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Decreto Ministero Beni Culturali del 3 agosto 2000, n. 294
(Pubblicato nella G. U. 20 ottobre 2000, n. 246)
Regolamento concernente individuazione
dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368;
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Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in
materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 8, comma 11-sexies,
che demanda al Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente
la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;
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Sentito il Ministro dei lavori pubblici che
ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000;
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Udito il parere della sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 10
luglio 2000;
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Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, prot. n. 3262 del 25 luglio 2000;
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A d o t t a
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il seguente regolamento:
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Art. 1.
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Ambito di applicazione
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1. Il presente regolamento individua, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo
superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
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2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo
pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo
10.
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3. In relazione ai lavori previsti dai commi
1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente
regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificita' della
materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come "decreto n. 34".
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Art. 2.
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Requisiti generali
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1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione
necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti
dall'articolo 17 del decreto n. 34.
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2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito
presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve
essere conseguita nella specifica attivita' economica "conservazione e
restauro di opere d'arte".
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Art. 3.
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Requisiti speciali
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1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione
necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
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a) adeguata idoneita' tecnica;
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b) adeguata idoneita' organizzativa per le
imprese con piu' di quattro addetti;
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c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
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Art. 4.
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Idoneita' tecnica
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1. L'adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata
dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
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a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente
coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
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b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con una Societa' organismo di attestazione
(SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non
inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui e'
chiesta la qualificazione;
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c) fermo quanto previsto alle lettere a) e
b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei
cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi
due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta
per cento della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero
ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non
inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui e'
chiesta la qualificazione.
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Art. 5.
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Idoneita' organizzativa
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1. Le imprese con piu' di quattro addetti
devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla presenza
di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo
7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo,
e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in
numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.
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2. Le imprese con un numero di addetti superiore
a venti devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla
contestuale presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori qualificati ai
sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore rispettivamente al trenta
ed al quaranta per cento dell'organico complessivo.
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3. Il calcolo delle unita' previste dai commi
1 e 2 e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore.
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4. I restauratori e gli operatori qualificati
previsti dai commi 1 e 2 devono avere un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.
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Art. 6.
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Capacita' economica e finanziaria
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1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria
e' dimostrata da referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati
all'esercizio di attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la solvibilita' dell'impresa
in relazione all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede
la qualificazione.
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Art. 7.
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Restauratore di beni culturali
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1. Ai fini del presente regolamento, nonche'
ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende:
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a) per i lavori relativi alle superfici decorate
di beni architettonici e ai beni mobili di interesse artistico, storico
e archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero ha conseguito
un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni ed ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi,
direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata da parte
dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata,
per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante
a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero
ancora, colui che ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente
e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque gia' svolti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato
eseguito il restauro;
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b) per i lavori relativi ai beni archivistici
e ai beni librari di interesse artistico e storico, colui che ha conseguito
un diploma presso una scuola statale, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre anni,
ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro
dei beni stessi, direttamente ed in proprio con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni restaurati, per un periodo
di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il
triennio, ovvero ancora ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,
direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei quali almeno
quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei beni su cui e' stato eseguito il restauro.
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Art. 8.
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Operatore qualificato per i beni culturali
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1. Per gli effetti del presente regolamento,
per operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che ha
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale
di durata non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro
di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici
decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in
proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore
di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi
rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
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Art. 9.
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Lavori utili per la qualificazione
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1. La certificazione dei lavori utili ai fini
di cui all'articolo 5 e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'articolo
22, comma 7 del decreto n. 34.
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2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo
committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere
rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti
nei singoli anni.
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3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati
o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
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4. I lavori possono essere utilizzati ai fini
di cui all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche
per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai
fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
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5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica
la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.
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Art. 10.
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Lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro
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1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione
di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici
di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere
i seguenti requisiti:
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a) avere eseguito lavori direttamente e in
proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione
del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo
di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto
da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera a);
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b) avere un organico determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti e' comunque
richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso
dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
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2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di
domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta
alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza
e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni
in materia.
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Art. 11.
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Specificita' degli interventi
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1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo
13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme
di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano
parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati
nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente
da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Resta salva la facolta' della stazione appaltante di procedere al loro
autonomo affidamento.
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Art. 12.
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Norma transitoria
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1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che
eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione
da parte delle Societa' organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in
possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali
fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo
dei lavori da affidare, ed il periodo di attivita' documentabile coincide
con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito
alla gara ufficiosa.
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2. La sussistenza dei requisiti e' determinata,
documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento
e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.
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Il presente regolamento, munito del sigillo
di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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Roma, 3 agosto 2000
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Il Ministro: Melandri
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Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre
2000
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Registro n. 2 Beni culturali e ambientali,
foglio n. 84
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Avvertenza:
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Nota al titolo:
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- Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nelle note alle premesse.
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Note alle premesse:
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- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
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- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia
di lavori pubblici", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41:
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"11-sexies. Per le attivita' di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei
lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori".
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- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n.
41.
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- Si riporta il testo dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
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"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita'
di apposita autorizzazione da parte della legge.
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I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
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Note all'art. 1:
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- Per il testo dell'art. 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia
di lavori pubblici", si veda in note alle premesse".
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- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1999, n. 302.
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- Per l'argomento del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note alle premesse.
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Nota all'art. 2:
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- Si riporta il testo dell'art. 17, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
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"Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). -
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
-
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite,
se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi
di cittadini italiani;
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b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
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c) inesistenza di sentenze definitive di condanna
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare,
del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
per reati che incidono sulla moralita' professionale;
-
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione
italiana o del paese di residenza;
-
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
-
f) iscrizione al registro delle imprese presso
le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con
indicazione della specifica attivita' di impresa;
-
g) insussistenza dello stato di fallimento,
di liquidazione o di cessazione dell'attivita';
-
h) inesistenza di procedure di fallimento,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria;
-
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione
di lavori pubblici;
-
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
-
m) inesistenza di false dichiarazioni circa
il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per
il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
-
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti
richiesti per la qualificazione.
-
Di cio' e' fatto espresso riferimento nel
contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
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3. Per la qualificazione delle societa' commerciali,
delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane
e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta
di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari
se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico
e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro
tipo di societa' o di consorzio".
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Nota all'art. 6:
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- Il decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230.
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Note all'art. 7:
-
- Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n.
98:
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"Art. 224 (Direzione dei lavori e collaudo
beni mobili e superfici decorate). - 1. Per gli interventi sui beni mobili
di interesse storico-artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici,
nelle ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, della legge, l'ufficio di direzione
dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge.
-
2. Per il collaudo finale dei beni di cui
al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'art. 28, comma
4, della legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma
11-sexies, della legge".
-
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, gia' citato nelle note alle premesse:
-
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). -
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio:
Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale
per la patologia del libro.
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2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano
corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita'
e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
-
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i
requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite
sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
-
4. Con regolamento adottato con le modalita'
di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
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Nota all'art. 8:
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- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme".
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Note all'art. 9:
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- Si riporta il testo dell'art. 22, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
gia' citato nelle note alla premessa:
-
"7. I certificati di esecuzione dei lavori
sono redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D e contengono
la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati
realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze
in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della
qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione
deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti
salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento".
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- Si riporta il testo dell'art. 23, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
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"Art. 23 (Criteri di accertamento e di valutazione
dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero
da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
-
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea,
la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo,
laddove emesso;
-
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata
dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla
quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione
nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con
buon esito;
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c) una copia del contratto e ogni documento
comprovante i lavori eseguiti".
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Nota all'art. 10:
-
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' gia'
stata citata nelle note all'art. 8.
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Nota all'art. 11:
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- Si riporta il testo dell'art. 13, comma
7, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto
o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi' in valore il
15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate
in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce
altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma".
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