Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive modificazioni
(G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(omissis)
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato,
contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate
nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali
clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente
disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento
di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore
dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente
agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate
presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Indicazione delle persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della
stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto
di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al
contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate
a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla
stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le
generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità
tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per
la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò
spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali
a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò
a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi
e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore
dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere
a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento
di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che
siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati
nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti
i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore
ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo
4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 7. Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede
a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette
di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che
ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
del responsabile del procedimento.
Art.
8. Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati
alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti
minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia
apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni
fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art.
9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna
dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore
dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto
o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e
9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
1,00 per cento per la parte dell'importo fino
a 500 milioni;
0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000
milioni;
0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000
milioni.
Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore
ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto
esecutivo nell'importo quantificato nei documenti
di gara e depurato del ribasso offerto; con il
pagamento la proprietà del progetto
è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti
dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione
dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza
di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma
1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità
di cui all'articolo 165 del regolamento.
Art. 10. Variazione
al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione
ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese
i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge,
la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare
una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento,
e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite
il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore
che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione
la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile
del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo
degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis
della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si
applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera d), della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,
rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino
il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore
può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla
natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino,
nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche
tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo
dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole
la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto
della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che
supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata
in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante,
salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per
l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore,
e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore
stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le
maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione
contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11.
Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,
l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre
al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo
25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione
e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza
dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso
specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata
al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile
del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento
entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore
le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula
di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate
in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione
dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi
del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante
e l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge,
la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori
in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto,
nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore
a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve
essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento dei
dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile
del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
egli nonprovveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento
e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore,
il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e
delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14. Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII
del regolamento.
Art. 15.
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni
del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva
solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare
in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri
della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia
impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità
è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o
convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede
al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore
è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari
alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare
di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste
a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee
o per i danni arrecati.
Art. 17.
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei
materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza
in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli
atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione
scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo
16, comma 2.
Art. 18. Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che
il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza
o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo
la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione
è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore
non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario
per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione,
può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio
con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore
ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo
o compenso.
Art. 19.
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel
corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per
le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore,
né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 20. Compensi
all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore,
questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza,
entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni
di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è
tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o
di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione
dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21.
Tempo per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli
atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento,
dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119
del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo
è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del
regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere
i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto
oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare
stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti
dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di
varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata
in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione
della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale
o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo
non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della
stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio
di accelerazione
1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto,
il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto
un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo
della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni
assunte.
Art. 24. Sospensione
e ripresa dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi
di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1,
lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano
da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione
di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità
ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il
responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno
le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto
a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più
di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone
allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per
la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore
alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato
dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina
altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale
e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono
considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante
da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo
i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura
intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla metà della percentuale
minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta
coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori
come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma
2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
ai macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma
5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene
sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori.
Art. 26. Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo
previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento.
Art. 27. Durata giornaliera
dei lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi
sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico
o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro,
se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano
continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine
scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28. Valutazione
dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione
e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore
è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali
possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il
loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in
misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono
a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art.
29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori
a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore
non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine
di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30. Interessi per
ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia
emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro
il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla
stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi
i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento
sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine
stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante,
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta
giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è
fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 31. Forma e contenuto
delle riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi,
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato
dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
Art.
32. Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore
o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo
bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate
dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli
atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge
senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che
sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore
può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste
notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi
entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione
appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione
da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento
decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese
già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse.
Art. 33. Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio
ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza
di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista
dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza
dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia
ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo,
la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi
i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande
di arbitrato in relazione a diverse procedure di
accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del
comma 2.
Art. 34. Controversie
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di
procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato
stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti
dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto
richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente
articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un
collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici
secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale
si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto
dall'articolo 32 della legge.
Art. 35. Proprietà
degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di
legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati
per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il
diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore
non può demolire o comunque alterare i reperti, né può
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36. Proprietà
dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo
stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato
coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali
all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente
accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione
di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo
30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad
esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni
di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. |