I Piani di tutela delle acque devono contenere: 1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell’articolo 42 e dell’allegato 3. Tale descrizione include: 1.1 Per le acque superficiali: - rappresentazione cartografica dell’ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all’interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento così come indicato all’allegato 1. 1.2 Per le acque sotterranee: - rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone; - suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee; 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione: - stima dell’inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate / anno che in tonnellate / mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi) - stima dell’impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo; - stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti; - analisi di altri impatti derivanti dall’attività umana sullo stato delle acque; 3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle regioni; 4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell’articolo 43 e dell’allegato 1, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle: 4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico); 4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); 4.3 aree a specifica tutela; 5. Elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dell’articolo 4 per le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l’identificazione dei casi dove si é ricorso alle disposizioni dell’articolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo; 6 Sintesi del programma o programmi di misure adottati chedeve contenere: 6.1 programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di cui all’articolo 5; 6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II; 6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I; 6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare : - sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all’articolo 22; - misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26; 6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare: - disciplina degli scarichi; - definizione delle misure per la riduzione dell’inquinamento degli scarichi da fonte puntuale; - specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell’articolo 30; 6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti; 6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l’aumento dell’inquinamento delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali; 6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l’applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge; 7. Sintesi dei risultati dell’analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all’estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue. 7.2 Sintesi dell’analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare la stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure; in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico. 8. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini. Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere: 1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dell’articolo 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19; 2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali; 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate; 4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico. |
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