Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Testo unico delle leggi sanitarie
(Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  da 1 a 215 - (omissis) 
Art.216  
Art.217  
Art.218  
Art.219  
Art.220  
Art.221  
Art.222  
Art.223  
Art. da 224 a 236  
Art.237  
Art.238  
Art. da 239 in poi (omissis) 
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 
Testo unico delle leggi sanitarie

Articoli da 1 a 215 (omissis) 

Art. 216 

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. 

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. 

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. 

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. 

Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. 

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele. 

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L 400.000. 

Art. 217 

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. 

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. 

Art. 218 

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. 
(Ministero della Sanità: DM5 luglio 1975 - Competenze ora passate alle regioni) 

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: 
a) non vi sia difetto di aria e di luce; 
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; 
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; 
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. 

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento. 

Art. 220 

I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del sindaco, che provvede previo parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia. 

Art. 221 

[Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di in salubrità.] 
(comma abrogato dall'articolo 5 del d.P.R. n. 425 del 1994, che disciplina ex novo il procedimento) 

Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a lire novecentomila. 
(comma così modificato, con l'introduzione della sanzione amministrativa in luogo dell'ammenda, dall'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999) 

Art. 222 

Il Podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombero. 

Art. 223 

Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. 

In caso che il proprietario non provveda, il Podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Podestà. 

Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. 

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabili ti nel Testo unico della legge comunale e provinciale. 

Articoli da 224 a 336 (omissis) 

Art. 337 

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. 

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali. 
(il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato con DPR n. 285 del 1990) 

Art. 338 

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. 

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. 

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a L 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. 

Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile porvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. 
(il provvedimento del prefetto ed il parere del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti dalla deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale) 
(norma attuata dall'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria) 

Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni. 
(il provvedimento del prefetto ed il parere del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti dalla deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale) 

I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni. 

Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato. 

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in genera le l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. 

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a L. 200.000. 

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa. 

Articoli da 339 in poi (omissis)