Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265
Testo unico delle leggi sanitarie
Articoli da
1 a 215 (omissis)
Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni
insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne
e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali
cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è
approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni,
e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite
per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia
riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe,
può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che
l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,
il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra
indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al
podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della
salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate
cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da
L. 40.000 a L 400.000.
Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi
o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo
o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme
da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura
della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di
ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale
e provinciale.
Art. 218
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme
per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni,
secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno.
(Ministero della Sanità: DM5 luglio
1975 - Competenze ora passate alle regioni)
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare
che nelle abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie
e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati
in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture
sia garantita da inquinamento.
I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale
raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.
Art. 220
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli
per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque
possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti,
debbono essere sottoposti al visto del sindaco, che provvede previo parere
dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.
Art. 221
[Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo
precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà,
il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o
di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata
eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano
convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di in salubrità.]
(comma abrogato dall'articolo 5 del d.P.R.
n. 425 del 1994, che disciplina ex novo il procedimento)
Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila
a lire novecentomila.
(comma così modificato, con l'introduzione
della sanzione amministrativa in luogo dell'ammenda, dall'articolo 70,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999)
Art. 222
Il Podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del
medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte
di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombero.
Art. 223
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che
sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è
obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità,
sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali
condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il Podestà, fatti eseguire
dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto il
quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti
e la trasmette al Podestà.
Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per
l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti,
il Podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti
nei modi e termini stabili ti nel Testo unico della legge comunale e provinciale.
Articoli
da 224 a 336 (omissis)
Art. 337
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo
le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità
sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli
comuni possono costruire cimiteri consorziali.
(il regolamento di polizia mortuaria
è stato approvato con DPR n. 285 del 1990)
Art. 338
I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento
metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi
edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri
militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima
salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino
a L 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte
di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni
locali non è possibile porvedere altrimenti, può permettere
la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento
metri dai centri abitati.
(il provvedimento del prefetto
ed il parere del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti
dalla deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Azienda Sanitaria
Locale)
(norma attuata dall'articolo
57 del d.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria)
Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio
Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica,
e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando
non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati
motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone
il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei
centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della
zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri
Comuni.
(il provvedimento del prefetto
ed il parere del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti
dalla deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Azienda Sanitaria
Locale)
I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per
otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel
termine di trenta giorni.
Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di
Stato.
I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni,
richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali,
per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli
abitati, la purezza del l'acqua potabile, la salubrità e la genuinità
degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie
infettive, la polizia mortuaria e in genera le l'esecuzione delle disposizioni
contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni
causa di insalubrità.
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene,
quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre
leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a L. 200.000.
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo
unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.
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