"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente
le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384,
recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971,
n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda
e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti
e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli
edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento
edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità,
almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico,
nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli
accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema
di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la
fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati
compresi quelli aperti al pubblico si applica il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi
pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate
o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere,
devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità"
secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale
della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo
accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata"
secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici
pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano
servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le
persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3.
Aree edificabili
l. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a
servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione
di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione
a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile
in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario,
1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche
alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano,
per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme
contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2.
e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda
le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute
ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12.,
8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate
dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni
normative di cui ai punti 4.2.2.
e 8.2.2. del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle
caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso
adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su
sedia a ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali
devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale,
potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto
stradale al fine di segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone
su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via
libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili
per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone
che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10.,
4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I
percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati
anche con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6.
e 8.1.6. del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità
ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali,
con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere
accessibili, secondo i criteri di cui all'art.
4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati
in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché
le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti
di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo,
sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio,
anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere
sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3
e 8.2.3 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia,
la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona
su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto
se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso
la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto
ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art.
12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione
e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò
non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati
stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure
quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico
limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così
come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285,
qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli
per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione
deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti
di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia
dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura
II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 12.
Contrassegno speciale
l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza,
lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore
del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche
alla categoria dei non vedenti.
Titolo III
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art. 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità
dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità
degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al
pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art.
3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario
requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno
un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono
articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione
alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici
settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale,
ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative,
soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art.
3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi
agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della
volumetria utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le
norme stabilite al punto 8.0 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici,
cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite
ai punti 4.1 e 8.1
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai
punti 4.2 e 8.2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite
al punto 4.6 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per
gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai
soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa
agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge
29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui
le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed
estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito
di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali
ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili
non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione
delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura
e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito
dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla
Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite
all'art. 7.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai
criteri di progettazione di cui all'art.
4 dello stesso decreto.
(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
(Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:
" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole
interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale
o singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi
per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono
per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze".
(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela
delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:
"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le
cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano
state riconosciute di interesse particolarmente importante e come atali
abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del
Ministero per la educazione nazionale.La notifica, su richiesta del Ministro,
è trascritta nei registri dele conservatorie delle ipoteche ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
della cosa a qualsiasi titolo".
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto
delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito,
gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste
per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui
al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione
delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti
ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute
nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o
soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale
attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento
di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art.
12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della
presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento
e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle
normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti
universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative
alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese
le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel
settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte
di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15, e 17,
le strutture esterne quelle di cui all'art.10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore,
la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata
in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale
o raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono
essere riservati a persone con limitate capacita motorie deambulanti almeno
tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito
l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata
una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento
di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e
lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei
ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle
persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano
di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad
uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui
al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle,
rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso
alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione.
In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari
è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di
dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri
impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro,
il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio
a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente
autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza,
previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali
stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione
di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno
delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato
numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione
su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i
treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle
stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a
sedere per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale.
Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito
in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite
dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce
d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità
di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro
i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici
e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste
cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
(3) - Il testo del'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto),
è il seguente:
"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone
estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi
soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo
nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso
sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza
dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli
in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari
fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando
ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza
delle avvertenze del personale.
I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa
da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi
di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede
propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa
caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate
su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie
e tranvie in sede promiscua".
Art. 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone
con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura
o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio
dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini.
Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non
inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità
motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore
od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso
la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da
permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria
o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché
la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo
di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento
e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50
m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere
le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive
degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere
le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve
essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai
mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative
porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese
quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste
di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone
di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di
servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o
sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti
alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata
una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie
a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire
un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo
o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile
è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti
al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di
sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione
del passeggero disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
l. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità
e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative
al trasporto pubblico di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte
anche di persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali sono
adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia,
deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto
ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato
sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine
non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata
come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la
porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio
telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento;
sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile
ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45
m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m;
eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente
in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a);
il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve
essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. 1 predetti impianti
sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli
comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
N.B.: Si omettono gli allegati