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Codice Civile
(Dello stillicidio)
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Art. 908 - Scarico delle acque piovane
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 INDICE LEGGI
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LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO II 
Della proprietà 
CAPO II 
Della proprietà fondiaria 
SEZIONE VIII 
Dello stillicidio

Art.908 - Scarico delle acque piovane - Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. 
Se esistono pubblici colatoi , deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.