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Parliamo di rapporti con i confinanti
Il confine è il limite dove arriva la nostra proprietà ed inizia quella di altri in un fondo, in una costruzione, ma anche in tutti gli altri casi della vita. Per questo esso costituisce una zona psicologica delicata, dove noi vediamo il "termine" del nostro potere (la stessa parola usata dal Codice Civile all'art.1140 sul possesso) e l'inizio di quello degli altri. Ma a ben pensare non è proprio una zona: è un piano ideale, senza spessore, dove convivono i diritti dei confinanti.
Spesso avvengono controversie per centimetri, per distanze di costruzioni o di affacci, per passaggi, per servitù, per i più svariati motivi che si potrebbero sempre però far risalire al concetto espresso all'inizio: l'incontro e lo scontro di due poteri.
E' bene avere rapporti di buon vicinato con i nostri confinanti. Non sempre si ha la stessa cultura, la stessa sensibilità, la stessa sicurezza economica, la stessa età. Vi sarebbero continui motivi per litigare, ma conservare un grado di signorilità in ogni occasione ci fa apparire, agli occhi anche di chi non è nostro vicino, come un buon cittadino. E se pensiamo che gli eventi della vita cambiano le situazioni e ciò che (o chi)  non ci interessa può un giorno attirare la nostra attenzione (o esserci di aiuto) scopriamo che bisogna ben soppesare tutte le nostre iniziative tendenti a danneggiare (a torto o a ragione) i vicini.
Questo non significa che non si devono conoscere i diritti e i doveri presenti nelle leggi.
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Le distanze
Se si scopre o si teme che il confinante stia costruendo ad una distanza non regolamentare, senza che ci abbia interpellato sulla sua fabbrica, come bisogna agire? 
Prima di tutto si deve controllare che effettivamente ci sia un abuso. Sul Comune si può verificare che il progetto sia stato assentito e le distanze riportate siano corrispondenti a quelle indicate nel Programma di Fabbricazione o nel Piano Regolatore. Se è tutto regolare c'è da fare un ulteriore controllo: che la costruzione rispetti il progetto approvato. 
Nel caso si riscontrino delle discordanze si può inoltrare un esposto al Sindaco o anche alla Procura della Repubblica. 
Il vicino rischia la sospensione dei lavori ed anche l'abbattimento. Per essere risarciti di eventuali danni bisogna iniziare una causa civile. 
Il Codice Civile prescrive delle distanze minime che sono quasi sempre aumentate dai regolamenti comunali. 
Per quanto riguarda le immissioni moleste (fumo, calore, esalazioni, rumori, ecc.) non possono essere impedite se non superano la normale tollerabilità.
 
Le luci e le vedute
Anche in questo caso vanno prima fatti gli opportuni accertamenti assicurandosi che sia stato violato un nostro diritto o una norma urbanistica locale. Il Codice Civile ugualmente prescrive delle distanze minime dai confini, ma un decreto del 1968 parla di 10 metri tra pareti finestrate. Non va sottovalutato che se la costruzione non è recente le minori distanze potrebbero essere state usucapite. Naturalmente devono essere trascorsi i famosi vent'anni dal momento in cui è iniziato ad esercitarsi un diritto di affaccio. Vedi l'apposita pagina di questo sito sull'usucapione e gli articoli relativi del Codice Civile.
 
La recinzione
Non è considerata costruzione ai fini del computo delle distanze un qualunque muro di altezza inferiore ai tre metri, e pertanto anche i muri di cinta possono essere edificati sul confine. Ognuno può costringere il vicino a partecipare nelle spese relative, nel caso di fondi a diversa altezza il proprietario del fondo più alto deve sopportare le spese da solo, fino al livello del proprio terreno. 
In ogni caso bisogna permettere l'accesso al fondo per riparare un muro comune o meno, come pure consentire l'accesso ai cacciatori se non esiste la recinzione.
 
Le servitù
Sono numerose e di vario tipo. Consistono in un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo (o costruzione). In pratica, anche senza esserne proprietario, un confinante (ma non solo) potrebbe avere una servitù di passaggio nel nostro terreno: sarebbe un suo diritto che non potrebbe essergli precluso se non in determinati casi previsti dalla legge. La servitù, anche se usata da persone, in realtà è costituita a vantaggio di un fondo e pertanto si trasmette con la vendita del bene al nuovo proprietario. Prima di iniziare una controversia per questi motivi si deve studiare a fondo la situazione in quanto si tratta di argomenti delicati. Basti pensare che anche la servitù si può costituire per usucapione.
 
Il condominio
Spesso si pensa che un condominio sia un palazzo con vari appartamenti, negozi, autorimesse, depositi, con scale comuni, con ingresso comune. Non è solo questo. Specialmente nei piccoli centri un condominio (che significa "proprietà comune") può significare anche abitazioni con uno stesso tetto, uno stesso cortile, una stessa parete divisoria, talora anche con uno stesso pluviale che raccoglie le acque piovane dei tetti di diversi proprietari. 
In questi casi la ripartizione delle spese di gestione delle parti comuni non è diversa da quella attuata nei palazzi con molti proprietari. Il riferimento va comunque fatto, quasi sempre, al secondo comma dell'art.1123 del Codice Civile. 
Nei casi più semplici si trovano facilmente le soluzioni, ma che cosa succede quando si danneggia il muro comune mentre si fanno dei lavori? Prima di iniziare è bene far redigere una perizia giurata con le foto della situazione ante operam, in modo che se sorgono problemi si possa dimostrare che eventuali lesioni erano preesistenti. Diversamente bisogna procedere con molta cautela, affidandosi ad un tecnico esperto, perchè una causa per danni di questo genere vedrebbe facilmente soccombente chi ha eseguito dei lavori.