LIBRO TERZO
DELLA
PROPRIETA'
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE III
Dell'usucapione
Art.1158
- Usucapione dei beni
immobili e dei diritti reali immobiliari - La proprietà dei
beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi
si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni.
Art.1159
- Usucapione decennale
- Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un
immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
proprietà
e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo
favore
col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art.1159
bis - Usucapione speciale
per la piccola proprietà rurale - La proprietà dei fondi
rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani
dalla
legge si acquistano in virtù del possesso continuato per
quindici
anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario,
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e
che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi
fabbricati,
situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie
l'usucapione
in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di
trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani
dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla
legge
speciale.
Art.1160
- Usucapione delle universalità
di mobili - L'usucapione di un'universalità di mobili e di
diritti
reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso
continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario,
in forza di idoneo titolo, l'usucapione si compie con il decorso di
dieci
anni.
Art.1161
- Usucapione dei beni mobili
- In mancanza di titolo idoneo la proprietà dei beni mobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù
del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato
acquistato
in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con
il decorso di venti anni.
Art.1162
- Usucapione dei beni mobili
iscritti in pubblici registri - Colui che acquista in buona
fede da
chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e
che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore
l'usucapione
col decorso di tre anni dalla data di trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente,
l'usucapione
si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento.
Art.1163
- Vizi del possesso -
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione
se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è
cessata.
Art.1164
- Interversione del possesso
- Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale
su
cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa,
se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente
da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto
del
proprietario. il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data
in
cui il titolo del possesso è stato mutato.
Art.1165
- Applicazione di norme sulla
prescrizione - Le disposizioni generali sulla prescrizione,
quelle
relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei
termini
si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla
usucapione.
Art.1166
- Inefficacia delle cause
d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore -
Nell'usucapione
ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile
o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento derivante
da condizione o da termine, nè le cause di sospensione indicate
dall'art.2942.
Art.1167
- Interruzione dell'usucapione
per perdita di possesso - L'usucapione è interrotta quando il
possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione
diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
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