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Norme per le opere in cemento armato
(Legge 5 novembre 1971,  n. 1086)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Progettazione, direzione ed esecuzione
Art. 3 - Responsabilità
Art. 4 - Denuncia dei lavori
Art. 5 - Documenti in cantiere
Art. 6 - Relazione a struttura ultimata
Art. 7 - Collaudo statico
Art. 8 - Licenza d'uso
Art. 9 e seguenti - (omissis - produzione in serie, vigilanza, norme penali, laboratori)
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Legge 5 novembre 1971, n. 1086 
(Pubblicata nella G. U. 21 dicembre 1971, n. 321) 
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

art. 1 - Disposizioni generali 

1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. 

2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. 

3. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 

4. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 
(per l'ambito d'applicazione e la definizione del complesso di strutture si veda la circolare Ministero LL.PP. del 14 febbraio 1974) 

art. 2 - Progettazione, direzione ed esecuzione 

1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 

2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 

3. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. 

art. 3 - Responsabilità 

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 

2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quano riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 

art. 4 - Denuncia dei lavori 

1. Le opere di cui all'art.1 devono essere devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. 

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 

3. Alla denuncia devono essere allegati: 

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. L'Ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del Genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere. 

art. 5 - Documenti in cantiere 

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. 

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori. 

art. 6 - Relazione a struttura ultimata 

1. A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo: 

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 10; 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; 
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
2. Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel comma 4 dell'art. 4. 

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4. 

art. 7 - Collaudo statico 

1. Tutte le opere di cui all'art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. 

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 

3. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. 
(si veda ora l'articolo 2 del d.P.R. n. 425 del 1994) 

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel comma precedente, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 

5. Il collaudatore deve redigere 2 copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del Genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. 

6. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono. 

art. 8 - Licenza d'uso 

1. Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7. 
(si veda ora l'articolo 2 del d.P.R. n. 425 del 1994) 

2. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico. 

articoli 9 e seguenti (omissis)