LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art.840 - Sottosuolo e spazio
sovrastante al suolo - La proprietà del suolo si estende al
sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario
può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle
miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti
dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali.
Art.841 - Chiusura del fondo - Il
proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Art.842 - Caccia e pesca - Il proprietario
di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della
caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla
caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza
rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del
fondo.
Art.843 - Accesso al fondo - Il
proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare
un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere
la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso
consegnando la cosa o l'animale.
Art.844 - Immissioni - Il proprietario
di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti
dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può
tener conto della priorità di un determinato uso.
Art.845 - Regole particolari per scopi
di pubblico interesse - La proprietà fondiaria è soggetta
a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse
nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle
sezioni seguenti. |