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D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(pubblicato
nella G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato
al d.lgs. n. 301 del 2002
PARTE I – Attività
edilizia
TITOLO I - Disposizioni
generali
Capo I - Attività
edilizia
Art.
1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la
disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività
edilizia.
3. Sono fatte salve altresì
le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti
produttivi.
Art.
2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto
dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle
disposizioni
contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia
e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche
di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di
riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a
statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della
propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme
del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della
attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti
alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data
della
sua entrata in vigore.
Art.
3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978,
n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per:
a) "interventi di
manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b)
"interventi di manutenzione
straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c)
"interventi di restauro
e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
(lettera
così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e)
"interventi di nuova costruzione",
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi
tali:
e.1) la costruzione
di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di
quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2)
gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3)
la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4)
l’installazione di torri
e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi
di telecomunicazione;
e.5)
l’installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6)
gli interventi pertinenziali
che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7)
la realizzazione di
depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua
la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f)
gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2.
Le definizioni di cui al comma
1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista
dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del
2004
- n.d.r.).
Art.
4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni
adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina
delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il Comune
intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli
interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art.
5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
(d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla legge 4
dicembre
1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V,
Titolo
II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti,
a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
2. Tale ufficio provvede in
particolare :
a) alla ricezione
delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza
ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 490; (ora
articoli
23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004
-
n.d.r.).
b)
a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta
a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica,
alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure
previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
c)
all’adozione, nelle medesime
materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi
in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e
seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
d)
al rilascio dei permessi
di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,
edilizio
e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi
di
trasformazione edilizia del territorio;
e)
alla cura dei rapporti
tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate
a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o
denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione
della parte II del testo unico.
3.
Ai fini del rilascio del permesso
di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già
allegati dal richiedente:
a) il parere dell’ASL
nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai
sensi dell’articolo 20, comma 1;
b)
il parere dei vigili del
fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
4.
L’ufficio cura altresì
gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante
conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel
novero
di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni
e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni
in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b)
l’assenso dell’amministrazione
militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad
opere
di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16
della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c)
l’autorizzazione del direttore
della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e
modifica
di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo
19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l’autorizzazione dell’autorità
competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della
navigazione;
e)
gli atti di assenso, comunque
denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai
sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre
1999, n. 490 (ora articoli
20, 21, 22,
29, e 146 del decreto
legislativo n. 42 del
2004 - n.d.r.).
fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela
dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 25
del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.).;
f)
il parere vincolante della
Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia
nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant’Erasmo;
g)
il parere dell’autorità
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h)
gli assensi in materia
di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i)
il nulla-osta dell’autorità
competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394,
in tema di aree naturali protette.
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art.
6 (L) - Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e
2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti
urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di
manutenzione ordinaria;
b)
interventi volti all'eliminazione
di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c)
opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite
in aree esterne al centro edificato.
Art. 7
(L)
- Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 3; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;
d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383; d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito dalla legge 4
dicembre
1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni
del presente titolo per:
a) opere e interventi
pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del
comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)
opere pubbliche, da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale
e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento
di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi
del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c)
opere pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21
dicembre
1999, n. 554.
Art. 8
(L)
- Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte
di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata
dalle norme del presente testo unico.
Art.
9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977,
art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, u.c.)
1. Salvi i più restrittivi
limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme
previste
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi
previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b)
fuori dal perimetro dei
centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della
densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di
interventi
a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare un decimo dell’area di proprietà.
2.
Nelle aree nelle quali non
siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti
dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione,
oltre
agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli
interventi
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente
testo
unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.
Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente
uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di
vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere
negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del
presente
titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art.
10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del 1977,
art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati
a permesso di costruire:
a) gli interventi
di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso
dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera
così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2.
Le regioni stabiliscono con
legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire
o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all’incidenza
sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo
rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle
sanzioni
di cui all’articolo 44.
Art.
11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma 2)
1. Il permesso di costruire
è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo
per richiederlo.
2. Il permesso di costruire
è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa.
Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio.
E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso
di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art.
12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge
n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art. unico
legge
3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire
è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il permesso di costruire
è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle
stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento
oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti
urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni
dalla
data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell’ipotesi
in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione
competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase
di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco,
e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione
di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Art.
13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109;
legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire
è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di
mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art.
14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lett.
b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)
e delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento
viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7
della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n.
1444.
Art.
15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31,
comma
11)
1. Nel permesso di costruire
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere
completata
non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini
possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini
il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente
alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata
al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che
le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio
attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che
i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo
di costruzione
Art.
16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977
n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978,
n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre
1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre
1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; d.lgs. 5
febbraio
1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto all'articolo
17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione
di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate
nel presente articolo.
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto
del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell’interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota
dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente
le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le
modalità
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
(comma
così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(per
la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457
del 1978)
3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
4. L'incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni;
b)
alle caratteristiche geografiche
dei comuni;
c)
alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d)
ai limiti e rapporti minimi
inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo
e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche
e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5.
Nel caso di mancata definizione
delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione
del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria,
in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria,
secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali,
spazi
di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde
attrezzato.
(tra
le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di
comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza
dell'articolo
86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003)
7-bis. Tra gli interventi
di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi
multiservizi
e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo
nelle
aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni.
(comma
introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole
materne,
scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione
superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi
di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione
per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art.
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le
regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali
sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo
di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento
al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione
ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione
al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire.
Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma
1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori
determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi
«comma 9» - n.d.r.).
Art.
17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
(Legge 28 gennaio 1977
n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9,
convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2,
comma
60)
1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente
al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di
una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall’articolo
18.
2. Il contributo per la realizzazione
della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione
non è dovuto:
a) per gli interventi
da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio
1975,
n. 153;(si veda l'articolo
2135 del codice
civile)
b)
per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici
unifamiliari;
c)
per gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche
da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d)
per gli interventi da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità;
e)
per i nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale.
4.
Per gli interventi da realizzare
su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione
è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18
(L) - Convenzione-tipo
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di
cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti
con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi
le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente
a:
a) l'indicazione
delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b)
la determinazione dei
prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così
come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per
la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c)
la determinazione dei
canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi
fissati
per la cessione degli alloggi;
d)
la durata di validità
della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2.
La regione stabilisce criteri
e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale
che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione
come definito ai sensi dell’articolo 16.
3. Il titolare del permesso
può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione,
sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I prezzi di cessione ed
i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore
al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata
in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente.
Art.
19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla
residenza
(Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione
di
servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle
necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di
cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione
ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione
di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata
ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10
per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione
ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque
modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta
variazione.
Sezione III - Procedimento
Art.
20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre
1993,
n. 493)
1. La domanda per il rilascio
del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica
entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine
cronologico
di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria,
acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri
dagli
uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda
del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento
richiesto.
4. Il responsabile del procedimento,
qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia
sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma
3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione
o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai
fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti
di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da
quelle
di cui all’articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora
si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
l’articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.).
7. Il provvedimento finale,
che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici
giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della
conferenza
di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di
costruire
è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello
esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.
8. I termini di cui ai commi
3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti,
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il
termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di
permesso
di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto
dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a
seguito
dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.
10-bis. Il termine per il
rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui
all'articolo
22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
(d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. In caso di mancata adozione,
entro i termini previsti dall’articolo 20, del provvedimento conclusivo
del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l’interessato
può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso
di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile
dell’ufficio di cui all’articolo 13, si pronunci entro quindici giorni
dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco
a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la
facoltà
di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla
domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta
di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei
successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede
nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest’ultimo
termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di
inizio attività
Art.
22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23
maggio
1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34 ss, e
149)
(articolo
così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco
di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle
previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili
mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di
costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica
ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei
lavori.
3. In alternativa al permesso
di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:
a) gli interventi
di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b)
gli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi
negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro
trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde
dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c)
gli interventi di nuova
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4.
Le regioni a statuto ordinario
con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle
disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali
previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al
comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo
16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti
a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma
3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri
per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre
1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n.
42 del 2004 - n.d.r.)..
7. È comunque salva
la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo
caso
la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Art.
23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia
di inizio attività
(Art. 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis,
9, 10, 11, 14, e 15)
(articolo
così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Il proprietario dell'immobile
o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività
è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare
i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a
tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche
in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni
di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo
è provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma
1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento,
il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attività.
TITOLO III - Agibilità
degli edifici
Capo I - Certificato di
agibilità
Art.
24 (L) - Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli
107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità
viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni,
totali o parziali;
c)
interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3.
Con riferimento agli interventi
di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio
del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R. 22 aprile 1994,
n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione
dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo
24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c)
dichiarazione dell’impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli
113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero
ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli
111 e 126 del presente testo unico.
2.
Lo sportello unico comunica
al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell’edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di
collaudo statico di cui all’articolo 67;
b)
certificato del competente
ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la
conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al
capo
IV della parte II;
c)
la documentazione indicata
al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità
delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77,
nonché
all’articolo 82.
4.
Trascorso inutilmente il termine
di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia
stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera
a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio
assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma
3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In
tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
Art.
26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
(R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato
di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione
di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Art.
27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge
28 febbraio 1985,
n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile,
quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo
su
aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si
tratti
di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766,
nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del
2004 - n.d.r.).
il dirigente provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere
abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (ora articoli
13 e 14 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).o
su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta
in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (ora
Parte Terza
del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.).,
il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche
avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(comma
così modificato dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326
del 2003)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza
delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o
il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei
lavori,
che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le
opere
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il
prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia,
ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al
competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il
quale
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Art.
28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all’articolo
27, il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente
la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
quale
compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art.
29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito in
legge
21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso
di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai
fini
e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori
non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione
delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione
della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori
deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa
al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale
da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art.
30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e
7-bis;
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che,
per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura
del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia
in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti
nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato
il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti
nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente
ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere
sostituito
da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se
non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso
il comune.
6. I pubblici ufficiali che
ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche
senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta
giorni
dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato
al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è
sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale accerti
l'effettuazione
di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento
comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di
disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere
trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le
aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del
comune
il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto
lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento
previsto
dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma
pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso
comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia
del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui
sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati
ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
parenti
in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi
od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art.
31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale
difformità o con variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge
21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti
in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso
con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi
in
assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai
sensi
del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è
demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente
eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza
del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a
favore
del patrimonio del comune. (per
la repressione
nelle zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre
1998, n. 426)
7. Il segretario comunale
redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale,
i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto
dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi
oltre
il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il
competente
organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente
autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di
cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per
il
reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse
se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto
dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della
destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968;
b)
aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al
progetto
approvato;
c)
modifiche sostanziali
di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d)
mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito;
e)
violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali.
2.
Non possono ritenersi comunque
variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al
comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico,
artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui
medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art.
33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso
di costruire o in totale difformità
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti
in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi
ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune
e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello
stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di
produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con
la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima,
del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria
A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione
è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato
a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
29
ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo
n. 42 del 2004 - n.d.r.).,
l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri
e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio,
ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
omogenee
A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta
giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto
il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di
denuncia
di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono
rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il
termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile
dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del
comune
e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari
al
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite
ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e
109)
1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo
28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in
totale
o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la
demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione è
eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di
autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché
quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
36 (L) - Accertamento di conformità
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo
22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini
di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso,
o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia
al momento della presentazione della domanda.
(comma
così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso
in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso
in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.
Art.
37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività e accertamento di conformità
(articolo 4, comma 13
del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi
edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformità
dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore
a 516 euro.
(comma
così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate
in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi
di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e
regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare
la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga
una
sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi
di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati,
compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale
2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al
Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a
10.329
euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione
della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile
possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non
superiore
a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del
procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato
dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di
inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i
presupposti
in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni
di
cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità
di cui all’articolo 36.
Art.
38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In caso di annullamento
del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione,
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione
in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche
sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione
comunale.
La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente
o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini
di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del
permesso
di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti
per
la formazione del titolo.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla
loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano
interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o
dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2. Il provvedimento di annullamento
è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni
di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni
stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni
entro
un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure
di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori,
con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle
forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile,
ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non
sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data
di adozione del provvedimento di annullamento, va adottato il
provvedimento
di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione
dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione
nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle
opere
realizzate.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o
dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione
della denuncia di inizio attività.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti
in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la
regione
può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione
o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza
di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo
stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può
avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i
quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della
difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che
dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la
demolizione
delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile
dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio
delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività
o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici
o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza
del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
41 (L) - Demolizione di opere abusive
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,
comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
(così
sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 del 2003)
1. Entro il mese di dicembre
di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al
prefetto
l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell’abuso
non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del
vincolo di cui al sesto comma dell’articolo 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al
prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono,
tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante
abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza
delle
opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
2. Il prefetto, entro trenta
giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli
adempimenti
conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni
e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al
proprietario
e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione della demolizione
delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli
interventi
a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
prefetto
può anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa,
sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
Art.
42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano
le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di
costruzione
in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore
al doppio.
2. Il mancato versamento,
nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui
all’articolo
16 comporta:
a) l'aumento del
contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del
contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo
in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni;
c)
l'aumento del contributo
in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni.
(misure
così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n. 448 del 2001)
3.
Le misure di cui alle lettere
precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato
le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti
delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla
riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali
che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo,
queste
saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Art.
43 (L) - Riscossione
(legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni
e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo
unico
sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione
coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art.
44 (L) - Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito
in
legge 21 giugno 1985, n. 298)
(Le
sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del
cento
per cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n.
326 del
2003)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino
a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
b)
l'arresto fino a due anni
e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in
totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c)
l'arresto fino a due anni
e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva
di
terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
2.
La sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio
è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo
per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili
di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
45 (L) - Norme relative all'azione penale
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale
avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36,
l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo
regionale
per una data compresa entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso.
(comma
così modificato dall'articolo 32, comma 48, legge n. 326 del 2002)
3. Il rilascio in sanatoria
del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti
dalle
norme urbanistiche vigenti.
Art.
46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi nonché
mortis causa, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso
di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia
o di servitù.
(comma
così modificato dall'articolo 32, comma 49, legge n. 326 del 2002)
2. Nel caso in cui sia prevista,
ai sensi dell’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria,
ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma
1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3. La sentenza che accerta
la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti
di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso
di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa.
5. Le nullità di cui
al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora
l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso
di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso
in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso
dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art.
47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16
febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle
sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza
della
formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.
Art.
48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art.45)
1. È vietato a tutte
le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro
forniture
per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le
quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente
al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio
è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante
gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli
estremi
del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in
sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione
per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due
rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo
e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione
del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582
a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio
pubblico,
in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio,
dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente
al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30
gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita
nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al
contratto
medesimo.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili
di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Capo III - Disposizioni
fiscali
Art.
49 (L) - Disposizioni fiscali
(Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni
di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza
di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di
altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati
di esecuzione.
2. È fatto obbligo
al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di
agibilità,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante
la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione
finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per
effetto
della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col
decorso
di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
3-ter. Al fine di consentire
una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è
fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari
cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione
di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le
richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili,
con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione
ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione
in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero
delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale
obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000
ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici,
nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti
del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione
dei contratti.
(comma
introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 del
2003)
4. In caso di revoca o decadenza
dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.
Art.
50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo
il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le
agevolazioni
deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia
della
domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza
dai benefìci, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi
dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta
dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non
ha
ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in
contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli
immobili,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle
opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci
anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo
domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente
con
la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno
dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni
da
tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento
definitivo
di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune,
ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la
domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione
del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta
comunale
sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate,
produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli
effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato
alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della
domanda
di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle
somme
dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al
presente
comma.
6. Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
Art.
51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
(Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi,
ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa
nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica
per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di
carattere generale
Art.
52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione
del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche
riguardino
costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il
Ministro
per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali
tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici
in muratura e per il loro consolidamento;
b)
i carichi e sovraccarichi
e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità
costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c)
le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione
e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d)
la protezione delle costruzioni
dagli incendi.
2.
Qualora vengano usati sistemi
costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in
cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui
al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore
trenta
giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Art.
53 (L) - Definizioni
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo
unico si considerano:
a) opere in conglomerato
cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture
in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica;
b)
opere in conglomerato
cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato
di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c)
opere a struttura metallica
quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da
elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
Art. 54
(L) - Sistemi costruttivi
(Legge 2 febbraio 1974,
n. 64, art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8, primo
comma)
1. Gli edifici possono essere
costruiti con:
a) struttura intelaiata
in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei
predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d)
struttura in legname.
2.
Ai fini di questo testo unico
si considerano:
a) costruzioni in
muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b)
strutture a pannelli portanti,
quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri),
di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi
solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in
opera;
c)
strutture intelaiate,
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra
loro ed esternamente.
Art. 55
(L) - Edifici in muratura
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli
elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva
secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art.
56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite
in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da
lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono
essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni
mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneità di tali
sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del
Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
Art.
57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto
comma)
1. Nelle strutture intelaiate
possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate
in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso.
2.
Gli elementi irrigidenti devono
essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in
modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti
stessi.
3. Il complesso resistente
deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche
definite
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento
delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle
aste
della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme
tecniche di cui all’articolo 83.
Art.
58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono
alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso
ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni
indicate
negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne
preventiva
comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun
tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli
relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento
sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b)
precisare le caratteristiche
dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei
laboratori
di cui all'articolo 59;
c)
indicare, in modo particolareggiato,
i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle
strutture;
d)
indicare i risultati delle
prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2.
Tutti gli elementi precompressi
debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa
individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono
manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono
alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la
relazione
di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di
struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
4. Le ditte produttrici di
tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire
tutte
le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio
dei
loro manufatti.
5. La responsabilità
della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice,
che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto
e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture
è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione
dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Art.
59 (L) - Laboratori
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli
istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria
e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b)
il laboratorio di scienza
delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi
e di protezione civile (Roma);
b-bis)
il laboratorio dell’Istituto
sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter)
il Centro sperimentale
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando
lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
(lettere
aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 del 2002)
2.
Il Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici,
può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del
presente capo,
altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione,
comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori,
ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Art.
60 (L) - Emanazione di norme tecniche
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art.21)
1. Il Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che
si
avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano
le costruzioni di cui al capo secondo.
Art.
61 (L) - Abitati da consolidare
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali
o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la
regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9
luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera
e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di
rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del
competente
ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento,
nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio
tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche
prima
della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta
nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art.
62 (L) - Utilizzazione di edifici
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza
d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di
agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione,
che
attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo
quarto.
Art.
63 (L) - Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 11 febbraio 1994,
n.
109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui
non
sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal
d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura
metallica
Sezione I - Adempimenti
Art.
64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971,
art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e
secondo
comma)
1. La realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta
stabilità
e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica
incolumità.
2. La costruzione delle opere
di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo
redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere
deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto
nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi
sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità
diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5. Il direttore dei lavori
e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle
prescrizioni
di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Art.
65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
(Legge n. 1086 del 1971,
artt. 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
prima
del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello
unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico
regionale.
(testo
rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
2. Nella denuncia devono essere
indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere
allegati
a) il progetto dell'opera
in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo,
le
dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza
delle
condizioni di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa
in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori,
dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4.
Lo sportello unico restituisce
al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del
progetto
e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(testo
rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
5. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1,
previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
dare
inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro
il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso
lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia,
sull’adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati
delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all’articolo
59;
b)
per le opere in conglomerato
armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi
ed
ai sistemi di messa in coazione;
c)
l’esito delle eventuali
prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per
copia
conforme.
7.
Lo sportello unico restituisce
al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia
della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto
deposito,
e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio
tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante
documentazione
di cui al comma 6.
Art.
66 (L) - Documenti in cantiere
(Legge n. 1086 del 1971,
art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno
di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di
ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare
tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
Art.
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di
cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare
la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da
almeno
dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia
prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a
presentare
presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal
committente e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell’incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente
ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio
dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti,
la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura
con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione
allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per
effettuare
il collaudo.
6. In corso d’opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche
e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige,
sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre
copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente,
dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza
d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all’amministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Art.
68 (L) - Controlli
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate
le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a
tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente
comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per
conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio
tecnico
con a capo un ingegnere.
Art.
69 (L) - Accertamenti delle violazioni
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali
che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o
responsabile
del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità
giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti
di cui all’articolo 70.
Art.
70 (L) - Sospensione dei lavori
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma
dell’articolo
69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato
a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere
ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia
accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal
presente
capo.
3. Della disposta sospensione
è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale
perché ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Art.
71 (L) - Lavori abusivi
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige
e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente
capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4,
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a
1.032 euro.
2. È soggetto alla
pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329
euro,
chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso
o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo
58.
Art.
72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette
o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.
Art.
73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori
che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è
punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace
il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al
competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65,
comma
6.
Art.
74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non
osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con
l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art.
75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione
delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è
punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032
euro.
Art.
76 (L) - Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a
cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta
irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio
provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art.
77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi
edifici
(Legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di
interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche
previste
dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52,
le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici
idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani
superiori,
ivi compresi i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti
comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano,
rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso
di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore
per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4.
È fatto obbligo di
allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di
conformità
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma
1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo
n. 42 del 2004 - n.d.r.),
devono essere
approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli
23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art.
78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
(Legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo
comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire
la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX
del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
Art.
79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(Legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo
78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste
dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo
di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice
civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni
non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso
comune.
Art.
80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione
degli infortuni
(Legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l’obbligo
del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità
a norma dell'articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui
all’articolo
78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche,
di
prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla
autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla
normativa
richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Art.
81 (L) - Certificazioni
(Legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è
allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla
quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà
di accesso.
Sezione II - Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati
aperti al pubblico
Art.
82 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(Legge
5 febbraio 1992,
n. 104, art. 24; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs.
n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni,
alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con
d.P.R.
24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno
1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo
n. 42 del 2004 - n.d.r.),
nonché
ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non
possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità
alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sulle
quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi
dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio del permesso
di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica
della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per
le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle
barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica
di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico
è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio
del certificato di agibilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano
tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle
persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e
con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso
da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo
32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione
di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con d.P.R. n. 384 del 1978 (ora
d.P.R.
24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.),
alle
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato
decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le
costruzioni in zone sismiche
Art.
83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e comma
4 del d.lgs. n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di
cui
all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti,
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore
dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali
per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati
del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle
zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all’aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art.
84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla
base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in
funzione
dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima
degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di
sismicità
della zona ed alle larghezze stradali;
b)
le distanze minime consentite
tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c)
le azioni sismiche orizzontali
e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d)
il dimensionamento e la
verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e)
le tipologie costruttive
per le fondazioni e le parti in elevazione.
2.
Le caratteristiche generali
e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè
dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla
quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi
ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi,
devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii
gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori
dell'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le
condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui
al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione
della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art.
85 (L) - Azioni sismiche
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle
azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente
alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
a) Azioni verticali:
non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le
strutture
di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette
azioni,
deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.
b)
Azioni orizzontali: le
azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo
due direzioni ortogonali.
c)
Momenti torcenti: ad ogni
piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all’articolo
83;
d)
Momenti ribaltanti: per
le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere
valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all’articolo
83.
Art. 86
(L) - Verifica delle strutture
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni
dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata
tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti
dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti
elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi,
ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art.
87 (L) - Verifica delle fondazioni
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità
del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti,
delle
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art.
88 (L) - Deroghe
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente
articolo
83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita
istruttoria
da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del
Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che
ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di
deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le
singole
deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art.
89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali
sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio
tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
prima
della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della
verifica
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico
regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro
entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in
senso
negativo.
Art.
90 (L) - Sopraelevazioni
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione
di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la
costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b)
la sopraelevazione di
edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a
pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle
norme del presente testo unico.
2.
L’autorizzazione è
consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico
regionale
che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare
in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare
il nuovo carico.
Art.
91 (L) - Riparazioni
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici
debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati
nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art.
92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi
lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale
o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano
essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Sezione II - Vigilanza
sulle costruzioni in zone sismiche
Art.
93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni
in zone sismiche
(Legge
n. 64 del 1974,
art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di
cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni
e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello
unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico
della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del
progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione.
In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo
dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione,
e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono
essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le
ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla fondazione
deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto
necessari.
6. In ogni comune deve essere
tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente
articolo.
7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.
Art.
94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località
sismiche,
ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti
di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al
comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato
rilascio
entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere
diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione III - Repressione
delle violazioni
Art.
95 (L) - Sanzioni penali
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni
contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli
articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire
20.000.000.
Art.
96 (L) - Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali
ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto
costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di
carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria
competente con le sue deduzioni.
Art.
97 (L) - Sospensione dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di
cui
all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di
messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è
comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale
del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1,
assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario
per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
Art.
98 (L) - Procedimento penale
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento
penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti
tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti
del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti
ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico
della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che
sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o
delle
parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo
o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
impartisce
le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse,
fissando il relativo termine.
Art.
99 (L) - Esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non
ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati
con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico
della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza
pubblica,
a spese del condannato.
Art.
100 (L) - Competenza della Regione
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto
per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo,
sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente
capo
e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione
di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza
si applica il disposto dell'articolo 99.
Art.
101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
della regione
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile
o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni
deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio
tecnico
della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art.
102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di
cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una
somma
non inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di
opere
in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si
provvede
a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei
lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme
dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme
stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata.
Art.
103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 29)
1. Nelle località di
cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli
ufficiali
di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e
sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico
della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio
debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli
ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per
altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi
detti
incarichi.
Sezione IV - Disposizioni
finali
Art.
104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione
prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono
tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della
regione.
2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la
conformità
del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità
della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione
delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento
di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la
prosecuzione
della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due
anni
dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione
possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le
opportune
modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata
condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato
al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente
ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può,
per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini
di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l’accertamento
di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire
con
modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata
alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico
annulla
la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli
obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
della
parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art.
105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme
del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già
concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali,
anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art.
106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(Legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 33).
1. Per le opere che si eseguono
a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle
sezioni
II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo
individuato
dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza
degli impianti
(Capo
rinviato al 1° gennaio 2005, ad eccezione degli edifici scolastici,
dall'art. 14 della legge n. 47 del 2004)
Art.
107 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione
del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che
ne
sia la destinazione d’uso:
a) gli impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia
fornita dall'ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi
ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche
atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento
e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e
di
qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari
nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo
e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto
e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito
dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento
di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g)
gli impianti di protezione
antincendi.
Art. 108
(L) - Soggetti abilitati
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999,
n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.
2. L'esercizio delle attività
di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora
non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di
cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate
all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso
di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società
organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del
d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo
ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti
di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti
negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente
secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del d.P.R. 6 dicembre
1991, n. 447
Art.
109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia
tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b)
oppure diploma di scuola
secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore
delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di
almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
c)
oppure titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d)
oppure prestazione lavorativa
svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel
medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli
impianti di cui all'articolo 107.
2.
È istituito presso
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo
dei
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le
modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali,
sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.
Art.
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 6)
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1,
lettere
a), b), c), e) e g), e 2 (comma
inesistente) dell'articolo
107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di
cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al
comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico
contestualmente
al progetto edilizio.
Art.
111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati
1. Nel caso in cui la normativa
vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati
il
committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 (comma
inesistente) dell'articolo 107 se, prima
dell’inizio dei lavori,
dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le
modalità
previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti
può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non
intervenuti
in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera,
i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati
e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta
viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione
di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare,
in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art.
112 (L) - Installazione degli impianti
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 7)
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti
elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati
alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto
dal
presente articolo.
4. Con decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i
termini
e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
Art.
113 (L) - Dichiarazione di conformità
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati
nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Art.
114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario
è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107
ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Art.
115 (L) - Certificato di agibilità
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 11, d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità,
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il
certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto
disposto
dalle leggi vigenti.
Art.
116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo,
nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113.
Art.
117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformità
o del certificato di collaudo
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo
107 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla
conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo
119.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui
all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità
con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito
del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla
certificazione
di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo
111.
Art.
118 (L) - Verifiche
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le
unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma
1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo
deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa
richiesta.
Art.
119 (L) - Regolamento di attuazione
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione,
emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto
di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art.
120 (L) - Sanzioni
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del
proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla
violazione
delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa
da 516 a 5.164 euro.
2. Il regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma
1,
e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art.
121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(Legge 5 marzo 1990, n.
46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono
tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con
le disposizioni del presente capo.
Capo VI - Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
Art.
122 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme
del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e
privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è
graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata
dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art.
123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti
comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo
8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in
modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma
3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9
gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché
dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in
base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di
costruire,
sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e
realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare
il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto,
opera
ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale
dell'energia.
Art.
124 (L) - Limiti ai consumi di energia
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica
ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto
previsto
dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,
agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art.
125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione
degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia,
al risparmio e all’uso razionale dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in
duplice
copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli
articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una
relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia
e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione
amministrativa
di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto
dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione
è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo,
al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia
prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il
direttore
ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di
tale documentazione in cantiere.
Art.
126 (R) - Certificazione di impianti
1. Il committente è
esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui
all’articolo
125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della
facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.
Art.
127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e
il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le
corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Art.
128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati
alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita
o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica
devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario
possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne
fa
richiesta.
4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni
a partire dal momento del suo rilascio.
Art.
129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità,
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia,
entro
i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto
a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa
UNI e CEI.
3. I comuni con più
di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a
carico
degli utenti.
4. I contratti relativi alla
fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al
presente
capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai
contratti
che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice
civile.
Art.
130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità
stabilite
con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono
o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a
riportare
su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art.
131 (L) - Controlli e verifiche
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto
delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine
lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può
essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente
gli impianti.
3. In caso di accertamento
di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento
di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le
modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal
presente
capo.
5. Nei casi previsti dai commi
3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga
le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art.
132 (L) - Sanzioni
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione
amministrativa
non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio
nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata
ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli
123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore
dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127,
ovvero
che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1
per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore
a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni
di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i
casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica
la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio
1991,
n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Art.
133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza
del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art.
134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 36)
1. Qualora l'acquirente o
il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del
presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche,
deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena
di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente
o del proprietario.
Art.
135 (L) - Applicazione
(Legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali
di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la
data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. Il d.P.R. 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il
comma
1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9
gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2
e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
PARTE III – Disposizioni
finali
Capo I - Disposizioni finali
Art.
136 (L, commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2,
lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto
1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;
b)
legge 21 dicembre 1955,
n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
c)
legge 28 gennaio 1977,
n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c)
;
d)
legge 5 agosto 1978, n.
457, limitatamente all’art. 48;
e)
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con
modificazioni,
in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f)
legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto legge 5
ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g)
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal
decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
2.
Ai sensi dell’articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b)
legge 17 agosto 1942,
n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33; 41-ter; 41-quater;
41-quinquies,
ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c)
legge 28 gennaio 1977,
n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16 ;
d)
legge 3 gennaio 1978,
n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art.
4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e)
decreto legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.
94, limitatamente all’articolo 7;
f)
legge 28 febbraio 1985,
n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
52, comma 1;
g)
legge 17 febbraio 1992,
n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
h)
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.
10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo
1997,
n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche dalla legge 23 maggio
1997,
n. 135;
i)
legge 23 dicembre 1996,
n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;
l)
legge 23 dicembre 1998,
n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
m)
d.P.R. 22 aprile 1994,
n. 425.
Art. 137
(L) Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di
cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);
b)
legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modificazioni;
c)
legge 28 febbraio 1985,
n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2,
lettera
f);
d)
legge 24 marzo 1989, n.
122;
e)
articolo 17-bis del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f)
articolo 2, comma 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Restano in vigore, per tutti
i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi
e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre
1971, n. 1086;
b)
legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
c)
legge 9 gennaio 1989,
n. 13;
d)
legge 5 marzo 1990, n.
46;
e)
legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
f)
legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
3.
All’articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione delle
opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia
di inizio attività.»
Art. 138 (L) - Entrata
in vigore del testo unico
1. Le disposizione del presente
testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
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