Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999)
Decreto legislativo recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
ALLEGATO 3
Rilevamento
delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell’impatto esercitato
dall’attivita’ antropica
Per la redazione dei piani di tutela di cui all’articolo 44, le Regioni
devono raccogliere ed elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei
bacini idrografici secondo i criteri di seguito indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche
con il supporto delle autorità di bacino, per individuare, per ogni
bacino idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire il compito
di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche
dei bacini idrografici ricadenti nei territori di competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici, geologici,
idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, nonché quelli socioeconomici presenti nel bacino
idrografico di propria competenza.
1 Acque superficiali
1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini
idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione altitudinale,
latitudinale e longitudinale;
b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati,
almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico;
c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i regimi
di flusso nonché i trasferimenti e le deviazioni idriche e le relative
fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinità;
d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile,
evaporazione ed evapotraspirazione;
Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:
a) caratteristiche socioeconomiche – utilizzo del suolo, industrializzazione
dell’area, ecc.
b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette.
c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell’area
del bacino idrografico;
1.2 Archivio anagrafico dei corpi idrici
Per ciascun corpo idrico (nel caso di corsi d’acqua solo quelli con
bacino superiore a 10 km2), anche se non significativo ai sensi dell’allegato
1, dovrà essere predisposta una scheda informatizzata che contenga:
a) i dati derivati dalle attività di cui al punto 1.1.
b) le informazioni relative all’impatto esercitato dalle attività
antropiche sullo stato delle acque superficiali all’interno di ciascun
bacino idrografico. Tale esame dovrà riguardare in particolare i
seguenti aspetti:
• stima dell’inquinamento da fonte puntuale da effettuare in primo luogo
sulla base del catasto degli scarichi, se questo è aggiornato almeno
al 1996. In mancanza di tali dati (o in presenza solo di informazioni anteriori
al 1996) si dovranno utilizzare stime fatte sulla base di altre informazioni
e di indici di tipo statistico (esempio: dati camere di commercio relativi
agli insediamenti, agli addetti per codice NACE e indici di emissione per
codice NACE );
• stima dell’inquinamento da fonte diffusa;
• dati sulla l’estrazione delle acque (nel caso di acque dolci) e sui
relativi usi (in mancanza di misure saranno usate stime effettuate in base
a parametri statistici);
• analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
c) per i corpi idrici individuati come significativi ai sensi dell’allegato1
devono essere riportati i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e
classificazione di cui all’allegato stesso.
2 Acque sotterranee
2.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili
La fase conoscitiva ha come scopo principale la caratterizzazione qualitativa
degli acquiferi. Deve avere come risultato:
• definire lo stato attuale delle conoscenze relative agli aspetti quantitativi
e qualitativi delle acque sotterranee;
• costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici e
idrochimici;
• localizzare i punti d’acqua sotterranea potenzialmente disponibili
per le misure;
• ricostruire il modello idrogeologico, con particolare riferimento
ai rapporti di eventuale intercomunicazione tra i diversi acquiferi e tra
le acque superficiali e le acque sotterranee.
Le informazioni da raccogliere devono essere relative ai seguenti elementi:
• studi precedentemente condotti (idrogeologici, geotecnici, geofisici,
geomorfologici, ecc) con relativi eventuali elaborati cartografici (carte
geologiche, sezioni idrogeologiche, piezometrie, carte idrochimiche, ecc);
• dati relativi ai pozzi e piezometri, quali: ubicazione, stratigrafie,
utilizzatore (pubblico o privato), stato di attività (attivo, in
disuso, cementato);
• dati relativi alle sorgenti quali: ubicazione, portata, utilizzatore
(pubblico o privato), stato di attività (attiva, in disuso, ecc.);
• dati relativi ai valori piezometrici;
• dati relativi al regime delle portate delle sorgenti;
• dati esistenti riguardanti accertamenti analitici sulla qualità
delle acque relative a sorgenti, pozzi e piezometri esistenti;
• reticoli di monitoraggio esistenti delle acque sotterranee.
Devono essere inoltre considerati tutti quegli elementi addizionali
suggeriti dalle condizioni locali di insediamento antropico o da particolari
situazioni geologiche e geochimiche, nonché della vulnerabilità
e rischio della risorsa. Dovranno inoltre essere valutate, se esistenti,
le indagini relative alle biocenosi degli ambienti sotterranei.
Le azioni conoscitive devono essere accompagnate da tutte quelle iniziative
necessarie ad acquisire tutte le informazioni e le documentazioni in materia
presenti presso gli enti che ne dispongono, i quali ne dovranno garantire
l’accesso.
Sulla base delle informazione raccolte, delle conoscenze a scala generale
e degli studi precedenti, verrà ricostruita la geometria del principali
corpi acquiferi presenti evidenziando la reciproca eventuale intercomunicazione
compresa quella con le acque superficiali, la parametrizzazione (laddove
disponibile) e le caratteristiche idrochimiche, e dove presenti, quelle
biologiche.
La caratterizzazione degli acquiferi sarà revisionata sulla base
dei risultati della gestione della rete di monitoraggio effettuato in base
alle indicazioni riportate all’allegato 1.
La ricostruzione idrogeologica preliminare dovrà quindi permettere
la formulazione di un primo modello concettuale, intendendo con questo
termine una schematizzazione idrogeologica semplificata del sottosuolo
e una prima parametrizzazione degli acquiferi. In pratica devono essere
qui riassunte le proprietà geologiche, le caratteristiche idrogeologiche
del sistema, con particolare riferimento ai meccanismi di ricarica degli
acquiferi ed ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque superficiali
e acque sotterranee, nonché alle caratteristiche qualitative delle
acque sotterranee.
I dati così raccolti dovranno avere un dettaglio rappresentabile
significativamente almeno alla scala 1:100.000.
2.2 Archivio anagrafico dei punti d’acqua
Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato
al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d’acqua esistenti
(pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della falda come fontanili,
ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto d’acqua dovrà
essere assegnato un numero di codice univoco stabilito in base alle modalità
di codifica fornite dall’ANPA.
Per quanto riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle utilizzate
e comunque quelle che presentano una portata media superiore a 10
L/s e quelle di particolare interesse ambientale.
Per le nuove opere è fatto obbligo all’Ente competente di verificare
all’atto della domanda di ricerca e sfruttamento della risorsa idrica sotterranea,
l’avvenuta assegnazione del codice.
Tutte le opere codificate dovranno quindi essere provviste in loco di
apposita targhetta inamovibile ed inalterabile, che riporti l’intero codice,
la quota topografica (m s.l.m.) ed eventualmente il punto di riferimento.
In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla qualità
delle acque, non potranno essere accettati dalla Pubblica Amministrazione.
Inoltre per ciascun punto d’acqua dovrà essere predisposta una
scheda informatizzata che contenga i dati relativi alle caratteristiche
geografiche, anagrafiche, idrogeologiche, strutturali, idrauliche e funzionali
derivate dalle analisi conoscitive di cui al punto 1.
Le schede relative ai singoli punti d’acqua, assieme alle analisi conoscitive
di cui al punto 1 ed a quelle che potranno essere raccolte per ciascun
punto d’acqua dovranno contenere poi le informazioni relative a:
a) le caratteristiche chimico fisiche dei singoli complessi idrogeologici
e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati a vario titolo in
possesso dei vari Enti (analisi chimiche effettuate dai laboratori pubblici,
autodenunce del sollevato etc.) nonché stime delle direzioni e delle
velocità di scambio dell’acqua fra il corpo idrico sotterraneo ed
i sistemi superficiali connessi.
b) l’impatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle
acque sotterranee all’interno di ciascun complesso idrogeologico.
Tale esame dovrà riguardare i seguenti aspetti:
1. stima dell’inquinamento da fonte puntuale (così come indicato
al punto relativo alle acque superficiali);
2. stima dell’inquinamento da fonte diffusa;
3. dati derivanti dalle misure relative all’estrazione delle acque;
4. stima del ravvenamento artificiale;
5. analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
3 Modalità di elaborazione, gestione e diffusione dei dati
Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che curerà
l’accatastamento dei dati e la relativa elaborazione, gestione e diffusione.
Tali dati sono organizzati secondo i criteri stabiliti nel decreto di
cui all’articolo 3 comma 7 e devono periodicamente essere aggiornati
con i dati prodotti dal monitoraggio secondo le indicazioni di cui all’allegato
1.
Le misure quantitative e qualitative dovranno essere organizzate secondo
quanto previsto nel decreto attuativo relativo alla standardizzazione dei
dati. A tali modalità si dovranno anche attenere i soggetti tenuti
a predisporre i protocolli di garanzia e di qualità.
L’interpretazione dei dati relativi alle acque sotterranee in un acquifero
potrà essere espressa in forma sintetica mediante: tabelle, grafici,
diagrammi, serie temporali, cartografie tematiche, elaborazioni statistiche,
ecc.
Il Centro di documentazione annualmente curerà la redazione di
un rapporto sull’evoluzione quali-quantitativa dei complessi idrogeologici
monitorati e renderà disponibili tutti i dati e le elaborazioni
effettuate, a tutti gli interessati.
Compito del Centro di documentazione sarà inoltre la redazione
di carte di sintesi delle aree su cui esiste un vincolo riferito alle acque
sotterranee, carte di vulnerabilità e rischio delle acque sotterranee.
Una volta ultimata la presentazione finale dei documenti e degli elaborati
grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuati i canali più
idonei alla sua diffusione anche mediante rapporti di sintesi e seminari,
a tal scopo verrà predisposto un piano contenente modalità
e tempi dell’attività di diffusione.
Allo scopo dovrà essere prevista da parte del Centro di documentazione
la disponibilità degli stessi tramite sistemi geografici informatizzati
(GIS) disponibili su reti multimediali.
La scala delle elaborazioni cartografiche dovrà essere di almeno
1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio. |