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Legge 11 gennaio 1996, n. 23
(Pubblicata in G.U. n. 15 - Serie generale - del 19 gennaio
1996)
Norme per l'edilizia scolastica
Art. 1. - Finalità
1.Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante
del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare
a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio
adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali,
economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui
al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli
indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di
quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola,
ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione
didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico,
anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti
sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della
collettività.
Art. 2. - Interventi
da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché
l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire
a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere
oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria
di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare
gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza,
igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo
di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente
di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte
della collettività.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici
sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione
dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini. 4. Nell'ambito
degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione
sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi
e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori
e alle biblioteche scolastiche.
Art. 3. - Competenze
degli enti locali
1.In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari
e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni
educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni
e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per
l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico
che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento
degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere
formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle
attrezzature.
4. Gli enti territo riali competenti possono delegare alle singole
istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione
ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio
delle funzioni delegate.
Art.
4. - Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti
mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,
comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.
Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente
articolo il complessivo ammonta re dei mutui è determinato in lire
225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante
piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati
dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle
proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici
scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei
consigli scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione
dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio
suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare
il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica
nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi
formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo
6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani
generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei
costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli
interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi
al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della
programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi
piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni
ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in
assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni
provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale
nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti
approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno
del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla
Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi
atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione
del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo
agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei
lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione
del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle
regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili.
Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei
criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti.
Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento
non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio.
Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza,
provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione
vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente
in via sostitutiva il commissario del Governo.
Art. 5.- Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta, con proprio decreto, le norme tecniche -quadro, contenenti gli
indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e
didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva
degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti
alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme
regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento
quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del
2 febbraio 1976.
Art.
6.- Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio
per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi
nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica,
nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento
delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate
dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel c ampo delle strutture
edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di
supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti
dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione,
il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio
non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio
del Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti
presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio,
ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché
ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della
pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata
nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale
struttura può essere disposto il comando di personale qualificato
appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo
di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività
ordinaria.
Art. 7.-
Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento,
nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli
enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità
del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata
per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini
dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro
della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio
per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni
e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe
nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità
anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano
le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in
base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a
decorrere dal 1996.
Art.
8.- Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono
trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in
proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province,
che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché
gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento
alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali
sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province.
Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora
attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno
con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione
ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con
apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi
di cui all'articolo 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di
ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data
di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione
scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province
d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le condizioni, con riferimento alle
diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra
province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale,
i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro delle indicazioni
prospettate.
5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione
degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo
Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico
utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli
di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle
norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi
in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio,
sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla
data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica
ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare
esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario.
Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione
scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario,
d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di
scuola e con il provveditore agli studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito
in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può
essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente
competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua
proprietà con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo,
sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente
originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica,
anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento
avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità
di cui al comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà
della provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 9.- Trasferimento
degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa
precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio
scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo
le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri
di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario
precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune
per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere
spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei
criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, d
a effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri
comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo
Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni
scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza
a provvedere spetta alle provin ce ai sensi dell'articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si
provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province
mediante convenzione tra gli enti interessati.
Art. 10.- Copertura
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari
a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996
e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire
20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996,
si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995 -1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.- Norme
integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia
di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di
edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge,
che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli
articoli 117 e 118 della legge 27 dicembre 1947 (Costituzione).
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base
allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione,
nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro
cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori
di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;
b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile
degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e
con i conseguenti oneri di manutenzione.
4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo,
gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi
relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle
leggi statali vigenti in materia.
Art. 12.- Norme
transitorie e finali
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenz
ione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti
e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e
gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei
suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici
provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi
sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti
di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di
personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede
sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.
4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico
approvato con D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il D.M.
18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni
scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate
o riconosciute dallo Stato. |
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