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Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e
dei terreni paludosi
artt. da 1 a 132 (omissis)
art. 133
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati
corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento
del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori
o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate
delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri
1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati,
secondo l'importanza del corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali
a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e
loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale
distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione
del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova
opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate
nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto
pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere
surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di
metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar
luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni
fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando
il regime idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma,
le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati
gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente
degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi
altra dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col
getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride,
venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di
aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri
10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano
esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile
delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza
tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed
altre dipendenze delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti
o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi
d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto
prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.
art. 134
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi
non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti
articoli 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere,
con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque
nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865
sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua,
negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica
e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate
e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei
corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei
corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione
nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento
a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua
ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle
sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali
mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini
e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine
dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di
animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente
costruiti;
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere
qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta
a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia
uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili,
senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già
esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua
che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli
sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i
portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare
stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi
ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti
o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione,
eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino
e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini
per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi
ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti,
ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei
fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie
dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni
può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta
dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso
i canali e le strade di bonifica.
art. 135
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati
alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza
delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati
nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti
indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza
di che è parola nel presente articolo.
artt. da 136 a 170 (omissis) |
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