Circolare Ministeriale - Ministero dei
Lavori Pubblici - 22
giugno 1989, n. 1669/U.L.
"Circolare
esplicativa della legge 9 gennaio
1989, n. 13."
1.
Ambito di applicazione
1.1. La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e
integrata
dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca "Disposizioni per favorire il
superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati",
ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare
l'utilizzazione
degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più
allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi,
permanentemente
o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità
motoria.
Opera pertanto, la legge 13/'89, nel solco di altri
interventi normativi,
che a livello statuale, si sono nel passato avuti nella materia che ci
occupa; primo fra tutti la L. 30.3.1971, n. 118 (e il D.P.R. 27.4.1978,
n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex art. 27 della
predetta
L. 118/1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e
nel
settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di essere menzionate
le
circolari del Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n. 425 e, soprattutto,
19.6.1968,
n. 4809 che possono essere considerati i primi approcci istituzionali
al
problema.
Per effetto di tali preesistenti normative la tematica
del superamento
delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici
pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 L. 118/71) e,
soltanto
marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica (art.
17
D.P.R. 384/1978).
Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla
considerazione del
legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e,
sotto
taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone:
gli
edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare tale
lacuna
è intervenuta la legge 13/'89.
1.2. Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo
della legge e
per quanto è previsto all'art. 1, 1° comma, il campo di applicazione
della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici
privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale
pubblica
sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai
punti precedenti.
1.3. La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre
distinte parti,
delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla
costruzione
di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1);
la
seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti
dirette
alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la
terza,
infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione
di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere
direttamente
finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche
in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti
(articoli 8-12).
2.
Nuove
costruzioni e ristrutturazioni
2.1. Per quanto riguarda la prima parte è importante
sottolineare
che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei
mesi
dall'entrata in vigore delle legge previsti dall'art. 1, comma 1),
tutti
i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla
ristrutturazione
di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati
ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di
edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere
adeguati
alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei
Lavori
Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano pertanto esclusi dalla portata della
disposizione in argomento
i soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme
tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati
aperti al pubblico
(che pur erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da
ultimo
citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di
applicazione
delle più recente L. 13/1989.
Per ciò che concerne il contenuto dei termini
accessibilità,
adattabilità e visitabilità adottati al 2° comma per
indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di
realizzazione
degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto del
Ministero
Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali
dirette a stabilire
i requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere: tali
criteri
debbono essere quindi intesi come "standard" minimi di progettazione,
fermo
restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità contenute nel decreto.
3.
Innovazioni
3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio
residenziale privato
con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento
o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere
adottate,
secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale
secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma,
del codice civile.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal
portatore
di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che
da ogni altro condomino.
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare
al condominio
relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre
mesi
oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in odine alla
richiesta
modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma
2.
La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi
applicabile, oltre
alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della
porzione
di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di
locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella
ipotesi in cui il
condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi
entro
tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di
handicap,
ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX
del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a
proprie
spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni
o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o
di
altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica
dell'ampiezza
delle porte di accesso.
Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile
anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso
soggetto
privato o pubblico.
Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente
essere rivolta
la richiesta di innovazione.
3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute
nell'art.
2 in esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per
effetto
di patologie invalidanti irreversibili ( pneumopatie, disturbi
cardiocircolatori,
ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con
l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.
3.4. Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche
norme del codice
civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire
innovazioni
che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2° comma, cod.
civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato
dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili
di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo
momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art.
1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione
dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi
eredi o aventi causa.
In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di
cui al comma 1
dell'art. 2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche,
incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o
nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino
di parti comuni (art. 1120, 2° c., cod. civ.).
Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2
dell'art.2, cioè
quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne
esercita
la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o
mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra
menzionati
(art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare tassativamente
soltanto
gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo
esemplificativo,
il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica
di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale (ma non
anche,
quindi, l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo
all'ipotesi in
cui il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione
l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o
meno.
Se l'interessato è proprietario e le innovazioni
riguardano parti
comuni di un edificio condominiale è necessario munirsi
dell'autorizzazione
del condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la
modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel
codice civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità
di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se invece
l'assemblea
non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi
in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle
comprese
nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art.
2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà)
intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese
saranno
a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima
disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).
3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a
titolo di locazione
e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve
essere
acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì
titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la
prescritta
indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese
per l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a
titolo di locazione,
la modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria
l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico
del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il
portatore
di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 potrà
a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando,
nei
tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo
a fondo perduto).
3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere
volte al superamento
delle barriere architettoniche l'art. 3 introduce la possibilità
di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle
distanze
precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le
innovazioni
incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o
spazi di uso comune.
3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione
delle barriere
architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi
n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte
degli
articoli 4 e 5 della legge.
In tali disposizioni sono state previste semplificazioni
inerenti al
rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela
dei vincoli.
In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo
storico-artistico
di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla
Sovraintendenza
competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni dalla data
di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà
impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del
problema.
Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio
avrà valore
di assenso.
Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui
alla legge 1497/1939
la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa
delegato),
la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della
presentazione.
Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà
dettare
prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la mancata pronunzia entro
il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il
diniego
motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di
30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà
tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio
oltre il 120° giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto
del ricorso.
La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il
vincolo storico-artistico
od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che
verrebbe
a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione
dell'opera.
E' da sottolineare come l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione
sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare
il
diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del
pregiudizio,
ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle soluzioni
alternative
eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9 L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione
delle opere
necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono
soggette
né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta
di opere interne va presentata una relazione a firma di un
professionista
abilitato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere
incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma
occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
4.
Il
procedimento per la concessione dei contributi
4.1. Le domande di cui all'art. 8 per la concessione di
contributi per
la realizzazione delle opere descritte nell'art. 9 comma 1, concedibili
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili
privati
già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo
previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di
bollo.
4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore
di handicap (ovvero
da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del
libro I° del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la
residenza
abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel
caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può
essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni
opera può chiedersi un solo contributo, secondo quanto più
ampiamente oltre si dirà (v. n. 4.10).
Non sono invece legittimati alla presentazione della
domanda altri soggetti,
neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore
del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del
diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come oltre
specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal
portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per
conferma del contenuto e per adesione.
Ai sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata
al sindaco del
comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione
anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è
necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso
da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione
anche
complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza,
però che una inesatta indicazione potrà andare a scapito
del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto
15).
Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli
storico-artistici o ambientali
richiamati dagli articoli 4 e 5, l'interessato deve richiedere
l'autorizzazione
all'intervento.
Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni
di cui all'art.
17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante "Provvedimenti per le
costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente deve
provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto
alle competenti autorità, obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma
2 dell'art. 6.
4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo
contributo:
la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di
opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce
oltre.
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al
contributo, che
deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la
realizzazione
dell'opera. Questi può pertanto coincidere con l'handicappato
presentatore
della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può
essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto,
la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i
quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22
dicembre
1986, n. 917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede
l'handicappato.
Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio
nella domanda
deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.
4.4. Il termine per la presentazione della domanda è
fissato
al 1° marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.
4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora
realizzate: i comuni
nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le
domande
non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione,
anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo
la presentazione della domanda.
Per le domande già presentate per l'anno 1989 il
suddetto accertamento
può essere effettuato dai comuni anche successivamente ma comunque
entro il termine posto dalla legge per l'individuazione del fabbisogno
complessivo.
Le domande già presentate per il corrente anno e non
conformi
alle prescrizioni della presente circolare, possono essere adeguate
alle
stesse su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del
sindaco
a cui sono state presentate.
Dopo la presentazione della domanda gli interessati
possono realizzare
direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento
amministrativo
e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione
di
contributo.
4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato
medico e la
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere
redatto
e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del
richiedente,
precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà
alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che
l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale
permanente.
Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con
riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di
portatore di handicap
riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla
competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della
precedenza
prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa
certificazione
della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).
4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve
specificare
l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole
intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del
numero
civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di
appartamento
che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti
succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza
di barriere o di assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non
sono già
esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per
le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (v. punto
n.
12).
4.8. Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi
del comma
3 dell'art. 9, l'opera deve essere volta al superamento o
all'eliminazione
di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di
menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art. 9 indica, a
titolo
esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione
e alla mobilità.
Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva,
stabile ed abituale
dimora nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il
diritto
al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo
saltuaria
o stagionale ovvero precaria.
4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente
possibile la
realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi
possono
essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per
caratteristiche
funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei
medesimi
fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non
realizzabile.
4.10. Il contributo può essere concesso sia per opere da
realizzare
su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi
in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può,
ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno
dell'appartamento
condotto in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.
Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola
opera o insieme
di opere funzionalmente connesse.
Per opere funzionalmente connesse si intende una
pluralità di
interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere
che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di
ingresso
troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non
deambulante).
Ciò implica le seguenti conseguenze.
Qualora di un'unica opera possano fruire più
handicappati, viene
concesso un solo contributo: viene quindi presentata una sola domanda,
come già in precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile,
ostacolando
la stessa funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere
quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere
funzionalmente
connesse.
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni
(ad esempio:
assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'handicappato
può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando
una diversa domanda per ognuna di esse.
4.11. L'entità del contributo concedibile va determinata
ai sensi
del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese
effettivamente
sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari
scaglioni di spesa previsti, nei modi che si illustrano.
Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo è
concesso
in misura pari alla spesa.
Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni il contributo
è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di
lire cinque
milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si calcola il
venticinque
per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio per una spesa
di lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base:
lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con
risultato di lire dieci milioni; computo del venticinque per cento su
tale
cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che,
aggiunto al contributo base di lire cinque milioni, consente
l'erogazione
del contributo totale di lire sette milioni e
cinquecentomila.
Per costi da lire venticinque milioni a lire cento
milioni si aumenta
l'erogazione di un ulteriore cinque per cento. Pertanto devono sommarsi
i cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del
costo
ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque
milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni, costituenti la
differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni
(rispettivamente
di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento della
ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.
Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni il
contributo sarà
determinato come segue. Contributo base: lire cinque milioni;
contributo
del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e
venticinque
milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire
cinquantacinque
milioni, cioè della differenza tra lire ottanta milioni e lire
venticinque
milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.
In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni
può
essere erogato un finanziamento di lire dodici milioni e
settecentocinquantamila
(somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e
due
milioni e settecentocinquantamila).
4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono
comulabili
con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o
istituto
o al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo sia
stato
concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione
complessiva
non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa
residua non
coperta da altri contributi specifici.
Il contributo così computato deve essere erogato entro
quindici
giorni dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5
dell'art.
10.
4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione
ed erogazione
del contributo così può riassumersi.
L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e
le documentazioni
descritte) entro il 1° marzo di ciascun anno (entro il 31 luglio per
il 1989) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
L'amministrazione comunale effettua un immediato
accertamento sull'ammissibilità
della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e
documentazioni,
alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti
necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza
dell'opera,
al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della
spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle
domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili,
stabilisce
il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo
complessivo
dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2
dell'art.
9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di
cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione
presso le casa comunale.
4.14. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno
così individuato,
unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse;
la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al
Ministro
dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui
al
comma 4 dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla ripartizione
del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere
architettoniche
negli edifici privati di cui all'art. 10.
Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione
al bisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate
ai comuni richiedenti;
per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si rappresenta a
titolo
meramente esemplificativo che può essere effettuata o in misura
proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo numero di
domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa implicare
una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a
coprire
le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono
state
presentate domande con diritto di precedenza.
4.15. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione
delle disponibilità
come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al
richiedente,
i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente
formulata,
sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla
regione.
4.16. Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
non siano sufficienti
a coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art. 10 detta due
criteri
(subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione;
primo criterio è quello della assoluta precedenza per le domande
presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà
di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio
subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando
precedenza agli
handicappati aventi le caratteristiche testé rammentate, ordinate
fra loro in base al subordinato criterio cronologico (che in tal caso
integra
il primo criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in
base
all'ordine temporale di presentazione.
I contributi vengono concessi nell'ordine così
formato.
4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi
restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità
di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia
qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad
esempio:
trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali domande mantengono l'ordine cronologico di
presentazione, fermo
restando la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti
invalidi
totali con difficoltà di deambulazione dalla competente U.S.L.,
anche se presentate nell'anno successivo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per
l'eventuale soddisfazione
all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi
per
la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la
variazione
della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per
il
nuovo importo.
4.18. La concreta erogazione del contributo deve
avvenire dopo l'esecuzione
dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il
richiedente
ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori
con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune, accertato
l'effettivo
compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni
contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione
al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti
inferiore a quella
originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla
quale
pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo
è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione
dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto
4.11).
Le somme residue non erogate in favore del richiedente a
cui erano state
concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di
graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a
quella prevista,
non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella
assegnata.
4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle
norme in esame,
si rileva che i contributi possono essere erogati per interventi in
edifici
privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo
speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989,
n. 62,
di modifica ed integrazione alla L. 13/1989, abbia introdotto la
possibilità
di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici
adibiti
a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli
handicappati.
Tale espressa previsione consente l'erogazione anche
qualora l'edificio
su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non
sia
privato.
Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre
che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva
nell'edificio
e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti,
accorgimenti
o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare
all'handicappato
residente in un istituto una stanza al piano terreno, evitando così
l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà concedersi
il contributo per un servoscala.
I contributi possono comunque essere concessi per
consentire l'accesso
o la visitabilità delle singole porzioni di immobile assegnate
specificamente
all'handicappato (stanza, appartamento ecc...), dei servizi igienici di
uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo (quali
sale
da pranzo, gabinetti medici ecc...), esclusi i locali di servizio
(quali
depositi, cantine ecc...).
Il contributo, richiesto sempre dal portatore di
handicap, viene concesso
al soggetto onerato della spesa, quindi all'handicappato o al centro o
istituto.
Il Ministro: FERRI
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