LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE IV
Del passaggio coattivo
Art.1051 - Passaggio coattivo
- Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui,
e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela
senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio
sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla
via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo
sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio
del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo
un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini
e le aie ad esse attinenti.
Art.1052 - Passaggio coattivo a favore
di fondo non intercluso - Le disposizioni dell'articolo precedente
si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla
via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria
solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura
o dell'industria.
Art.1053 - Indennità - Nei
casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o iniziare il passaggio,
pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma
dell'art.1038.
Art.1054 - Interclusione per effetto
di alienazione o di divisione - Se il fondo è divenuto da ogni
parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario
ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna
indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Art.1055 - Cessazione dell'interclusione
- Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del
fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità
giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo
alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità
fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo. |