Gli articoli del Codice Civile che trattano l'argomento vanno dal 1803 al 1812. Abbiamo a disposizione un apposito software che contiene un archivio di sentenze sull'argomento: controlla le offerte in corso. |
Altre
pagine inerenti sul sito:
villini parliamo di usucapione scheda DIA (denuncia di inizio attività) Codice Civile (articoli sul comodato) software VALVEN (stima immobili) software AREEF (valutazioni terreni edificabili e costi edifici) software SENTENZE (migliaia di massime sull'edilizia) trova un libro sul tema esamina le opportunità chiedi una consulenza |
- il comodante (colui che consegna la cosa); - il comodatario (colui che prende in consegna la cosa); - il contratto (non necessariamente per iscritto).
Egli deve risarcire dei danni provocati dalla cosa se questa aveva vizi e non ne ha avvertito il comodatario.
Non può concedere ad un terzo l'uso, deve custodire e conservare con diligenza quanto consegnatogli e restituirlo nelle stesse condizioni, eccetto il deterioramento naturale o dovuto all'uso determinato.
- terreni; - diritti vari (scarichi, passaggi, ecc.); - beni mobili (automobili, libri, attrezzi, software, ecc.). |
|