Interventi urgenti per l'edilizia scolastica
Art. 1. Mutui
per l'edilizia scolastica
1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
11 gennaio 1996, n. 23, e' rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior
onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi
a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' aggiunto il
seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge".
Art. 2.
Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia
scolastica
1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari
ad acta eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi
di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita',
ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte
delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni
entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni
sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio
regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazioneprovinciale
o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo
14, comma 2-bis.
2. I commissari ad acta possono altresi':
a) convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all'espletamento
dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni;
b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi
di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni
di lire, in conformita' alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo
del mutuo concesso.
3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione
di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni.
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, per
un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per
interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del
territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato
I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con
requisiti di necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento
funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro
della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri
delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri
di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato,
mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori
nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo,
ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla
regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario
ad acta e' nominato dal commissario di Governo.
5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n.
430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentita la regione competente, che formula il proprio motivato parere entro
dieci giorni dalla richiesta, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre
1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano
attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso
la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese cosi' disponibili
sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia
scolastica caratterizzate da necessita' ed urgenza, di celere esecuzione
o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In
mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel
decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a regione
diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 del presente articolo
e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, puo' essere autorizzata,
nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalita'
previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo 1
della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti
regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento,
gia' concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello
Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purche'
funzionalmente idonea.
7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994,
n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, e' differito al 31
gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi
5 e 6 del medesimo articolo 3.
Art. 3. Norma di sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:
dell'articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre
1995, n. 396; dell'articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499,
24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 25 maggio 1996, n. 286;
dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996,
n. 255, nonche' del decreto del Ministro della pubblica istruzione del
18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1996.