Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Pubblicato nella G. U. 28 settembre 2000, n. 227 - S.O. n.162)
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega
al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli
enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, composto di 275 articoli.
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili
con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia
normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi
abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano
gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica
non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,
altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza
economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi
per la gestione dei servizi sociali.
Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta
la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina
lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa
e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito
dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio
di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni
che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni del comune e
della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto
alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita
ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di
cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo
le loro dimensioni territoriali. associative ed organizzative, con esclusione
delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che
diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti
locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Articolo 5
Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico
sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento
del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono,
per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli
enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale.
modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti
di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone
delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,
anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali
in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma
e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche'
degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione,
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e
la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate
forme di pubblicita' degli statuti stessi.
Articolo 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il
comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni
e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi
e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati
dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza
dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi',
determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi',
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo
in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994,
n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme
di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea
e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Articolo 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono
a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi
abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie
di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia,
conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in
favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore
o a carico dell'associazione.
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente
della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto
dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto
di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli
atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti
che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere,
in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita'
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture,
ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11
Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione
del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi'
la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Articolo 12
Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti
le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra
le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto
il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica
in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in
ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti
di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
Comune
Articolo 13
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe,
di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi
rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di
fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti,
come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o
ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della
regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Articolo 16
Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui
lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori
delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni
dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale
diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste
per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Articolo 17
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate
dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono
articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione
delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle
forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto
puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di
funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi',
anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale
popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti
e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio
comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti
e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
Articolo 18
Titolo di citta'
1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni
per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.
CAPO II
Provincia
Articolo 19
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale
nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione
delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi
da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere
di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici
locali.
Articolo 20
Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della
programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo
e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
regionale;
c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di
carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone
ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente
vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi
regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme
che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali
e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita
le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito
di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del
piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive
competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del territorio,
alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari
e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione
dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario,
lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione
dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive
e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario
indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente
del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il
presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al
presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status
del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa
nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo
133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali
della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza,
entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili,
da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione,
deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata,
che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione
di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione
al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti
operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei
comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
CAPO III
Aree metropolitane
Articolo 22
Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi
essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede
entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere
entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite
dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23
Citta' metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo
e gli altri comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da rapporti
di stretta integrazione in ordine all'attivita' economica, ai servizi essenziali,
ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi
in citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco
del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea
dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della
citta' metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e' sottoposta
a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni
dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno
dei comuni partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi
novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede nel
primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli
enti locali.
5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni
della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l'identita' delle originarie collettivita' locali.
6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia, si procede alla nuova delimitatone delle circoscrizioni
provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 21, considerando l'area della citta' come territorio
di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare
il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia
di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle
regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane
previste dalla legislazione regionale.
Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire
ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti
materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento
atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.
Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni
territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Articolo 26
Norma transitoria
1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i termini
per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni
amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo
da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
CAPO IV
Comunita' montane
Articolo 27
Natura e ruolo
1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province
diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni
proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni
comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione
della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della
giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti
regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio
montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando
sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva
superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale
puo' prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni
e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti,
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante
del sistema geografico e socioeconomico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni
e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali
e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita'
montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria
legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle
singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto
dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta'
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei
rischi ambientali e della realta' socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite
piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti
erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.
Articolo 28
Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle comunita'
montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni,
dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea
o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi
e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo
Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi
annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale
di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti
sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo
le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri
soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente
ai territori classificati montani.
7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
Articolo 29
Comunita' isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia
e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni
interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le
norme sulle comunita' montane.
CAPO V
Forme associative
Articolo 30
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche
in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 31
Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e
l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo
le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando
siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo
statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze
degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9
e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere
la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio;
lo statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione,
la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi,
ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche
enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente
o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli
atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate
funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e
imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali
se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.
Articolo 32
Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni
di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita'
di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli
dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per
le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni
svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto
tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi
siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per
i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le
norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per
i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle
unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati.
Articolo 33
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni
ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni
di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali
di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti,
le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita
il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite
sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione
associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso
le unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali
e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a
disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale
di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato
delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio
bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal
comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi
fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando
la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione,
rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed
alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti
in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi
di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva
fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni
che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali
interessati, di procedere alla fusione.
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma,
il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione
o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo
le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa
di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto
da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario
del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso
di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma
e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma
7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo
ed al prefetto.
Articolo 35
Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine,
il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti
e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto
dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La
disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino
alla data di entrata in vigore della legge regionale.
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e della provincia
Articolo 36
Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
Articolo 37
Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia
e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano
la intera provincia.
4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale.
Articolo 38
Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in
carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati
dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione
e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento
indica altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con
norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' per fornire
ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere
previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento
di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse
attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e
le forme di pubblicita' dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno
degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e
quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive
funzioni e attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate
sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni
generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
Articolo 39
Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra
i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio
sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei
lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente,
le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura
del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire
il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano
un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio
e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata
e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio,
previa diffida, provvede il prefetto.
Articolo 40
Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano
fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi
sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei
componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo
73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di
sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo
73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria
di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il
posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e convocata
dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta del consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione
del presidente del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa
previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Articolo 41
Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo
II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna
delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo
69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti
la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Articolo 42
Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi
di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione
e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche'
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi'
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo
non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune
o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.
Articolo 43
Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre
il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita'
dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita'
della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate
dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere
a far valere le cause giustificative.
Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita'
dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali
e circoscrizionali
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta,
e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento
di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza
per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga
la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina
della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini
a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla
legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Articolo 47
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente
dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un
numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore
a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali
e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia, e comunque non superiore a sedici unita'.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono
fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province
gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia,
anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso
dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica
di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto
puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del
consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita'
e compatibilita' alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte
comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001
e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa
tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione
inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione
compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore
a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri;
non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri;
non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri;
non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Articolo 48
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia
nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della
provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con
il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali
del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita'
e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
Articolo 49
Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio
che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere
e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile
dei pareri espressi.
Articolo 50
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto
il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni
loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono
altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione
di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano
i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti,
aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del
presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia
e dei consigli.
Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia
e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Articolo 52
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario
ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive
giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine
il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio
e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.
Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o
decesso del sindaco o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente
della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e
del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco
e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia
diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla
loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche'
delle rispettive giunte.
Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare
e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi
ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo'
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi
stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri
servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1,
nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale
per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti
di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per
l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO II
Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'
Articolo 55
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune
della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel
primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilita' alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione
europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Articolo 56
Requisiti della candidatura
1. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando
le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali
o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente,
alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente
della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
Articolo 57
Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle
cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel
caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del
comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di
voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro
consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente
dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione
e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo
114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita
o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione
non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione),
318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella
lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere
ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo
59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale
e' equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro
incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale
o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla
convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento
non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei
confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato
o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179
del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per
la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una
condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12
settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando
e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile
la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza,
non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente
periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di
produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono
comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa
di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi
che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato
venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero
venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio.
In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha
proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che
applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli
enti di cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti
che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli
di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto
puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti
ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge
29 ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 60
Ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni
di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei
ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari
di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari
di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali,
gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici
ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro
che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali
che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del
comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano
i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati
addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi
regionali, nonche' i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate
per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati
o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni
con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza
o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali
o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia
o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno effetto
se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati.
In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive,
le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento
di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed
il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali
nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati
eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte,
nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5),
6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato
per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono
quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti
di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione
non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla
effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo
alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni
atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti
per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1 non
si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Articolo 61
Ineleggibilita' a sindaco e presidente della provincia
1. Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della
provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto
di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
Articolo 62
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o
senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza
dalle cariche elettive ricoperte.
Articolo 63
Incompatibilita'
1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente
da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la
parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle
entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente,
in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse
del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto
di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera
in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del
presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile
od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza
di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora
il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere
sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede
di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia
proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune
capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente piu' vicino;
5) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato,
rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda
da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi
dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia
ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione
di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro
che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente
nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori
per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Articolo 64
Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore
nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente,
del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia.
Articolo 65
Incompatibilita' per consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli
assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono, altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune,
di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.
Articolo 66
Incompatibilita' per gli organi delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile
con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale,
di presidente o di assessore della comunita' montana.
Articolo 67
Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'
1. Non costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della
provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o
regolamento in ragione del mandato elettivo.
Articolo 68
Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'
1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione
sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute
alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita'
o di incompatibilita'.
Articolo 69
Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero
esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna
delle condizioni di incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio
di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni
o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale
ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto
dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente
la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore
a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che
intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni
il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e'
ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi,
a colui che e' stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio
o su istanza di qualsiasi elettore.
Articolo 70
Azione popolare
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa
in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque
altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco
o al presidente della provincia.
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini
stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed
i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
CAPO III
Sistema elettorale
Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino
ai 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei
consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato
alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere
un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un
turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso
di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono
attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla
carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato
il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati
al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le
altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi
da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu'
alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita'
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al
candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche'
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento
dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora
non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto
dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per
le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature
a sindaco e a consigliere comunale.
Articolo 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco
e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione
del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto
della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste
presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato
e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando
un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi'
votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4,
si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati
alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio
il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu'
anziano di eta'.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa
al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio
ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti
con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento nel
primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo
se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto
si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto
il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti.
e' proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma
7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di
cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano
d'eta'.
Articolo 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere
un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere
e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora
il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste possono
presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste
debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano
fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art.
72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato
della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta
a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente
alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero
dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate,
nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica
di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale
di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno,
e' divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti
al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e,
quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto
al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non
abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra
lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento
dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate
che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche'
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia
gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti
seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista
o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla
carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati
eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica
di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti
consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo 74
Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione
per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n.
122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo
pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica
di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati
dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo
1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla
carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno
uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del
nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia,
il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al
consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di
ciascun contrassegno e' riportato il nome e cognome del candidato al consiglio
provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi',
votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati
al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente
al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla
carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.
Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla
carica di presidente della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6,
si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati
alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo ed
il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue
nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva
al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con
i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di
candidati rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento
nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei
candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati
collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro
il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio
provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano
di eta'.
Articolo 75
Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le
norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia
e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi
possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della
provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati
collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente
della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi
ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della
provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato
tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati,
si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri
da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti,
in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi
nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior
cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un
gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti
sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente
della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati
al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno
il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo
o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al
gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto
presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo,
si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati
al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi
da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi,
il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo
di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere
i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di
presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo
e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati
collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene
determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun
candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso
di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della
graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi
agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli
amministratori locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento
anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.
I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso
i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque
il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico,
dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV
Status degli amministratori locali
Articolo 77
Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare
il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti
dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi
e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori
si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani,
i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani
e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali,
i presidenti dei consigli comunali. metropolitani e provinciali, i presidenti,
i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i
componenti degli organi di decentramento.
Articolo 78
Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 77,
comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica,
di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita'
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta
di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato,
le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione
sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni
del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonche' agli assessori
ed ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi
e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non
possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti
durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di
avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve
essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione
della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme
sostitutive e' riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per
la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa
piu' vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato
nell'ente nel quale il soggetto e' amministratore o in un ente dipendente
o controllato dalla medesima amministrazione.
Articolo 79
Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni
di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel
caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori
hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre
la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata
successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti
dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio
sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia,
ai presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio militare di
leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta,
a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata
del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi
dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei
consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari
o circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali
previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli
organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' nei confronti
dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle
citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e
dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali
e circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province
e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto,
oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi
posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a
48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto
ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti,
devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione
dell'ente.
Articolo 80
Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i
permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori
dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente,
su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto
dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore
o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato
dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono
esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35,
della legge 11 marzo 1988. n. 67.
Articolo 81
Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa
non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo
di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche'
come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo 82
Indennita'
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente
della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli
organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita'
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere
puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista
per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma
8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di
cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non
sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato
competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una
indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione
per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita'
in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra
loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due
indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza
quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti
dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione
prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione
a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni
che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica
degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione,
della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle
entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli,
dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori
e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla
misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi
fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita'
di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari
alla popolazione, dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunita' montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori
delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia
e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti,
comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario
generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a
dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto
del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti
di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita' mensile,
spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si'
puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma
8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni
di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione
del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente,
la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo
rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese
di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai
sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera
di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento
la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata
dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto
alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.
Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni
di dissesto finanziario.
Articolo 83
Divieto di cumulo
1. I parlamentari nazionali o europei, nonche' i consiglieri regionali
possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
Articolo 84
Rimborsi spese e indennita' di missione
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi,
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' la
indennita' di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo
3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare
stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e
successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di missione
e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato,
corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di missione
il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento
i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti
locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a
funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti
degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali
tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione
dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi
nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli
enti stessi.
Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni
fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per
i presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni
di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali
e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati
in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali
nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili
fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali
che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede,
allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori
dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto
era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al datore
di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto
entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte
dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre
1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale
dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro
cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni
se successiva.
Articolo 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici
locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali
anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78,
comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo
85 e nell'articolo 86.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I
Uffici e personale
Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti
locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi
compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia
di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle
contenute nel presente testo unico.
Articolo 89
Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita'
allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base
a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo
principi di professionalita' e responsabilita'.
2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle
seguenti materie:
a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento
delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra impiego
nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica
la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo
unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente
deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
Articolo 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati
o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma
2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi
puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale.
Articolo 91
Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalita'
e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio. Gli organi
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata
delle spese del personale.
2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie
delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo
39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo.
Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche'
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita'
lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari
modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato
per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso,
le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 93
Responsabilita' patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili
dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti
lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente
per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione
del fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli
eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante
causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
Articolo 94
Responsabilita' disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere a), b)
e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente
delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo
alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio
ricoperti. La sospensione e' disposta dal responsabile dell'ufficio secondo
la specifica competenza, con le modalita' e procedure previste dai rispettivi
ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati,
a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati
nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresi'
le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo
59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
Articolo 95
Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi)
e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (Uncem), i dati del
censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche
degli enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo
le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio
di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni,
i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione
o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili
sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.
Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
CAPO II
Segretari comunali e provinciali
Articolo 97
Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo
98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento
di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente
e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del
comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dall'articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 98
Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore
al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e
dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Articolo 99
Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo
tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo
ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario e' confermato.
Articolo 100
Revoca
1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta,
per violazione dei doveri d'ufficio.
Articolo 101
Disponibilita' e mobilita'
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata
massima di quattro anni.
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per
le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche'
per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni
pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento
di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete
il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi
di cui al comma 2.
4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualita' di
titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita'
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
Articolo 102
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali
1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico
e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due
sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi,
da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo
e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio.
5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico
degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103,
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui
sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
Articolo 103
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le
modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio
tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita'
di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo
delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche
in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori
ruolo;
b) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo riservato
ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei conti;
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire
sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi
a loro carico.
Articolo 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole
regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2
sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata
con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione
e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione,
della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Articolo 105
Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria
legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione
di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Articolo 106
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province
ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e trasferiti
presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari
comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in
posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con
effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999.
Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio,
dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento
alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III
Dirigenza ed incarichi
Articolo 107
Funzioni e responsabilta' della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo
i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi
di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui
all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente
e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi,
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti,
salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi
contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, secondo le modalita' previste dall'articolo 147 del presente
testo unico.
Articolo 108
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al
direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La
durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o
del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario.
Articolo 109
Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalita'
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento,
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
169 o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di
direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Articolo 110
Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli
enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5
per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore
alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo'
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita'
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti
in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati
al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione
e' risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico
o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita'
del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento
puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.
Articolo 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita' nell'esercizio
della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto
ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto
legislativo del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112
Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di
beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono
stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali
e carte dei servizi.
Articolo 113
Forme di gestione
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o
privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio
di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.
Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo
statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti,
quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita'
e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda
speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome
di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini
i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione
di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende
speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque
in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito
e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa'
conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione
e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente,
ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo
e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del
codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori
e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere
controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando
i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le
azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere
alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione
dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione
di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche'
agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo 116
Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per
la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria
anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei
titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto
costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso
e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria
degli enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche
e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano
le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia
di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria
agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione
alla societa' di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di
essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche
per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento
e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa
ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso
contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare
e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico
per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto
del modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal
soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Articolo 118
Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni,
dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali
o di societa' per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera
e), sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro,
di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta,
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti
per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per i
notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti,
sono ridotti alla meta'.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti
ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi
posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali
e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni
vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende
speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale
o successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende
soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti
o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa'
per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti
di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province
e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende
speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la
costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero
per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti
locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte
di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo
113, lettera e), e dell'articolo 116, nonche' dei consorzi e delle aziende
speciali di cui, Rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano
le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti
pubblici territoriali.
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo
unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze
o servizi aggiuntivi.
Articolo 120
Societa' di trasformazione urbana
1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate
con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non interessate
da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni
di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente,
a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Articolo 121
Occupazione d'urgenza di immobili
1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti
di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione
d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale
pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente
titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione
dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di
immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni.
Articolo 122
Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8,
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 123
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento
delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti
locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331
del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime
aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione
del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano
fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente
testo unico; si applicano altresi' per l'esercizio del diritto di riscatto
relativo ai rapporti in corso di esecuzione.
TITOLO VI
CONTROLLI
CAPO I
Controllo sugli atti
Articolo 124
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Articolo 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi
testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo
statuto o dal regolamento.
Articolo 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo
di legittimita'
1. Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130 della
Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate
dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 127
Controllo eventuale
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo, nei limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quarto
dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo e' esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale
o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se
l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se
viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.
3. La giunta puo' altresi' sottoporre al controllo preventivo di legittimita'
dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo
le modalita' di cui all'articolo 133.
Articolo 128
Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' e' istituito, con decreto
del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo
sugli atti dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata
dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo
130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione
degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze
ingiustificate o incompatibilita' sopravvenuta, nonche' per la supplenza
del presidente.
3. La legge regionale puo', articolare il comitato in sezioni per territorio
o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di indirizzo.
A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura
la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale
di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo
sono provvedimenti definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente
e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni
a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine
di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti
o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti
nuovi dell'attivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa
le modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
Articolo 130
Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono
composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti
o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque
anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere
regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali,
regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore
a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza,
o tra i professori di ruolo di universita' in materie giuridiche ed amministrative
ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente,
avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e' designato dal
commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute
i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente
ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove elezioni del consiglio regionale, nonche' quando si dimetta contemporaneamente
la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici,
sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa
non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi
ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo 131
Incompatibilita' ed ineleggibilita'
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali
di controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo
del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno
precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche
di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari
dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti
al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei
consigli degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni
di esso;
g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano
ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo 132
Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente
e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati
e di consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse
sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica
ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
Articolo 133
Modalita' del controllo preventivo di legittimita'
1. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita'
dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la
forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o puo' richiedere, per una sola
volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende
a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del
rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede
alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
5. Non puo' essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo
nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa
di controllo.
Articolo 134
Esecutivita' delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione
della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente
interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni
diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine
il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimita'.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta
di controllo sospende l'esecutivita' delle stesse fino all'avvenuto esito
del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte
a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
Articolo 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto
1. Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o
a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma,
2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che
esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti
appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario
assicurare il regolare svolgimento delle attivita' delle pubbliche amministrazioni,
richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo
e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere che
siano sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni
degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale
a tutti i contratti, con le modalita' e i termini previsti dall'articolo
133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario
ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Articolo 137
Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali,
in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente
un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui
al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed e' immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane,
che ne puo' chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente.
Articolo 138
Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facolta', in qualunque
tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato,
gli atti degli enti locali viziati da illegittimita'.
Articolo 139
Pareri obbligatori
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale,
regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di
legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche o di altre attivita' degli enti locali, si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
Articolo 140
Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti
di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione
dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio
del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.
CAPO II
Controllo sugli organi
Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco
o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga
alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina
un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini
di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale
di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il
quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b)
del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di
un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere
con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento
e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del
decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita',
puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni,
i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri
enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati
degli enti locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del
Ministro dell'interno.
Articolo 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali.
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti
dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori
di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente
a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti
o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme
di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle
stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente
delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti
in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche'
di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio
dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione
del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento
e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche
conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 330
dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei
casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o
per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo'
richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica
competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura
penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere
segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo
da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro
mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni
e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di
scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della
durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il
cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle
elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e
le modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa
del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta,
nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione
non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui
al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche'
ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
Articolo 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 e' nominata
una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita
le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione
e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio
o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa
in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del
primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione
delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati
a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita'
di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione
degli atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
Articolo 145
Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo
143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei
servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento,
il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma
1 dell'articolo 144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di
personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici,
previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle
prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore
al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della
commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento economico
di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione
alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.
Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura,
sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti
emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno.
La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti e'
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita'
speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali
o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore
di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente
alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo
4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili
o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima
legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita'
prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio
che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera
e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle
regioni e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di
sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi,
anche con riferimento a progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti
relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria.
La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della
pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti
di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette
gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per
il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti,
che provvedono alla dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi
e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti
degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti
enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali
ad essi effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla
data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo,
anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati
al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo
143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con riferimento
a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede
alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale,
o la rescissione del contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli
statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile
elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta,
dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale,
dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
Articolo 146
Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche
agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi
di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province
e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III
Controlli interni
Articolo 147
Tipologia dei controlli interni
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarita' amministrativa
e contabile, la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza
ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli
3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata dagli enti locali
anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali
possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita'
di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione.
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza
e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio
dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle
materie di pertinenza.
CAPO IV
Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148
Controllo della Corte dei Conti
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti
locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994,
n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 149
Principi generali in materia di finanza propria e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni
e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi
che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni
socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle
risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e
i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano
per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche
in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per
legge casi di gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province
ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,
debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere
pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato
in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti
dal bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento,
assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio
di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento
previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di
programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti
per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo
di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Articolo 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato
alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del
presente testo unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi
alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed
alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per
gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 151
Principi in materia di contabilita'
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita'
ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica,
di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza
e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da
consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante
la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita'
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio
e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
Articolo 152
Regolamento di contabilita'
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative
corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando
le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta'
ed uniformita' del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo
unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme
della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita'
dell'ente rechi una differente disciplina:
a) articoli 177 e 178;
b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1
a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Articolo 153
Servizio economico-finanziario
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono
disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria
o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza
economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento
e la gestione dell'attivita' finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare
il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151,
comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti
preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione
corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni
di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno
delle spese.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali
vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte di deliberazione
ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei soggetti
abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni
di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie
dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al
segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni -
non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare
gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata
entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al
riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, anche su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato.
cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese
di ufficio di non rilevante ammontare.
Articolo 154
Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla
finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri
di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate
ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione
annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione
normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore
a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto
tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori
e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano
ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque
anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento
e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico
ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali.
Articolo 155
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante
presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca
per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione
alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche
e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e
degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi
dell'articolo 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il
pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili,
ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa
depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255,
comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
ai sensi dell'articolo 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie
per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo
di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili
con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico
dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione,
ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta
organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma
7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione
sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 156
Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente
disciplinato, le seguenti classi demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti
relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonche'
all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina
dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno
interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province
ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita' montane
e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Articolo 157
Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 158
Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo,
a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta
i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta
l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi
finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
Articolo 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata
nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano
vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate
a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti
nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma
2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni
semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita'
del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento
delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria
prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le
somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi
del comma 3.
Articolo 160
Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata
e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale
e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili
di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla relazione
previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 161
Certificazioni di bilancio
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni
sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun
adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci,
con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione
della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle
certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti
locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I
Programmazione
Articolo 162
Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando
i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita',
pareggio, finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come definita
al comma 6 del presente articolo, non puo' presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale
termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni
di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria
e' unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni
di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato
arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo.
Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate
di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salva
le eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento
ai primi due titoli delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione,
di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici
del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.
Articolo 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte
dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera
l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni e:
riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano
le modalita' di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento
l'ultimo bilancio definitivamente approvato.
Articolo 164
Caratteristiche del bilancio
1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per
la spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di
terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo,
che indica l'oggetto.
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di
terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il
consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali
assunti nel corso degli esercizi precedenti.
Articolo 165
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e
risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla tipologia
ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane
ed unioni di comuni sono:
Titolo 1 - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;
4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione;
Titolo II - Entrate extratributarie;
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi
ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici,
alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso
di attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito
di ciascun servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei
quali e', fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del
bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita',
anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti
ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento
di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente,
secondo le indicazioni dell'articolo 151 puo' essere compreso all'interno
di una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice
o complesso composto da persone e mezzi cui e' preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso
di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dei quale
risponde il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa indicano:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto
dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione
aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese
che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio,
con le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate
e prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto
non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate
dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne
le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire
la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati
agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nel
bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi
bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni
delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto
di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli
relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il
sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili
di entrata e di spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.
Articolo 166
Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
Articolo 167
Ammortamento dei beni
1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio
l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per
il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo
229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento
e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione
di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita'
all'articolo 187.
Articolo 168
Servizi per conto di terzi
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi
compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito
ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo
la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza
con le previsioni e gli impegni di spesa.
Articolo 169
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio,
l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione
delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo
e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa
per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le
comunita' montane.
Articolo 170
Relazione previsionale e programmatica
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali
progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale
e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella
di sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che
si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma
stesso ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione
delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio
che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1,
lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari
di cui all'articolo 201.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema
di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime
necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita'
e di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che
non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
Articolo 171
Bilancio pluriennale
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza
e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi del bilancio
di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita'.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari
che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento,
con indicazione, per queste ultime, della capacita' di ricorso alle fonti
di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per programmi,
titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle
spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione
degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate,
distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo
anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione dei bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli
relativi al bilancio pluriennale.
Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario
per il controllo da parte del competente organo regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di
comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita'
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive
e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta'
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 173
Valori monetari
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione
previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai
quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II
Competenze in materia di bilanci
Articolo 174
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale
e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti
un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati
da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare
entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione
ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente
all'organo regionale di controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione.
1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio
di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare
nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio
in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di
comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per
le comunita' montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto
per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate
dei primi due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei
servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono
vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo
169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate
entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Articolo 176
Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 177
Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria
una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive
all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita'
definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
deve essere motivata dall'organo esecutivo.
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Articolo 178
Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione
ed il versamento.
Articolo 179
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata
mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata
la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata
la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di
ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione
di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste
di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione
di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili,
secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.
Articolo 180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata,
che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione
di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita'
e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita
l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente,
la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente anche senza la
preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere
ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Articolo 181
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni
vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano
gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione,
versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita
dal regolamento di contabilita'.
CAPO II
Spese
Articolo 182
Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
Articolo 183
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con
la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata
la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione
e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito
della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti
per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi
di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni
di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi
a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali
entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione
di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione
di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione
del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando
la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima
della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione
si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto
all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate
nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia'
concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate
in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate
in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti
e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi,
compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore
a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano
dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella
formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente,
al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente nel termine e con le modalita' previste dal regolamento
di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali
i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano
la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via
preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
Articolo 184
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare
il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida
da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento
di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita'
della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure
della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo 185
Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il
mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento
delle spese.
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti
e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale la spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente
per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il
relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista
dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione
della spesa;
h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal
creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza
dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede
altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari,
da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi
di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato
di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese
in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186
Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Articolo 187
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte
passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive
in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo
in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato,
con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese
puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
Articolo 188
Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui
all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e
non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
Articolo 189
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro
il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme
derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva
da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza
ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti
di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro
il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
Articolo 190
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro
il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate
ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono
economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
Articolo 191
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo
153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del
provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura
finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire
la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta
a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento
o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e'
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente
alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore
finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso
possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato,
disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per
i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo
193, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere
a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.
Articolo 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni
di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare
da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari
per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato
e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio
relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso
e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di
beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione
della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli
enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in
corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far
ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa
deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita'
di utilizzare altre risorse.
Articolo 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario
sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono
disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo
non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo
222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria
di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali
all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche
richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo
le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione
di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione
viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state
utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali
atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione,
fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato
e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le
somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
Articolo 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita'
ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo
le modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti
di contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita'
e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita'
di realizzazione dei predetti obiettivi.
Articolo 197
Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle
province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e
delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita
dal regolamento di contabilita' dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione
dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi
al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia,
l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi
e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per
ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi
a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed
i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti
dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali
di cui all'articolo 228, comma 7.
Articolo 198
Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati
ed ai responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili.
TITOLO IV
INVESTIMENTI
CAPO I
Principi generali
Articolo 199
Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento
dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato,
delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli
investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari
e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo
187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
Articolo 200
Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti
dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato
dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali
successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi
futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.
Articolo 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere
mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per
il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base
di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con
procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti
una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano
un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti
previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito
da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati
in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualita' del servizio.
CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202
Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per
la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui
passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo
194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Articolo 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti
condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo
anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme
di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse
le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti
o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione
al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento
e per la copertura delle spese di gestione.
Articolo 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente
locale puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle
entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni
:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio
dell'anno successivo a quello della stipula del contratto: a richiesta
dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti anche
in derogata ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio
del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del
contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno
della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati
degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora
l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo
a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di
valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il
mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento,
dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo,
secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica con proprio decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei
lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo
se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto
delle predette modalita' di utilizzo.
Articolo 205
Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari
nelle forme consentite dalla legge.
CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206
Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento
a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207
Fideiussione
1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare
a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione
di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento
da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche'
dalle comunita' montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma
1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle
opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province
e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle
rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al
secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di
partecipazione alla societa'.
3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di
terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione
di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta'
dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata
una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita'
locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel
caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite
con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma
1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane,
ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e
le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite
con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo,
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione
dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano
in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria
unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale
sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche
di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.
Articolo 209
Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate
alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia
di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale
e viene gestito dal tesoriere.
Articolo 210
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure
ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun
ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora
ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di
una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo
soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.
Articolo 211
Responsabilita' del tesoriere
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere
risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,
intestati all'ente.
Articolo 212
Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte
e separate per ciascuno di essi.
Articolo 213
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici,
con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere,
al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi
alla gestione del servizio.
CAPO II
Riscossione delle entrate
Articolo 214
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Articolo 215
Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure
per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina,
altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione
eseguite, nonche' la relativa prova documentale.
CAPO III
Pagamento delle spese
Articolo 216
Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli
per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere
il bilancio di previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione
e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi
in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco
dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato
al tesoriere.
Articolo 217
Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto
della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione
di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il
proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei
terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento
eseguite.
Articolo 218
Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente
ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.
Articolo 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati
o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Articolo 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto
ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita'
di mora in caso di ritardato pagamento.
CAPO IV
Altre attivita'
Articolo 221
Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria
alle loro rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati
da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni
assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza
di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure
per i prelievi e per le restituzioni.
Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo
anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane
e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per
le comunita' montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo
utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
Articolo 223
Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della
gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili
di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
Articolo 224
Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento
della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco
metropolitano e del presidente della comunita' montana. Alle operazioni
di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e
coloro che la assumono, nonche' il segretario, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
Articolo 225
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli
223 e 224;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla
legge.
2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
Articolo 226
Conto del tesoriere
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto
della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione
del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento
di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata
e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi
di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227
Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto
del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro
il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo
regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo
133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo
ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione
enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma
6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma
1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto
e' trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici,
con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Articolo 228
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della
spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il
conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa
e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata
e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi
e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto
od in parte dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato
contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini
di avanzo pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri
gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al
certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione
dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali
dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al
comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi
disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma
5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 229
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita'
dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti
e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire
la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione
dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare,
con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di
risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi,
i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze
del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine
di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi,
rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione
in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico
di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti
vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime
di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto
di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo
di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi
passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente
locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le
minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo
come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del
pareggio, il risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi,
rilevando i seguenti elementi :
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi
capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime
d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti :
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria
al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili
al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi,
al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che,
partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio,
con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico.
I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione
sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 230
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando
le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni
e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile
ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio,
con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi
delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in
misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione
per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente
sono valutati al costo;
b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti
all'ente ai quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione
si effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente;
i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti
successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione
della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme
del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne
e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato
degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili
non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o
del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 231
Relazione al rendiconto della gestione
1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo
dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto
alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
Articolo 232
Contabilita' economica
1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della
gestione, adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo
per le proprie esigenze.
Articolo 233
Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo
93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte
dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per
quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento,
variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le
informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi
anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il
regolamento previsto dall'articolo 160.
TITOLO VII
REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA
Articolo 234
Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono
con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da
tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale
svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni
dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria
e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti
cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della
delibera di nomina.
Articolo 235
Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere
dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per
una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo
componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1,
4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239,
comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico
per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Articolo 236
Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo
comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori
i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato
dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto
tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria
e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane,
delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo 237
Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,
verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Articolo 238
Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente
locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto
incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa
tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione
pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni
con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane
ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione,
resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto
dei limiti di cui al comma 1.
Articolo 239
Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato
giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei
parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad
assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o
a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo
di revisione;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni,
alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla
tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche
con tecniche motivate di campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto
dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione
con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente
comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi'
partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto
dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire
la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono
comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione
sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento
nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni
di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni
di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito
dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella
propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti
aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi
rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto
di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni
affidate ai revisori.
Articolo 240
Responsabilita' dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza
per ragione dei loro ufficio.
Articolo 241
Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati
i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente
locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale
fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale
quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle
istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un
massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata
dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1,
2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante
al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni
si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente,
al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita'
stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante
ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina.
TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I
Enti locali deficitari: disposizioni generali
Articolo 242
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari
e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli
enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio,
rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto
della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto
della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti
dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione
della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.
Articolo 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti
locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato
prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi
tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento,
a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per
cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa
in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono
comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese
per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli
oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote
di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro
delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni.
I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili
acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono
forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi
di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari
entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del
servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni
vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati
i tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione
di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio'
tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione
di cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per
cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e'
verificata l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti
erariali spettanti per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al
comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto
con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta
presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge
la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario
sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma
1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma
2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il
medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione
di cui al comma 2, lettera a).
CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244
Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono
nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui
non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie
ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.
Articolo 245
Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario
di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali
che hanno determinato il dissesto.
Articolo 246
Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi
di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto.
La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa
e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico
finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni
dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale
presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo
straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo
141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione
di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione,
tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio
finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi
previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto
puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo
248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo
straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato
il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio
successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui
al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si
applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre
1997.
Articolo 247
Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza
dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata
relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non
prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale
di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo
nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi
dell'articolo 141.
Articolo 248
Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione
del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure
esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali
sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,
o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte
d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello
stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono
disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e
le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina
si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza
dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto
responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo
o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario,
non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore,
di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la
Corte, valutate le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto,
accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per
le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.
Articolo 249
Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre
nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui
con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
Articolo 250
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo
261 l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione
al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano
del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi
insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti
gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti
gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Articolo 251
Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera
il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo
247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza
dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,
nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano
gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di
mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale
di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione
del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi
della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti
per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe
di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un
numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere
da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo
le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste
per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure
tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi
di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali,
devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni
vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve
essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle
delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente
si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera
il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla
deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi
erariali.
CAPO III
Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo 252
Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario
di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario
di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. Il commissario
straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i
componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati
fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria,
del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel
campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici
centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze
e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri
comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La
commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal
magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria
o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel
suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera
a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia
dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa
segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
Articolo 253
Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti
gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi
dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario
di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per
motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature
le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel
patrimonio dell'ente locale.
Articolo 254
Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento,
di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di
provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario
di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso,
mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio
della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso
l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile
per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato
del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione,
atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo
ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo
248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario
di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario,
richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia
attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa
rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi'
che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione
di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi
in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al
comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario
di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi
di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore,
da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione
per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato
riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera,
entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno.
Il Ministero, dell'interno si, pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal
ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine
per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere
vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto
di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza
o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere
disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario
della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal
quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta,
e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione
del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce
con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Articolo 255
Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera
b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della
massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente
articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto
non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi
derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione,
in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi
e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento
diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato
sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato
al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una
quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante
ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999
abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999
abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999
abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni
e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi
a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi
erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma
4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare
e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri
e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione
di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di
liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere
con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno,
previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali.
La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo
agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle
posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di
cui all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti,
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia'
definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha
omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per
legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni
ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili
non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure
per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili
possono essere affidati incarichi a societa' di intermediazione immobiliare,
anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite
all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali
disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide,
anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico,
per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto
con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite
di cui all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed
ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare
quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente
articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure
esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
Articolo 256
Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita'
con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo
straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo
254, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite
nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione
relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede
l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella
misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal
piano di rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque
entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito,
autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale
uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare
l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti
per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella
delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo
straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della
Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili,
recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti
non piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza
dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al
passivo o per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi
dell'articolo 254, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario
della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia'
inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale
quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione
del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma
2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente
locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa
depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite
del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo
delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica
del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo
consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo
straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue
passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La
Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa
somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi
finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine
di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone
il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate
successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e
lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza
della formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle
scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si
avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste
istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere
entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro
dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario
di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario
di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al
pagamento delle residue passivita' sino alla concorrenza della massa attiva
realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il
Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione
di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione
che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni
di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare
il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di
controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente
sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano
di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente
rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro
dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento
integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle
norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 257
Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma
8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione,
dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 136.
Articolo 258
Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo
di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle
pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale
dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui
al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta
giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente
locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma
2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi
ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato
e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel
rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,
o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide,
per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo
a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle
spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il
mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione
sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le
pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento
di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione
all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con
la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione
della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente
ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione
per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato
che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione,
l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta
giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50
per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione.
L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da
privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli
articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione
ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti
di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati
nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi
in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede
ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione
ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito
elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione
dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato.
E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie
liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita'
della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione
di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita'
di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente,
costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato
e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella
media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza,
come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono,
con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali
alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della
gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con
criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie
ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale
emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario
degli enti od organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali, nel
rispetto della normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina
la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio
in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita'
di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi'
essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta
a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti
da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione
del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra
i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria
dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale,
con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita'
i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti
negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti
gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso
a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data
di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.
Articolo 260
Collocamento in disponibilita' del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma 6, sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le vigenti
disposizioni, cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro,
in tema di eccedenza di personale e di mobilita' collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento
economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la
durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto
di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale
predetto assume servizio.
Articolo 261
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale
fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere
sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria
situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare
stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione
di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi
all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio
decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione
dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il
Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione,
prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare,
entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi
di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere
favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha
carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento
dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
Articolo 262
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle
richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo
261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da
parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo
141, comma 1, lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri
ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga
alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 263
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche
delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche
per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259,
comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza
delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione
per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai
fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un
numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore
dimensione della fascia demografica precedente.
CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio
cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine,
non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci
di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione
delle relative certificazioni.
Articolo 265
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni
recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento
dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari,
dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in
un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente
ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione
dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di
reato.
Articolo 266
Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per
la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali
dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed
all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti
dalla legge.
Articolo 267
Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo' essere
variata in aumento.
Articolo 268
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori
bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio
non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano
da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita'
giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti
alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti
di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto,
su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga
alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando
il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di
cui agli articoli da 30 a 34.
Articolo 269
Modalita' applicative della procedura di risanamento
1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.
PARTE III
Associazioni degli enti locali
Articolo 270
Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale
che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi
con ruoli, formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita'
stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro
il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1°
gennaio dell'anno successivo.
Articolo 271
Sedi associative
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso
i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi,
dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita
deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative
spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del
proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti
presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare
la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico,
a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a
riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso
le rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti predetti presso
ciascuna sezione regionale.
Articolo 272
Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti
di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari
esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno
stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi
anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti
dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione
allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.
PARTE IV
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 273
Norme transitorie
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo
33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli
circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonche' quanto disposto
dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-ter
e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione della
contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il '31
marzo e il I' aprile 1999 limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente
alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo
unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli
organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile
1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e
delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater,
del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia,
emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta
fermo il disposto dell'articolo 19 dei regio decreto marzo 1934, n. 3 83,
per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915,
n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari
previste dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia
organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18
maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche'
degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
Articolo 274
Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122;
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni
ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste
per i consiglieri regionali;
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli
35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti
degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,
i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale,
provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunita'
montane;
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
cc) legge 25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2,
3, comma 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge
11 febbraio 1994, n. 108;
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77;
ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437;
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5
ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta
salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali
e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37,
nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di
controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis,
da 84 a 86;
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno
1998, n. 191;
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n.
120;
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2;
3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma
13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30;
32 e 33;
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma
3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.
Articolo 275
Norma finale
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti,
decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni
espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento
si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come
riportate da ciascun articolo. |