L'usucapione è un modo
di acquisto della proprietà. Gli articoli del Codice Civile che
trattano l'argomento vanno dal 1158 al 1167.
Il termine giuridico deriva dal latino (usucapio) ed in pratica
vuol dire divenire proprietario di un bene grazie all'uso che di esso se
ne fa. Va aggiunto che è importante la variabile tempo durante la
quale si è avuto il possesso continuato del bene: in base all'art.1158
del Codice Civile sono necessari 20 anni. Non si acquisisce il diritto ad usucapire ciò che si è avuto in comodato gratuito o in affitto. Non vanno pertanto confusi i casi in cui esiste un regolare contratto tra le parti e comunque viene pagata una pigione, anche non solo in denaro, oppure quando un determinato bene viene "prestato" o concesso gratuitamente in uso. A tal proposito non bisogna confondere la "detenzione" con il "possesso". Ad esempio chi possiede una casa potrebbe anche non avere la chiave d'ingresso, perchè vi è un custode o perchè l'immobile non è utilizzato, ma allo stesso tempo esercita un potere che quest'ultimo non ha. Il Codice Civile tratta del possesso in otto articoli riportati in un'apposita pagina di questo sito. Per divenire proprietari a tutti gli effetti è comunque necessaria una sentenza del Giudice che accerti i requisiti del richiedente all'usucapione. Una caratteristica del possesso dell'immobile consiste nel comportamento "da proprietario" specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il suo permesso, si riconosce implicitamente di non avere diritti. E' facile interrompere un'usucapione in corso esercitando in modo effettivo la proprietà: con i lavori di manutenzione, con una domanda di concessione edilizia, con il pagamento di tasse. L'usucapione è interrotta quando il possessore è privato del possesso del bene per oltre un anno (art.1167 del Codice Civile). Nei casi contrari, quando l'interruzione è inferiore o una sentenza ha riconosciuto il possesso, la durata si intende continua e l'interruzione come non avvenuta. Puoi risolvere una problematica relativa all'usucapione con il nostro innovativo ed originale software denominato USUCAPIONE: facile da usare ed utile per risparmiare spese legali, tempo e preoccupazioni. E' sufficiente acquistare la licenza d'uso per poter elaborare una causa con sentenza direttamente a casa propria sul proprio pc, senza l'ausilio di nessuno. |
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- il possesso continuato di tale bene; - la durata del possesso.
- con l'uso con la psicologia da proprietario dell'immobile, con la chiave dell'ingresso
(da sola potrebbe non bastare), con le fatture di pagamento dei lavori
effettuati, con le iniziative intraprese.
Attenzione, però, perchè il possesso, diverso dalla detenzione, "si presume in colui che esercita il potere di fatto" (art.1141 del C.C.), mentre "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso" (art.1144). Quindi il possesso deve essere contro il volere del proprietario e non con il suo assenso. E nemmeno vale il possesso qualora fosse clandestino o violento.
- ugualmente con fatture, ricevute di pagamento, allacci di impianti e/o
con testimoni.
Naturalmente chi deve difendersi da un'eventuale usucapione deve comportarsi in modo che non avvengano o maturino gli aspetti descritti. Il tutto deve avvenire in corso di causa perché occorre una sentenza per ottenere l'usucapione di un bene. E ugualmente occorre una sentenza, viceversa, per impedire l'usucapione.
In base all'art.2943 del Codice Civile, difatti, è necessario iniziare una
causa perché, solo con la notifica dell'atto, si possa interrompere
il periodo necessario a far maturare l'usucapione. Diversamente occorre
il chiaro riconoscimento dell'altra parte del diritto che si vuole reclamare
(art.2944). Non è allora sufficiente una semplice lettera di diffida
e nemmeno una raccomandata: meglio rivolgersi a un legale e iniziare
un giudizio.
- terreni; - diritti vari (distanze, affacci, scarichi, passaggi, servitù, usufrutto); - beni mobili; - beni mobili iscritti in pubblici registri. Le brevi note riportate sono una descrizione generale dell'usucapione. Per completare l'argomento visita le pagine del Codice Civile sul possesso e sull'usucapione. |
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