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Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati."
Art.1
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi
di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate
ai sensi della presente legge.
(1)Con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno
1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le citate prescrizioni tecniche.
Art.2
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche
di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di
cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela
o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile,
possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle
porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici,
agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art.3
1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune
a più fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprietà o di uso comune.
(2) Il comma è stato cosí sostituito dall'art. 1 della
Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
Art.4
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto
al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali
e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura
e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto
al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art.5
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica
ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge
la competente soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2, 4 e 5.
Art.6
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge
2 febbraio 1974, n. 64.
Art.7
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione
delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita
relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano
le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.8
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Art.9
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti
di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità
di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di
handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del
venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un
ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione
e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per
la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente
disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
(3) Il comma è stato cosí modificato dall'art. 2, L.
27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
Art.10
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri
per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro,
in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti
a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza
per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi
totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico
di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione
delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art.11
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune
in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare
e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio
(4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e
le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
(4) Il comma è stato cosí modificato dall'art. 3, L.
27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
Art.12
1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi
volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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