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LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VIII
Dello stillicidio
Art.908 - Scarico delle acque
piovane - Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le
acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel
fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi , deve provvedere affinchè le acque
piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso
i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica. |
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