Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare,
l'art. 93, comma 1, lettera g),
concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche
per le costruzioni nelle medesime zone, nonche' l'art. 94, comma 2, lettera
u), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione
delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone;
Considerata la necessita', nelle more dell'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di
fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica,
nonche' di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista del soddisfacimento
delle predette necessita', e' stato costituito un gruppo di lavoro incaricato
di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione
di un assetto normativo provvisorio per la classificazione, sismica del
territorio nazionale e per la progettazione antisismica;
Visti gli esiti delle attivita' svolte dal predetto gruppo di lavoro,
e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e possano,
conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e transitoria
disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali adempimenti
di competenza regionale;
Preso atto delle risultanze delle attivita' svolte dalla Commissione
per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione
delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto che
da tali attivita' emerga una prospettiva di ricerca di particolare rilievo,
da sviluppare e portare a completamento con il concorso ditutte le componenti
istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva disciplina
organica della materia;
Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espresso
in conformita';
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo
93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali di cui
all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i
"Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione
e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui
all'allegato 1, nonche' le connesse "Norme tecniche per il progetto,
la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti",
"Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente
ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali
di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento
dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata facolta' alle singole
regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere pubbliche
gia' appaltate o i cui progetti siano?stati gia' approvati alla data della
presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche
e la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano
ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui
al comma 3, la progettazione potra' essere
conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di
cui al comma 1, con la possibilita', per non oltre 18 mesi, di continuare
ad applicare le norme tecniche vigenti.
I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto
di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro
sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi
di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di
tutte le componenti
istituzionali e scientifiche interessate.
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati,
sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali
la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno
essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza
e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche
1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il
Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente
per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base
delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche,
ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano
le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti
le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno
stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente
al 1984 e relative,
rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1,
alla seconda categoria per
quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non
e' prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
6. La necessita' di adeguamento sismico degli edifici e delle opere
di cui sopra sara' tenuta in
considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei
piani triennali ed annuali di cui all'art.14 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai fini della predisposizione
del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art.
80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni
e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza,
avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi
di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace
applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi
le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma
21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della
protezione civile provvedera' ad
individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da
rendere disponibili per lo scopo.
Art. 4.
1. Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione delle
disposizioni di cui alla presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo
dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti
nel medesimo settore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il Presidente: BERLUSCONI
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