Decreto
Ministeriale - Ministero dei Lavori
Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
(Pubblicato
in suppl. ord. alla Gazzetta
Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989)
"Prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche."
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio , n.13;
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n.384;
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n.41;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
EMANA
il seguente decreto:
Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della Legge 9
gennaio 1989,
n.13 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata"
Capo I
Generalità
Art. 1
- Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si
applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione,
residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del
presente
decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
Art. 2
- Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque
e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i
sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra
loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale
suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità
ambientali
funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari
funzionalmente
e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità
ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità
immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche
se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in
particolare
quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica
o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche
per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e
ambientali,
di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale,
di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno
o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed
incontro,
nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi
svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare
nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di
intervento
definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del
5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari
a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del
presente
decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive
modificazioni.
Capo II
Criteri di progettazione
Art. 3
- Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione
alle finalità delle presenti
norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio
costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto
ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità
immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale
anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di
trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità
è, pertanto, un'accessibilità differita.
3.2 L'accessibilità
deve essere garantita per
quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte
o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori
terra è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché
sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo
successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui
l'accesso
alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo
livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o
porticati.
3.3 Devono inoltre
essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare
per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili
superino
la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le
disposizioni
di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto
4.5.
3.4 Ogni unità
immobiliare, qualsiasi sia la
sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti
precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno
o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di
collegamento
interni alle unità immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in
quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende
soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un
servizio
igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità
degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria
e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive
il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte
le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto
destinate
al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui
all'art.
5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della
visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata
ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è
accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al
pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se,
nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino
entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili;
in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno
un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,
di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della
visitabilità
si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti
le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione
ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico
e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è
sufficiente
che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari
privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo
requisito dell'adattabilità.
3.5 Ogni unità
immobiliare, qualunque sia la
destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti
per
le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la
visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente
decreto.
Art. 4
- Criteri di progettazione per l'accessibilità
4.1 Unità
ambientali e loro componenti.
4.1.1
Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono
essere facilmente
manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole
transito
anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli
spazi
antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti,
con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche
in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di
accesso
di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione,
purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare
il transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve
essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi
i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a
libro,
mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico
non
ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la
sicurezza.
Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante
l'apposizione
di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva
opportunamente
curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1)
4.1.2
Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e
complanari tra loro
e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate
tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo
al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni
cromatiche;
lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione dei percorsi, entualmente mediante una adeguata
differenziazione
nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di
sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente
ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi
esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere
facilmente utilizzabili
anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente
manovrabili
e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando
una
lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che
consentono
la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i
requisiti
di sicurezza e protezione dalle cadute verso l''esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi
Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale
deve
essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e
l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute.
Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli
vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale
da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a
ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire
ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte
di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni
del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di
essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di
espletare
tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti
a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in
modo
da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono
essere
temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a
disabili
su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa
con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali
degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole
e i rubinetti
di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di
riscaldamento
e condizionamento, nonchè i campanelli, pulsanti di comando e i
citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed
altimetrica,
tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia
a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in
condizioni
di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per
urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6 Servizi
igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con
opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per
l'utilizzazione
degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote
alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno,
al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote
al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista,
con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori
termostatici,
e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7
Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti
di erogazione,
devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti
contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto
un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte
della
persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e
Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente
interno non deve
presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una
persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento
di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a
ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla
porta-finestra,
deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione
della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la
visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i
requisiti
di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi
orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto
più possibile
continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso
contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da
garantire
il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti
non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire
l'inversione
di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale
(quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice)
deve
prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o
piano
di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile
accedere
ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi
orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10
Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed
omogeneo per tutto
il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario
mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di
adeguate
dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa
alzata
e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di
gradini,
caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante
di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a
pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente
continuo
a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a
costituire difesa
verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile
prendibilità
e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al
pubblico devono avere
i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il
passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella
con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse
longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario
si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un
corpo
umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo
corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve
dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale,
con comando individuabile al buio e disposto su ogni
pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per
i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11
Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla
capacità
di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza
affaticamento
anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre
ripiani
orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in
generale
per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le
scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12
Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime
tali da permettere
l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di
piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da
permettere
l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve
essere
dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole
mobili)
per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del
vano
porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole
e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della
cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La
bottoniera
di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad
un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad
un
uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono
essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso
che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di
allarme,
una luce, di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere
una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne
le manovre necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il
pavimento
della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e
un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala
e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono
apparecchiature
atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il
superamento
di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità
motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori
negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota
contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature
stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13;
devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in
piedi,
seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e
sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono
venire
in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere
dotate di sistemi
anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati
atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di
comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che
di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole
accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. (Per le
specifiche
vedi 8.1.13).
4.1.14
Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con
gli spazi esterni
e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona
su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle
persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il
movimento
del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con
appositi
segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi
esterni
4.2.1
Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici
deve essere previsto
almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da
consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità
motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle
attrezzature
dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile
semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso
ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura
che
riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare
infortuni.
La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché,
in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di
marcia
da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è
necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad
assicurare
l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con
bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere
raccordate
con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di
eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con
il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera
continua
col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
opportunamente
segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2
Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una
pavimentazione
devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al
transito
di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni
di
sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3
Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle
aree pedonali
di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di
sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili
deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3
Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni
accessibili devono
essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili,
cartelli
di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi
costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza
degli
accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite
o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono
riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui
all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere
facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi
necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici
per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in
Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti
di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in
posizione
adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle
percezioni
acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture
Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come
quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere
rispettate
quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2
e 4.3, atte a garantire il
requisito di accessibilità.
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto
se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è
accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per
le
dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere
previsti
più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone
su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.
4.5 Edifici sedi di
aziende o imprese soggette al
collocamento obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al
collocamento obbligatorio,
il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono
accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e
almeno
un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve
essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi,
dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la
normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire
l'accessibilità
o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi
di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita
capacità
motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile
e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme
edilizio
in "comportamenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di
"sistemi
di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili
dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico"
così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi"
pubblicato
su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da
prevedere
ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato,
resistenti
al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle
persone
disabili, ove attendere i soccorsi.
Art. 5
- Criteri di progettazione per la visitabilità
5.1
Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia
residenziale,
di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona
su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico
e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di
progettazione
di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9,
4.2 e alle relative
specifiche dimensionali e/o soluzioni
tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano
anche le soluzioni
tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi
per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli,
almeno una zona deve
essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o
impedita
capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato
con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di
sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio,
detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di
emergenza,
possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un
"luogo
sicuro statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve
inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con
ridotta capacità
motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di
400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati
per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale,
con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia
a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico
e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino
spogliatoio
con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe,
dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere
dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a
ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di
dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia
a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio
igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di
cui
ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento
dei
suddetti requisiti specifici.
5.3 Strutture
ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi
turistici, campeggi,
etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato
numero
di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità
motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di
manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia
a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere
accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un
servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere
di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni
40
stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per
la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro
statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed
alle attrezzature
comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici
destinate
alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due
unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive
si devono
rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a
garantire
il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il
culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della
sala per le
funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso
continuo
e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito
specifico.
5.5 Altri luoghi
aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere
garantita l'accessibilità
agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale
requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono
prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6 Arredi
fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non
devono costituire
ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte
di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità
condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al
pubblico
esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano
in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità
contenuti
nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione
mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita
capacità
motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito
pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo
internazionale
di accessibilità di cui all'art.2 del D.P.R. 384/78.
Art. 6
- Criteri di progettazione per la adattabilità
6.1 Interventi di
nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si
considerano adattabili
quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non
modificano
né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni,
possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle
persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il
soddisfacimento
dei requisiti previsti dalle norme relative alla
accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obbiettivo che precede con una
particolare
considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed
ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura
eventuale
dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più
livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile
ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere
previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma
elevatrice.
6.2 Interventi di
ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire
il soddisfacimento
di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione,
fermo
restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni
ambientali,
artistici, archeologici, storici e culturali.
L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve
compromettere
la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto
in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in
caso di evacuazione in situazione di emergenza.
Capo III
Cogenza delle prescrizioni
Art. 7
7.1. Le
specificazioni contenute nel capo IV art.
8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art.
9,
anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti
ai
criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono
alle
riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o
tecnologiche.
7.2 Tuttavia in
sede di progetto possono essere proposte
soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche,
purchè
rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di
progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge
n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione,
corredata
dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa
proposta
e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità
del progetto alle prescrizioni
dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni
alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra
sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1
della
legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è
subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio
Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali
atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il
mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono
essere motivati.
7.4 Le prescrizioni
del presente decreto sono derogabili
solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative
tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere
architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai
soli addetti specializzati.
7.5 Negli
interventi di ristrutturazione, fermo restando
il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle
norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato
dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8
- Specifiche funzionali e dimensionali
8.0
Generalità
8.0.1 Modalità' di
misura
Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che
limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale
corrimano
o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al
piano di calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di
calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in
corrispondenza
della parte anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate
e raccordate dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se
incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola,
ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di
campestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese,
pulsanti
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando
al piano di calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato
microfonico,
ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di
calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per
lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento
da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in
alto.
8.0.2 Spazi di
manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla
persona su sedia a ruote, sono i seguenti:
(Immagine )
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità
degli
alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui
sopra,
sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra
combinata):
(Immagine)
8.1 Unita'
ambientali e loro componenti
8.1.1
Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e
di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati
nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito
riportati.
(Immagine)
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e
95 cm (consigliata
90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole
ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli
eventuali
vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del
pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non
superiore a 8 Kg.
8.1.2
Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non
deve superare
i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli,
valgono
le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi
esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve
essere compresa
tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono
essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto,
se
presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con
l'avvertenza,
però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia
complessivamente
alto almeno 10 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di
diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta
apribile
deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare
infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate
esercitando
una pressione non superiore a Kg 8.
Spazi antistanti e retrostanti la porta
(segue 8.1.1 . Porte)
(Immagine)
8.1.4 Arredi
fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non
devono essere
collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato
spazio
libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una
ordinata
attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a
sedere (preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno
1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole
passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere
consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico,
al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo
e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata
attesa,
nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari
affluenze
di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste
devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che
viene
considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile
minima
di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello
da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m
dal
limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello
sportello
a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza
superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al
pavimento
ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico
posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al
pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve
avere
un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da
calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico,
poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al
pubblico,
devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da
persona
su sedia a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5
per quanto applicabili.
8.1.5 Terminali
degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole
e i rubinetti
di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di
riscaldamento
e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono
essere
posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri,
interruttori
e prese.
(Immagine)
8.1.6 Servizi
igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche
alle persone
con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto
agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale
alla
tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale
al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi
dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale
dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve
essere
minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote
alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità
minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote
al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi
sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio
ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo
accostato
o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in
particolare
l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza
minima
di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla
parete
posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante
più di
40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse
dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e
doccia a telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale
sovvenzionata di
cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità
con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli
apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano
devono
essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente
all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale
occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è
necessario
prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c.,
posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se
fissato
a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del
bidet
e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di
ottenere
anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di
accostamento
alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è
previsto il
requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende
accessibile
se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di
un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende
la possibilità
di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza
l'accostamento
laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7
Cucine
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e
dell'apparecchio
di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero
per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a
libro.
8.1.8 Balconi e
terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed
essere inattraversabile
da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno
avere almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una
circonferenza
di diametro 140 cm.
8.1.9 Percorsi
orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza
minima di 100 cm,
ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte
di persona su sedia a ruote ( Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra).
Questi
allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali
dei
corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli
stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte
devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel
rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi
necessari
per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste
devono
considerarsi come minimi accettabili.
8.1.10
Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano
di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza
limitata
e costante per l'intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto
rapporto tra alzata
e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e
la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno
continuo
a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e
formante
con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al
sottogrado
deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5
cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque
percepibile
anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e
dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere
un'altezza
minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di
cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere
prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano
deve
essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano,
questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su
parapetto
o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di
uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già
citato rapporto
tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima
del parapetto.
8.1.11
Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un
dislivello superiore
a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in
successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a
ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni
mediante porte,
la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime
pari
a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in
senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di
eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la
rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate
allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere
comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea
di interpolazione del seguente grafico.
(Immagine)
8.1.12
Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non
residenziali, l'ascensore
deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e
1,10
m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di 1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali
l'ascensore deve
avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e
0,95
m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di 1,50 x 1,50 m.
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici
preesistenti, ove non
sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può
avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e
0,80
m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di 1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a
scorrimento automatico.
Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad
anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura
automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per
almeno 8 secondi
e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza
massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con
porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i
bottoni ad
una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del
tipo
a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete
laterale
ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di
allarme, deve essere
posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce
d'emergenza con autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in
rilievo e le
scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna
deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri
Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove
possibile, l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno
automatico.
8.1.13 Servoscala
e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo
di carico ooportunamente attrezzato per il trasporto di persone con
ridotta
o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala
o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore
elettrico,
nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in
piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona
in piedi o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto
di persona su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il
trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad
ascensori e preferibilmente,
per superare differenze di quota non superiori a mt 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti
comuni di un edificio,
i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a
persona
su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra
persona
su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura
sia
inferiore a mt. 2, è necessario che l'intero spazio interessato
dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo
parapetto
e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti
automatici
alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita
marcia
con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad
uso
dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive
segnalino
l'apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni:
per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35
per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm. 35 x 40, posto a cm.
40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non
inferiori a cm. 30 x 20
per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non
inferiori
a cm. 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.
Portata:
per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore
a Kg. 200
per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al
pubblico
e 130 negli altri casi.
Velocità:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per
salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm.
70 e cm. 110.
E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico
mobile moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettiche:
- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente
V. 24 cc.)
- tensione del circuitoausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di
ristrutturazione
è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
- devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro
l'azionamento
accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata
sequenza
di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave
estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura
in movimento da tutti i posti di comando.
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati
quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di
tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del
servoscala
avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche:
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere
ed in particolare:
- per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.,
- per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una
K=10);
- per traino pignone cremagliera o simili K=2;
- per traino ad aderenza K=2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione
prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella
massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale
consentendo
l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in
verticale
dal punto corrispondente all'entrata in funzione del
limitatore.
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in
meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della
attivazione.
Sicurezza anticaduta:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere
barre o braccioli
di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di
tipo
d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere bandelle o
scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma
perpendicolari
al moto.
La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono
essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a
ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla
piattaforma
posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un
solo scivolo abbassato.
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica
o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una
pendenza
non superiore al 15%.
Sicurezza di percorso:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato
dall'apparecchiatura
in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve
essere
libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre,
sportelli,
intradosso solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala,
dovranno essere previste le seguenti sicurezze:
- sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo
superiore del corpo macchina e della piattaforma.
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta
la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo
macchina.
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in
corrispondenza
del bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di
norma, non superiori
a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare,
per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i
servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna
protezione
ed i due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore
devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello
spazio
sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della
stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x
1,20.
Se le piattaforme sono installate all'esterno gli
impianti devono risultare
protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14
Autorimesse
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di
quelle degli edifici
residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore
e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da
ascensori
o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di
stazionamento
delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di
sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi
pendenza
massima pari all'8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore
a m 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al
servizio
di persone disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica
immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti
auto
con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi
accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità
del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in
caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico",
o una via di esodo accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di
corrimano.
8.2 Spazi
esterni
8.2.1
Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di
90 cm ed avere,
per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a
ruote,
allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di
sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di
manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve
avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali
al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m
su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare
in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato
di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore
dalla
pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere
interrotto,
almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti
non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò
non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate
in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale
di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza
del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve
proporzionalmente
ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o
di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due
pendenze
rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno
o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è
interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza
non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere
ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi
sporgenti
dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona
in
movimento.
8.2.2
Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una
pavimentazione
realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato
secondo
il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.)
Rep.
CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione
asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione
bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere
modificati dall'apposizione
di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti,
devono
essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata)
debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova
sia
posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a
sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti
nonchè
ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la
pavimentazione
stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture
inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con
eventuali
risalti di spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati
co maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i
grigliati
ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi
ortogonali
al verso di marcia.
8.2.3
Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere
previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore
a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone
disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza
ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o
attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia
a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati
sono,
preferibilmente, dotati di copertura.
Art.
9 Soluzioni tecniche conformi
9.1 Unita'
ambientali
9.1.1 Percorsi
orizzontali
Schemi con luce netta della porta pari a 75
cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in
caso di adeguamento.
a) - Passaggio in vano porta posta su parete
perpendicolare al verso
di marcia della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.
Profondità libera necessaria cm 190 (Immagine)
Larghezza dal corridoio cm 100.
a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.
Spazio laterale di rispetto di cm 45. (Immagine)
Profondità libera necessaria cm 135.
a3) - Larghezza libera cm 100.
Profondità libera necessaria cm 120. (Immagine)
b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela
al verso di marcia
della sedia a ruote.
b1) - Larghezza del corridoio cm 100.
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)
Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm
100.
Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi,
retromarcia e accesso.
Spazio necessario prima della porta, quanto il suo
ingombro. (Immagine)
Idem per l'immissione opposta.
b3) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm
20.
Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm
90 (per garantire
ritorno)
b4) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta oltre i 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm
10.
Spazio necessario, oltre la porta, nel vano
d'immissione, cm 20.
Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio,
almeno cm 90, (per
garantire ritorno).
c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in
linea tra loro
e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a
ruote.
c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura
della porta.
Profondità necessaria cm 190 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm
120.
Larghezza del disimpegno cm 100.
c2) - Manovra semplice, senza dover
indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm
45.
Profondità necessaria, cm 180.
Larghezza necessaria cm 135 (Immagine)
c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura
della porta.
Larghezza del disimpegno cm. 100 (Immagine)
Profondità necessaria cm. 190
c4) - Manovra semplice senza dover
indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm.
45.
Profondità necessaria cm. 210. (Immagine)
c5) - Idem come c.1 e c.3 (Immagine)
c6) - Manovra semplice senza dover
indietreggiare
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm.
45
Profondità necessaria cm. 170 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm.
135.
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte
ortogonali tra loro.
d1) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Spazio necessario oltre la porta cm. 20 (Immagine)
Spazio necessario tra le due porte cm. 110
d2) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Apertura porte prefissata a 90° (Immagine)
Profondità del disimpegno cm. 140
Capo V
Norme Finali
Art.
10 Elaborati tecnici
10.1 Gli elaborati
tecnici devono chiaramente evidenziare
le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per
garantire
il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità
e adattabilità di cui al presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le
soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il
soddisfacimento
devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2 Al fine di
consentire una più chiara
valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati
da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni
progettuali
e delle opere previste per la eliminazione delle barriere
architettoniche,
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali
previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni
previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.
Art. 11 -
Verifiche
11.1
Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o
di agibilità
ai sensi dell'art.221 del R.D. 27.7.1934 n.1265, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2
A tal fine egli può richiedere al proprietario
dell'immobile
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico
abilitato.
Art.12 -
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
12.1
La soluzione dei problemi tecnici derivanti
dall'applicazione della
presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte
di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione
permanente
istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori
Pubblici
e degli Affari Sociali, di concerto con il Ministro del
Tesoro.
12.2 - Gli enti
Locali, gli istituti universitari,
i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche
alternative
a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta
idoneità,
può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi 14 giugno 1989
Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1
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