Gli articoli del nostro Codice Civile che trattano delle distanze vanno dall'873 all'899 nella Sezione VI "Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi". Abbiamo a disposizione un apposito software che contiene un archivio di sentenze sull'argomento: controlla le offerte in corso. |
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Il muro di cinta può essere reso comune anche a scopo di appoggio di una costruzione, ma non deve avere a distanza di meno di tre metri un altro edificio. Ogni confinante può costringere gli altri a costruire il muro di cinta pagando le rispettive quote.
- tre metri per gli alberi di alto fusto (noci,castagni,querce,pini,cipressi,olmi,pioppi,platani e simili); - un metro e mezzo per alberi di non alto fusto (alto massimo tre metri); - mezzo metro per le viti,gli arbusti, le siepi, gli alberi da frutto alti massimo due metri e mezzo. La distanza si misura dalla linea di confine fino alla base esterna dell'albero al tempo della piantagione. Se un albero a distanza non legale ed usucapita muore non si può ripiantarlo se non a distanza legale. Gli alberi sul confine si presumono comuni. |
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