LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art.1080 - Presa d'acqua continua -
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni
istante.
Art.1081 - Modulo d'acqua - Nelle
servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità
di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità
di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art.1082 - Forma della bocca e dell'edificio
derivatore - Quando, per la derivazione di una data e costante quantità
di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza
o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da
variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso
correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio
derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è
neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza
o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o
nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata
dall'autorità giudiziaria.
Art.1083 - Determinazione della quantità
d'acqua - Quando la quantità d'acqua non è stata determinata,
ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa
la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse
può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo
che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque
anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle
parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art.1084 - Norme regolatrici della
servitù - Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua,
quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso,
si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art.1085 - Tempo d'esercizio della
servitù - Il diritto alla presa d'acqua si esercita per l'acqua
estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno
e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste
di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è
incominciato a possedere.
Art.1086 - Distribuzione per ruota
- Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda
dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art.1087 - Acque sorgenti o sfuggite
- Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o
derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art.1088 - Variazione del turno tra
gli utenti - Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare
tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli
altri.
Art.1089 - Acqua impiegata come forza
motrice - Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice
non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne
il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art.1090 - Manutenzione del canale
- Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo
non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare
che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano
tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo
dominante.
Art.1091 - Obblighi del concedente
fino al luogo di consegna dell'acqua - Se il titolo non dispone diversamente,
il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso
gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione
e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere
in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte
o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza,
affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano
in tempi debiti effettuate.
Art.1092 - Deficienza dell'acqua -
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla
e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata
prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti
in parità di condizione dell'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera
di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare
o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie
in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle
colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione
del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale
o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità
in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall'autorità giudiziaria.
Art.1093 - Riduzione della servitù
- Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo
e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica
una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze
del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione
della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo
caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo
dominante.
SEZIONE II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art.1094 - Servitù attiva degli
scoli - Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono
costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve,
all'effetto di impedire la loro diversione.
Art.1095 - Usucapione della servitù
attiva degli scoli - Nella servitù attiva degli scoli il termine
per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario
del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti
destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio
fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere
e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde
fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante,
purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art.1096 - Diritti del proprietario
del fondo servente - La servitù degli scoli non toglie al proprietario
del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio
del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in
tutto o in parte l'irrigazione.
Art.1097 - Diritto agli avanzi d'acqua
- Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato
uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza,
tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione
è dovuta.
Art.1098 - Divieto di deviare acque
di scolo o avanzi d'acqua - Il proprietario del fondo vincolato alla
restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne
una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità
di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità
a favore del fondo dominante.
Art.1099 - Sostituzione di acqua viva
- Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli
o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù
mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo
d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità
giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze. |