|
DIA:
quali opere edilizie riguarda
(la
normativa č
regolamentata dal testo unico dell'edilizia DPR
n.380/2001)
Riguarda le opere edilizie
minori, per lo pił
interventi di trasformazione o modificazione in edifici gią esistenti,
ed in particolare:
-
opere di
manutenzione straordinaria
-
opere e modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, semprechč non alterino la
consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i
volumi
e le superfici delle singole unitą immobiliari e il numero delle
stesse;
-
rifacimento o sostituzione
di infissi esterni con
caratteristiche diverse.
opere di restauro
- opere con
interventi sull’organismo edilizio esclusivamente
finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale;
-
eliminazione delle
superfetazioni;
-
restituzione dell’edificio
alle sue caratteristiche
originali;
-
ripristino del numero
delle unitą d’uso;
-
ripristino delle
preesistenze strutturali (aperture,
chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre)
-
risanamento
conservativo
-
opere che, nell’ambito
delle singole unitą
immobiliari dell’edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore
funzionalitą
d’uso, quali modifiche distributive interne per una pił funzionale
sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi,
nonchč
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili con
altezza
non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purchč non comportino
modifiche della struttura portante esistente;
-
opere di
eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi
manufatti che per le suddette finalitą alterino la sagoma dell’edificio
-
recinzioni con
muri di cinta e cancellate
-
aree destinate ad
attivitą sportive
che non comportino la realizzazione di volumetrie
-
impianti
tecnologici al servizio di edifici
o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si
rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito
della
revisione o installazione di impianti tecnologici (quali ad esempio:
nuovi
impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie
rinnovabili
ed al risparmio dell’energia)
-
opere interne
alle costruzioni che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechini pregiudizio alla
statica
dell’immobile. Per esempio:
-
scale interne, semprechč
non comportino modifiche
della struttura portante esistente ad eccezione di aperture interne in
maglia muraria relative ad indispensabili vani porta di limitata
ampiezza;
-
modifiche distributive
all’interno delle singola
unitą immobiliari, con demolizione e ricostruzione di tramezzi interni,
spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi,
accorpamento
di pił unitą immobiliari, anche con modifica del numero delle
unitą immobiliari ove consentito
-
varianti in corso
d’opera
-
varianti per concessioni
gią rilasciate, che
non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
varino
la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia
(varianti non essenziali)
-
parcheggi
interrati
-
parcheggi nel sottosuolo
dei fabbricati
Queste opere devono sempre e
comunque conformi agli
strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi e,
nel caso di immobili storico-artistici (vincolati ai sensi della Legge
1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre
necessaria
l’autorizzazione preventiva delle autoritą preposte alla tutela
del vincolo, prima di effettuare la denuncia di inizio
attivitą.
Dove andare
Per presentare una Denuncia di
inizio attivitą
occorre rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale o della Circoscrizione
di competenza (per le grandi cittą).
Cosa presentare
Almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori, occorre
presentare una Denuncia di inizio attivitą, a cui deve essere allegata
la seguente documentazione:
-
Relazione asseverata, a
firma di un progettista abilitato,
circa la conformitą delle opere da realizzare a:
- Norme tecniche
di attuazione per la specifica zona
di P.R.G.;
-
Norme del Regolamento
Edilizio;
-
Norme di sicurezza
statica impiantistica ed antincendi;
-
Regolamento d’igiene e
norme sanitarie;
-
Normativa per il
superamento delle barriere architettoniche;
Normativa inerente a vincoli
eventualmente esistenti
e gravanti sull’immobile oggetto di intervento.
-
Documentazione sulla
legittimitą delle preesistenze
oggetto d’intervento
-
Documentazione fotografica
sullo stato dei luoghi
(ove utile alla descrizione)
-
Elaborati progettuali in
triplice copia contenenti:
-
stralcio di P.R.G.;
-
stralcio catastale con
individuazione delle particelle
interessate;
-
elementi grafici
descrittivi degli interventi ante
e post operam, completi di ogni elemento atto ad identificare l’oggetto
degli stessi;
-
relazione descrittiva
degli interventi previsti.
-
Documentazione inerente
alla presenza di vincoli
e relative autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei medesimi.
-
Eventuali ulteriori N.O.
richiesti da specifiche
normative statali, regionali. provinciali o comunali per le opere
previste.
Nota
Bene:
1. La nuova
disciplina attribuisce al privato
la responsabilitą della regolaritą delle opere che si vogliono
intraprendere. E’ quindi a quest’ultimo e al progettista (cui viene
attribuita
la funzione di incaricato di pubblico servizio, con le conseguenze
penali
che ne derivano in caso di illeceitą dei comportamenti) che si chiede
di dare adeguate garanzie all’azione nel rispetto degli interessi della
collettivitą.
2. Il
progettista abilitato deve inoltre emettere
un certificato di collaudo finale che attesti la conformitą dell'opera
al progetto presentato.
Note
L’Amministrazione Comunale ha
la possibilitą,
entro 60 giorni, di controllare il progetto, di chiedere modifiche, di
sospendere i lavori e, se il caso, di chiedere il ripristino.
Successivamente
alla scadenza del termine, si applicano le sanzioni pecuniarie
previste.
Norme di riferimento (le trovi
anche in questo sito, vai al menu in alto)
-
Legge n. 47/85
-
Legge n. 241/90
-
Legge n. 537/93
-
D.L. n. 88 del 27 marzo
1995
-
D.L. n. 193/95
-
D.L. n. 400/95
-
D.L. n. 498/95
-
Legge n. 662/96
|
|