LIBRO TERZO
DELLA
PROPRIETA'
TITOLO II
Della
proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VII
Delle luci e delle vedute
Art.900
- Specie di finestre
- Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino
sono di due specie:
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono
di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente.
Art.901
- Luci - Le luci che si
aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del
vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori
di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo
dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria,
se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai
piani
superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo
dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in
tutto
o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei
luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art.902
- Apertura priva dei requisiti
prescritti per le luci - L'apertura che non ha i caratteri di
veduta
o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state
osservate le prescrizioni indicate dall'art.901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme
alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art.903
- Luci nel muro proprio
o nel muro comune - Le luci possono essere aperte dal
proprietario
del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire
luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro
comune
può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto
contribuire.
Art.904
- Diritto di chiudere le luci
- La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare
la comunione del muro medesimo nè di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci
se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art.905
- Distanza per l'apertura di
vedute dirette e balconi - Non si possono aprire vedute
dirette verso
il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se
tra
il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le
vedute
dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di
affacciarsi
sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo
tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una
via pubblica.
Art.906
- Distanza per l'apertura di
vedute laterali od oblique - Non si possono aprire vedute
laterali
od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di
settantacinque
centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra
o dal più vicino sporto.
Art.907
- Distanza delle costruzioni
dalle vedute - Quando si è acquistato il diritto di avere
vedute
dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
dell'art.905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre
metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta
obliqua
si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le
dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre
metri
sotto la loro soglia.
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