Istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica
Articolo 1
E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione «l'Osservatorio
per l'edilizia scolasticaº, con compiti di:
a) promozione, indirizzo e coordinamento
delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate
dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture
edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico;
b) supporto dei soggetti programmatori
ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla normativa vigente
in materia di edilizia scolastica.
Sono fatte salve le norme speciali delle province autonome di Trento
e Bolzano.
Articolo 2
L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o
da un sottosegretario di Stato da lui delegato, costituito presso il Dipartimento
per i servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei
servizi nel territorio, è composto dal direttore generale della
Direzione generale citata, con funzioni di vice presidente e dal dirigente
dell'ufficio V della Direzione generale medesima che, in sua vece, lo presiede.
Fanno parte, altresì, dell'Osservatorio:
cinque rappresentanti delle regioni, su designazione
della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome;
un rappresentante designato dall'UPI (Unione
province d'Italia);
un rappresentante designato dall'ANCI (Associazione
nazionale comuni d'Italia);
un rappresentante designato dall'UNCEM (Unione
nazionale comuni comunità enti montani);
un rappresentante del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;
un rappresentante dell'ISTAT;
due direttori degli uffici scolastici regionali,
designati dal Ministero della pubblica istruzione;
tre esperti di settore designati dal Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
Articolo 3
L'Osservatorio per l'esercizio delle attività ad esso attribuito
può, altresì, avvalersi di rappresentanti di altre regioni,
ed enti locali, nonché dei seguenti enti, amministrazioni pubbliche
o collegi:
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici;
un rappresentante del Ministero per i beni
culturali ed ambientali;
un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica e per gli affari regionali;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le aree urbane;
un dirigente del Ministero delle finanze,
in rappresentanza del Dipartimento del territorio, Direzione centrale del
demanio;
un rappresentante del Coni;
un rappresentante del Consiglio nazionale
ingegneri;
un rappresentante del Consiglio nazionale
architetti;
un rappresentante del Consiglio nazionale
geometri.
Articolo 4
Al fine di consentirne la migliore funzionalità, e ferma restando
la struttura unitaria dello stesso, l'Osservatorio potrà articolarsi,
ove necessario, in più gruppi di lavoro per l'approfondimento di
specifici aspetti operativi rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
Sono di supporto all'Osservatorio il servizio per l'automazione informatica
e l'innovazione tecnologica, nonché la Struttura tecnica di cui
all'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, citata in premessa,
incardinata nell'ufficio V della Direzione generale per l'organizzazione
dei servizi nel territorio, al quale sono affidate anche le attività
di segreteria tecnico-amministrativa dell'Osservatorio medesimo.