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LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e
dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.
Art.873 - Distanze nelle costruzioni
- Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali
può essere stabilita una distanza maggiore.
Art.874 - Comunione forzosa del muro
sul confine - Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può
chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè
lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere
la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte
di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro
è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non
danneggiare il vicino (904, 2742 3).
Art.875 - Comunione forzosa del muro
che non è sul confine - Quando il muro si trova a una distanza
dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà
di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere
la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro
stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore
del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine /772 2).
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà
entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o
alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta (904, 2742 3).
Art.876 - Innesto nel muro sul confine
- Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi
un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art.874,
ma deve pagare una indennità per l'innesto.
Art.877 - Costruzioni in aderenza
- Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica
a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art.875; il vicino
in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art.878 - Muro di cinta - Il muro
di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai
tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata
dall'art.873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune
anche a scopo d'appoggio, purchè non preesista al di là un
edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Art.879 - Edifici non soggetti all'obbligo
delle distanze o a comunione forzosa - Alla comunione forzosa non sono
soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti
allo stesso regime, nè gli edifici che sono riconosciuti di interesse
storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino
non può neppure usare della facoltà concessa dall'articolo
877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche
non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi
le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art.880 - Presunzione di comunione del
muro divisorio - Il muro che serve di divisione tra edifici si presume
comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino
al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art.881 - Presunzione di proprietà
esclusiva del muro divisorio - Si presume che il muro divisorio tra
i campi, cortili, giardini e orti appartenga al proprietario del fondo
verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si
addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli
altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti
al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche
se vi sia qualcuno soltanto di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla
parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura
del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art.882 - Riparazioni del muro comune
- Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico
di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno,
salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti (917).
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo
di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando
al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio
di sua spettanza (1123).
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni
e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art.883 - Abbattimento di edificio appoggiato
al muro comune - Il proprietario che vuole abbattere un edificio sostenuto
da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve
farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per
evitare ogni danno al vicino.
Art.884 - Appoggio e immissione di travi
e catene nel muro comune - Il comproprietario di un muro comune può
fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi
purchè le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie
opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare
la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare
una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino.
Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi
e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto
in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, nè eseguirvi altra
opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi (1120 2, 1122).
Art.885 - Innalzamento del muro comune
- Ogni comproprietario può innalzare il muro comune, ma sono a suo
carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata.
Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art.874 (903 3).
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui
che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese.
Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito
sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo
su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato
resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato
di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il
vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo
occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata
del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle
spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art.886 - Costruzione del muro di cinta
- Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà
nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se
non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione,
deve essere di tre metri.
Art.887 - Fondi a dislivello negli abitati
- Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero
le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza
del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta
la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo
inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art.888 - Esonero dal contributo delle
spese - Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese
di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a
compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve
essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui
che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune
ai sensi dell'art.874, senza obbligo però di pagare la metà
del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art.889 - Distanze per pozzi, cisterne,
fosse e tubi - Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o
di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto
più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per tubi d'acqua pura o lurida, per quelli del gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art.890 - Distanze per fabbriche e depositi
nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si
trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale,
stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro
modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere
pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno
alla solidità, salubrità e sicurezza.
Art.891 - Distanze per canali e fossi
- Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono
in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale
alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine
al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa
naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in
un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a
ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).
Art.892 - Distanze per gli alberi
- Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze
stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni
e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze
dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso
in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce,
i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri,
si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da
frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere
però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno
o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo,
e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al
luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste
un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute
ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art.893 - Alberi presso strade, canali
e sul confine dei boschi - Per gli alberi che nascono o si piantano
nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le
sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade
di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte
dall'articolo precedente (892).
Art.894 - Alberi a distanza non legale
- Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che
sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
precedenti.
Art.895 - Divieto di ripiantare alberi
a distanza non legale - Se si è acquistato il diritto di tenere
alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene
reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando
la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un
filare situato lungo il confine.
Art.896 - Recisione di rami protesi
e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi
del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può
egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però
in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario
del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero,
per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843.
Art.897 - Comunione di fossi - Ogni
fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso
appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre,
o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra
o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni (1095 2).
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più
dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art.898 - Comunione di siepi - Ogni
siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni,
salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga
al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si
trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art.899 - Comunione di alberi -
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo
titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune
non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità
giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del
taglio (1105, 1108, 1109). |
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