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Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236
Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano
(N.B. Ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo n. 31 del 2001, le disposizioni
di cui al presente d.P.R. cessano di avere efficacia al momento della effettiva
vigenza delle disposizioni del predetto decreto legislativo.
Le norme tecniche adottate ai sensi del presente
d.P.R. restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del decreto
legislativo n. 31 del 2001, fino all'adozione di
diverse specifiche tecniche in materia.)
artt. 1, 2 e 3 (omissis)
art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo
n. 258 del 2000 poi dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del
2006)
art. 5. Zona di tutela assoluta
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo
n. 258 del 2000 poi dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del
2006)
art. 6. Zona di rispetto
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo
n. 258 del 2000 poi dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del
2006)
art. 7. Zone di protezione
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo
n. 258 del 2000 poi dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del
2006)
art. 8. Competenze statali
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle
attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I,
II e III;
c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci
sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento
della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché
i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione,
chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità
delle acque destinate al consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente;
la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della
sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'ambiente.
art. 9. Competenze regionali
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento
idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti
previsti dall'allegato 1, per la quantità ed il periodo minimi necessari
a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti
locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo
umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento
del la qualità delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle
acque desti nate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art.
8, comma 1, lettera h).
f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività
e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e
7.
articoli da 10 a 20 (omissis)
art. 21.
1. (omissis)
2. (omissis)
3. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento
di cui all’articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
(comma così sostituito dall'articolo
55, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999)
4. I contravventori alle disposizioni di cui all’articolo 15 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni.
(comma così sostituito dall'articolo
55, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999)
(Le sanzioni di cui al presente comma sono
applicabili dal 30 aprile 2000, in forza dell'articolo 1, comma 1, della
legge n. 362 del 1999) |
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