Legge 7 agosto 1990, n. 241
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192)
NUOVE
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO
I
Principi
Art.
1.
Principi
generali dell'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed é retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge
e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché
dai principi dell'ordinamento comunitario.
1. bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
1. ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art.
2.
Conclusione
del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i
termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti,
i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità,
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento
o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é ad iniziativa
di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di
novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni
tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni.
I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi,
per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi
2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto
anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Art.
3.
Motivazione
del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione
alle risultanze della istruttoria.
2. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui é possibile ricorrere.
Art.
3-bis.
Uso
della telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra
le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
CAPO
II
Responsabile
del procedimento
Art.
4.
Unità
organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(Il
d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione
4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio
di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della domanda
di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art.
4". Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso
decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente
articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste
dal suindicato D.P.R. n. 340/94.")
Art.
5.
Responsabile
del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma primo,
é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma
primo dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(Il
d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione
4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio
di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della domanda
di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art.
5").
Art.
6.
Compiti
del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
1. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
del provvedimento;
2. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
4. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
5. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente
per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione
nel provvedimento finale.
CAPO
III
Partecipazione
al procedimento amministrativo
Art.
7.
Comunicazione
di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui
al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari.
Art.
8.
Modalità
e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
1. l'amministrazione competente;
2. l'oggetto del procedimento promosso;
3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
3. bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili
in caso di inerzia dell'amministrazione;
3. ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
4. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é
prevista.
Art.
9.
Intervento
nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art.
10.
Diritti
dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
1. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
2. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art.
10-bis.
Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo
periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione
del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.
Art.
11.
Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1. bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri
cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento
ed eventuali controinteressati .
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
4. bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente
per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Art.
12.
Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma primo.
Art.
13.
Ambito
di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano,
nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119,
e successive modificazioni.
CAPO
IV
Semplificazione
dell'azione amministrativa
Art.
14.
Conferenza
di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta
quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso,
la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario
spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5. bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.
(Il
d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione
4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l'attuazione
di progetti di protezione dell'ambiente, che " ai fini dell'acquisizione
delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche, il commissario puo' convocare apposite
conferenze di servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
e indeffiribilità di lavori". La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha
disposto che "le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente
art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge)
Art.
14-bis.
Conferenza
di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi,
su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione
di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali
siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari
atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta
giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta
e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi
della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione
dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni
dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale
fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa
zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza
di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari
atti di consenso.
3. bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina
di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla
base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di
conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi
sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art.
14-ter.
Lavori
della conferenza di servizi
01.
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro
quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria,
entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumitàa.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6. bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede;
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro
i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui
al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art.
14-quater.
Effetti
del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Abrogato.
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione
è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale
e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza
della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3. bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo
che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3. ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del
Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri,
che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni,
ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione,
alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva
nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda
entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei
ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni
interessate.
3. quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso
ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere
la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3. quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione
4. Abrogato
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art.
14-quinquies.
Conferenza
di servizi in materia di finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione
del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio
1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche
i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura
di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società
di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art.
15.
Accordi
fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.
Art.
16.
Attività
consultiva
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
e' in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
é comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(Il
d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione
4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio
di concessioni edilizie, che " la commissione edilizia comunale, tenuto
conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi
nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti
di propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4
del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo 16.")
Art.
17.
Valutazioni
tecniche
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite
le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti
non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione
e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma quarto dell'articolo 16.
Art.
18. (nota)
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee
a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni
danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.
Art.
19.
Dichiarazione
di inizio attività
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi,
con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione
della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente
può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati
o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato
ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione
di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo
di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare
i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Della sospensione é data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività
e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Art.
20. (nota)
Silenzio
assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza
di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione
non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi
2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma
2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi
ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione
di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché
agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.
Art.
21.
Disposizioni
sanzionatorie
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non
é ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante
é punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2. bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo
su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20.
CAPO
IV-BIS
Efficacia
ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Art.
21-bis.
Efficacia
del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio
può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti
limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare
ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art.
21-ter.
Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi
nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il
termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.
Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa
diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti
dello Stato.
Art.
21-quater.
Efficacia
ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto
che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta,
nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art.
21-quinquies.
Revoca
del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione
ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia
di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art.
21-sexies.
Recesso
dai contratti
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione
è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Art.
21-septies.
Nullità
del provvedimento
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che
è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Art.
21-octies.
Annullabilità
del provvedimento
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione
di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
Art.
21-nonies.
Annullamento
d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole.
CAPO
V
Accesso
ai documenti amministrativi
Art.
22.
Definizioni
e principi in materia di accesso.
1. Ai fini del presente capo si intende:
1. per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi;
2. per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l'accesso;
3. per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
4. per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
5. per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità
e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori
di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici,
ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
Art.
23.
Ambito
di applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli
enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso
nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
Art.
24. (note)
Esclusione
dal diritto di accesso.
1. Il diritto di accesso è escluso:
1. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 2 del presente articolo;
2. nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
3. nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione;
4. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:
1. quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento
alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
2. quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione,
di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
3. quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità
con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
4. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché
i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti
cui si riferiscono;
5. quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento
del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale.
Art.
25.
Modalità
di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma
5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito,
la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso
la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico
o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso
si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente
e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso
è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua
istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è
negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono
a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I
della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui
agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo
n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da
parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede
il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante
adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine
di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può
essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso
la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale
é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
5. bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può
essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale
dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
Art.
26. (nota)
Obbligo
di pubblicazione
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella gazzetta ufficiale
della repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni,
le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, é data
la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo
il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo
s'intende realizzata.
Art.
27. (nota)
Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche
e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È
membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per
il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi
di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai
sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004,
sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma
2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma
4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo
modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare
la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da
essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art.
28.
Modifica
dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente
della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (segreto d'ufficio).
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere
a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO
VI
Disposizioni
finali
Art.
29.
Ambito
di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi
che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa,
a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del
sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, cosI' come definite dai principi stabiliti dalla presente
legge.
(Il
d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione
4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio
di concessioni edilizie, che " in assenza di legislazione regionale, si
applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con
l. 493/1993, ai sensi del presente art. 29").
Art.
30. (nota)
Atti
di notorietà
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero
dei testimoni é ridotto a due.
2. É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualità personali, stati
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art.
31.
1. Abrogato
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 18
* La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Nota
all'art. 20
* Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
Note
all'art. 24
* Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto
di Stato), è il seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione
a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni
con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun
caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale".
* Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
* Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n.
668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e
relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati
e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di
cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli
ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza,
nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia
debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo
11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è
consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari
per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura
penale. è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni
e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo
6, lettera a). è altresì vietata ogni circolazione delle
informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi
indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria
implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente
su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della
personalità dell'interessato".
Nota
all'art. 26
* La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana".
Nota
all'art. 27
* La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati
e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
Nota
all'art. 30
* Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto
di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede
alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità
di cui all'art. 20".
Aggiornamenti
Il
D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, (in G.U. 4/12/1993,
n. 285) ha disposto (con gli artt. 4 e 13) la modifica degli artt. 4, 5,
14, 16 e 29.
La
L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993,
n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 14 e 19.
Il
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 (in G.U. 8/6/1994, n. 132) ha disposto (con
gli artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 2 e 4.
Il
D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/5/1995, n. 109), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/7/1995, n.
160) ha disposto (con gli artt. 3-bis e 3-quinquies) la modifica degli
artt. 11 e 14.
La
L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla G.U. 17/5/1997,
n. 113) ha disposto (con l'art. 17) la modifica degli artt. 14 e 16 e l'introduzione
degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater.
La
L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla G.U. 6/8/1999,
n. 183) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 23.
La
L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n. 275) ha disposto (con
gli artt. 9, 10, 11, 12 e 15) la modifica degli artt. 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 25.
La
L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla G.U. 10/3/2001,
n. 58) ha disposto (con l'art. 22) la modifica degli artt. 13 e 24.
Il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo alla G.U. 29/7/2003,
n. 174) ha disposto (con l'art. 176) la modifica dell'art. 24.
La
L. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/2/2005, n. 42) ha disposto la modifica
di tutti gli articoli e l'introduzione dell'art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies.
La
L. 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l'art.
3) la modifica degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,
N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N.
352 (COMPARTO ISTITUZIONALE).
TITOLO I
Ambito applicativo
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al decreto
del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalità
di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti previsti
dal testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni, al
fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività
amministrativa.
Art. 2.
Documento amministrativo
1. É considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa dall'istituto.
Art. 3. Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi
pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di
accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,
alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici
o diffusi.
TITOLO II
Soggetti ed oggetto
Art. 4.
Soggetti titolari del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso é riconosciuto alle persone
assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che abbiano un
interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Il diritto di accesso é
altresì riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto
in dipendenza delle forme di assicurazione di competenza dell'istituto.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti dell'istituto,
qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere ai documenti
amministrativi dell'istituto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato,
salvi i casi di esclusione e le limitazioni di cui al presente regolamento,
dal soggetto titolare del relativo diritto o dal suo rappresentante, dall'istituto
di patronato e di assistenza sociale munito di esplicito mandato ex decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, dal
soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 108 del
testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del predetto testo
unico, dal soggetto incaricato con idoneo, specifico documento rappresentativo.
Quando il diritto di accesso concerne
informazioni di carattere sanitario queste non possono essere comunicate
che alla persona fisica interessata o al medico da quest'ultima designato.
Art. 5.
Oggetto del diritto di accesso
1. L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni
in essi contenute e dei documenti che vi siano richiamati, purché
gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare
mediante richiesta di notizie concernenti i procedimenti amministrativi
di cui al precedente art. 1, di esibizione dei relativi documenti nonché
di estrazione di copie anche in forma autentica.
Art. 6.
Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento
del diritto di accesso
1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, i documenti la cui divulgazione possa recare un pregiudizio concreto
al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano
forniti all'istituto dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque
essere garantita agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi del precedente
art. 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi
di cui al comma precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e
nei limiti di tale connessione.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato anche
durante il corso del procedimento, salvo che l'esercizio del diritto debba
essere differito sino a quando la conoscenza dei documenti impedisca o
ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non é comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni
di legge.
TITOLO III
Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 7.
Procedimento e misure organizzative
1. Il diritto di accesso si esercita mediante il procedimento
stabilito al presente regolamento in conformità al decreto del presidente
della repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. Le misure organizzative occorrenti alla realizzazione
di tale diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con apposita circolare esplicativa emanata
secondo le modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento dell'istituto.
Art. 8.
Richiesta di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione
di richiesta, anche verbale, all'unità organica dell'istituto che
ha formato o detiene stabilmente il documento, ovvero, qualora la richiesta
sia effettuata nel corso del procedimento all'unità competente a
formare l'atto conclusivo, individuata a norma del regolamento di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992.
Art. 9.
Contenuto e modalità di presentazione della richiesta
1. Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli
estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che
ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonché far constare
della propria identità.
2. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti
incaricati per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni
o altri organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione
svolta a legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per conto
dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente
devono dichiarare la loro qualità ed esibire il titolo formale dal
quale discende il potere rappresentativo.
4. La richiesta di accesso proveniente da una pubblica
amministrazione deve essere formulata dal responsabile del procedimento
amministrativo o comunque dal titolare dell'ufficio procedente.
Art. 10.
Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento
1. L'unità organica che riceve la richiesta di accesso,
accerta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione
previsti per l'eventuale accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità
organica competente per l'esame della richiesta provvede ad assegnare a
sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di
accesso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità
alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 11.
Accesso informale
1. La competente unità organica dell'istituto esamina
senza formalità la richiesta presentata ai sensi dell'art. 3 del
decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992 n. 352 e, qualora
ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le pubblicazioni
contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne copia, ovvero
a porre in essere ogni altra prevista modalità idonea.
Art. 12.
Accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente
é invitato contestualmente a presentare istanza formale, contenente
tutti gli elementi previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà
avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli dall'istituto.
2. All'atto della presentazione della richiesta l'unità
organica competente deve rilasciare all'interessato apposita ricevuta,
che costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso formale.
3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente
può sempre presentare richiesta formale, di cui l'unità organica
é tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta.
4. Le richieste pervenute per posta, a mezzo raccomandata,
si intendono come richieste formali; per le richieste inviate con raccomandata
postale con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della
richiesta stessa.
Art. 13.
Richiesta incompleta o irregolare
1. Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non sia
stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del presidente della repubblica
27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, l'unità organica,
entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare l'interessato, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare la richiesta, comunicandogli
che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato.
Art. 14.
Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente
1. L'unità organica che riceve una richiesta di
accesso erroneamente inoltrata provvede immediatamente a trasmetterla all'unità
organica dell'istituto o all'amministrazione competente, dandone comunicazione
all'interessato.
2. L'unità organica che riceve per competenza, ai
sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno
1992, n. 352, una richiesta di accesso erroneamente presentata dal richiedente
ad altra amministrazione o ad altra unità dell'istituto comunica
all'interessato la data di ricezione della richiesta ai fini dell'avvio
del procedimento di accesso.
Art. 15.
Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto
1. Il procedimento di accesso formale deve concludersi
con un provvedimento espresso che deve essere comunicato, mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, al richiedente nel termine di trenta giorni dall'avvio
del procedimento determinato ai sensi dei precedenti articoli 12, 13 e
14.
2. Il provvedimento dell'istituto deve indicare:
1. l'ufficio che ha
esaminato la richiesta e la data della sua ricezione;
2. il contenuto della
determinazione dell'istituto;
3. l'ufficio presso
cui é possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti
od estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile;
4. il termine, non
inferiore a quindici giorni, entro cui é possibile accedere ai documenti,
con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di
accesso si intenderà archiviato;
5. la motivazione delle
determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di limitazione della
richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo
periodo di durata;
6. le modalità
di ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16;
7. la data e la sottoscrizione
del funzionario responsabile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente
comma 1, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 16.
Modalità e termini del ricorso
1. Avverso le determinazioni dell'istituto concernenti
il diritto di accesso di cui al precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi
di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 é dato ricorso,
nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale, a norma
dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 17.
Modalità dell'accesso
1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta
nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento,
il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.
2. L'esame del documento é gratuito; é effettuato
dal richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati nel
provvedimento di accoglimento totale o parziale della richiesta.
3. All'atto della visione é consentito prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, é
vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare
segni su di essi o alterarli.
5. La copia dei documenti é rilasciata previo rimborso
del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e visura secondo le modalità
determinate dall'istituto.
Art. 18.
Differimento
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta di accesso al fine di assicurare una tutela temporanea agli interessi
indicati nel precedente art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze
di riservatezza dell'istituto in relazione a documenti la cui divulgazione
possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, specie
nella fase istruttoria dei procedimenti, può essere disposto il
differimento dell'accesso previa indicazione della relativa durata.
TITOLO IV
Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art. 19.
Casi di esclusione
1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente
art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del presidente della repubblica
27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della tipologia dei documenti inerenti
ai procedimenti previsti dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e sue
successive modifiche ed integrazioni, le seguenti categorie di documenti:
1. documentazione
sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di
lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza
o che attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo
espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario dell'istituto);
2. documentazione relativa
ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni che, in relazione
all'art. 19 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale;
3. accertamenti ispettivi
attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).
Art. 20.
Casi di limitazione
1. Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso
per la tutela degli interessi di cui al precedente art. 19 riguardi solo
una parte del documento richiesto, il diritto di accesso può essere
limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie
parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione
relativa alle parti del documento omesse.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 21
Modificazioni del regolamento
1. Ogni modificazione del presente regolamento sarà
deliberata dal competente organo dell'istituto.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. |