Legge 22 aprile 1941, n. 633
(Pubblicata nella G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68)
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme
del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di
opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della
scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari,
le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere
o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono
altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in
altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti,
le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del
suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in
essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato
come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome
vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima
o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché
questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi
indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in
comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per
iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa
del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente
da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita,
né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da
quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori,
la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera
può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni
e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi
di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate,
nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla
raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati
da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata
dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore
di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione
in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia
ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti
a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto,
della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata
a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre
che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti
di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre
che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra
la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata
con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito
il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione
di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti
e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a
soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di
volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza
filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione
a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite
e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni
di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che,
a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione
di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione
da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto
il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati
ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi
siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico
via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel
quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione
al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione
al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata
in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico
via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato
in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio
nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua
sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata
ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo
o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato
membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in
commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di
introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a
fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera
non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui
la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il
suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione
del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita
la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio
del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari
delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali,
ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera
in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende
tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue
opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento
di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione
in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con
la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti
delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate
quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto
compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni
di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo
di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle
sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della
opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo
la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare
la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi
alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione.
Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera
sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere
artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi
e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o
in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni
della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e,
in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle
sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione
sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore
o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere
inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia
tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto,
quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni
contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La
durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto
è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni
dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è
di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato
o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da
persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente,
si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica
presso il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della
denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come
anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le
comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i
quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei
suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente,
in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che
sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno
della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale,
la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine
di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire
dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine
del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra
le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura,
ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente
creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino
al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune
categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali
con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni
dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione
del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole,
nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera
uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga
in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni
altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata
dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è
rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo
i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione
o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera
cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni,
se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per
il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione
di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi
sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può
essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica,
di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili,
in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore
della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore
della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza
dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto,
da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza
precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine
di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine
di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della
rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di
là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però
il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può
utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato,
se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di
rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione
della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale
della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art.
20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti
di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in
volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto
e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo
patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste
o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti,
che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti
indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato
come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata
ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il
consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole
che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro
che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione.
Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo
le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni
pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario
quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui
entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione
del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5,
agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro
che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un
equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento
della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate
quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate
o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra
il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo
44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal
regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi,
con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo
nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché
non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio
spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o
musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento,
gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera
stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni,
il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà
di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle
sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei
limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono
tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare
la radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove
e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore
a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può
essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per
i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante
dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone
norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti
dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art.
2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge
4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della
sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco,
o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione
suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni
di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza
possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei
titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti,
ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione
il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le
parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi
e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità
delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto
all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo
fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza
dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente
il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore
a norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad
essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore
di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione
non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta,
non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga
rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20
e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici
dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge
2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è
sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute
nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater,
i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella
misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione,
la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano
una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera
che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima
vendita di una copia del programma nella comunità economica europea
da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità,
ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma
o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e
b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del
programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo
di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento
del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni
di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali
pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con
altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per
loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in
conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le
vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico,
ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla
lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies
da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito
di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e
per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato
ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico
o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi
o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico
in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione
o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché
si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è
consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello
scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti
in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti
di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti
o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo,
nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché
indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso
fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica
sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative,
purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione
non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili
al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi
pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino
nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono
riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso
e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale
compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta
al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo
comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore
degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato
ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori
dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità
sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti
e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono
esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento
di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare
del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione
e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere
e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato
e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare,
dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli
enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati
per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini
e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per
fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità
per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono
eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento
di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale,
la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione
al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap,
non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori
di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio,
su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche
accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione
o da licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate
da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un
equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse,
per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica
o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni,
anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni
di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis
e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che
i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo
ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni
di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso,
ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al
comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento
scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi
contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti
o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui
al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di
dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può
rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca
un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità
di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata
da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione
di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni
di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando
l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono
tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero
vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche
solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità
non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri
materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori
originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed
i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di
cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale
di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente
finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata
sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle
della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora
ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per
i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di
fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma
commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato
di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la
determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della
diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il
decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati
nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono
essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero
se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda
alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.)
può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti
di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto
delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa
e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite
le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e
comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito
ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i
supporti di registrazione video è corrisposto alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta
per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive,
i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota
spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il
cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo
7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni
altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere
o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente,
non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere
o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio
agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente
capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il
u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché
al capo I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore
di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni
stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione
a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione
radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché
le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento
e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato
o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei
fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni
tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria,
può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi
accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario
per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta
anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma
è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se
non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62,
in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato
effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio
analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale
condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà
soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo
risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica
che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni
o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene
la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive
è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali
e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto
di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi
forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza
di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica
o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli
autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche
o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti
e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione
radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora
ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle
proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo
o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo
di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni
o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica
e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e
via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori,
i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche
dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma
e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione
via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche
dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.
Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia
utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia
utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto
o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete
o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi
alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore
o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione
del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1 dell'art.
54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale
o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice
accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le
prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale,
hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente
apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi,
videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica
o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi
di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera
e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2,
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di
sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico
durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della
fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo
e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni
di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la
prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la
scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica
o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente
spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni
contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge,
in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui
al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale
pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività
di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti
di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della
edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con
qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II,
III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni
del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è
usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è
stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione
II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto
e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte
figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di
lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo
e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto
da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati
agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in
generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro
pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste
dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno
della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico
interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e
personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano
carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita
privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo
portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi
di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del
coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge,
i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza,
degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi
sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti
da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario
quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio
civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione
personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze
epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche
se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze
ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni
del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori
o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte
di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria,
deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi,
che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre
al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,
il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il
piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del
piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal
giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera
degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così
diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle
rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi
costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche
non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere,
se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione
del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché
non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale
o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro
coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini
siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate
o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici,
sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione
sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi,
dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni
altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare
confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività
di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca
di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito
dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita
dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto
di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti
sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il
diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di
vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità
o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro
dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale
o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea;
tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della
Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame
effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia
di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto
di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi
del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa
a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata
o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino
un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico
non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o
di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute
in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano
in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività
di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia
fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato
ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e
3 sono nulle.
Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere
o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare
atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel
caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai
titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi
altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo
di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi
per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite
dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti
o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano
l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali,
nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni
stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta
di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del
deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della
data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione
del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio
dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera
e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati
nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori
delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la
presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo
comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti
tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da
questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia,
come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in
altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi
di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto,
nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non
sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o
un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il
disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del
diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del
Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti
sulle opere contemplate nel Titolo II di questa legge, a termini delle
disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere al sequestro
di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito,
nelle forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono
essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità
di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create
e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo
patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati
da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile
mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario,
la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà
setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione
è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore,
i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo
di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso
ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta
di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti
interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento
e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione
forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati
i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme
del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare
un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni
di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del
ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro per l'educazione
nazionale, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi
diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio
dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello
stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di
stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità
le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra
gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi
ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo,
che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà
da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei
codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile
e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione
è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano
sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione
è conferita alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato
su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o
altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il
consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote
ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela
della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio
del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore
stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione
che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento
del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti
esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti
da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore
più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni
di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano
necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo
le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà
esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create
si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere
o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di
impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di
autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci
anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine
nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto
di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.
Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà
di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è
stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto
il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata,
pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato
o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta
interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate
nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi
l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del
risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire
una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero
degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più
ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto
una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto
di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine,
che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari
per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità
del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti
di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire
le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle
norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è
obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento
dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere
ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se,
avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede
nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto
si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione
se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in
forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze
di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero
anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità
dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro
il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore
a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore
dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane
all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare
un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera
e da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine
o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra
stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare
o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice,
l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una
dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola,
ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto
del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi
che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta
diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che
crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino
a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore
deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni.
In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni
è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla
aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere
l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo
di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere
conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore,
previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo
fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente
i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore,
i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o
alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore
prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero,
deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato
su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta
o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una
disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni
della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto
di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro
un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda
editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate
nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare
in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica
o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è
esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata
per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni
non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme
d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale
traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera
e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo
con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli
127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma
dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere
drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante
la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una
prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore
della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario,
ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale
è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano
applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare
il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche
e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere
la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni
morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento
di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo
e il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima
della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione
o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni
civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto
di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della
pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti
originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita
pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale
presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo
prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia,
ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro
atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di
alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì
diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali
delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite
pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita
pubblica e di quella immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto
se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe,
a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse
sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa
sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa
legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per
le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo
originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è
attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è
a carico del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare
e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore
alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni
dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime
o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto dall'art.
8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano
opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni
comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano
originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai
sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella
legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto,
ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate
od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore,
e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge
ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme
del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono
devoluti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli
scultori.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni
dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva
rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini
dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla
somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo
e sino alla lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore
di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono
così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti
figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal
prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi
degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede
la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle
somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno
il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi
legalmente presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle forme
stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo
impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati
con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31
gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto
sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione
di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica,
o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto
della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione
della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova
scritta del consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti
a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione,
salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per
i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica
a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto
o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere
il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non
può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte
o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o
diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa
riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si
tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,
l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa
parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede
la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico,
il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico
museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono
gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso
personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo
anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro
dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il
sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità
o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti
i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti
di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o
di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni
di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici
di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli
669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena
di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o
per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del
compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla
liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo
dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo
di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi
che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico,
oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere
comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un
massimo di euro 5.200,00.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse
da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184
si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza
bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è
prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione
ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura
civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo
la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può
ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva
in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte
soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono
anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo
dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto
morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili,
in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella
sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti
articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla
paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri
mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della
parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è
punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto,
a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette
in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza
variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico
delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle
forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero
di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra
in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra
una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione
o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore
od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché
la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è
di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo
o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari
dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,
ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa
o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva
o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal
diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle
prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto
condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della` condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto
o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.
La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se
i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o
di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere,
via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente
a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano
le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente
o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione
del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore,
ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione
dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena
è dell'ammenda sino a lire diecimila. Con la stessa pena è
punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il
fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale
o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi
parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione
dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La
sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione
e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi
di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere
o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché
il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con
la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno
o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se
si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione
o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai
sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale
o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per
l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre
mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione
e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione
di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso
di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti
di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo
le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso
ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una
quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le
modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore
di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari
di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito
alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare
i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori
od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte
le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto,
per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza
dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori,
scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti
connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori
ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana
degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare
con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale
loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non
associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati
nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro
il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende
la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui
al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che
si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli
da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con
la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici
o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis
e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini
in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo
68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio
dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e
nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto
di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla.
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE
e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei
a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese
e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali
da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del
diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché
.della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea
resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la
SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità
di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui
ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,
può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in
base ad apposite convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è sottoposta
alla vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le norme del
regolamento.
Il suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta del
ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari
esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze
e per l'educazione nazionale.
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire
ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via
cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione
degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività
di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo
o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse
connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta,
agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via
cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli
apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme
di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli
organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie
e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è
sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello
spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori
per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto
alla vigilanza del ministero della coltura popolare, secondo le norme del
regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali,
deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali,
il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero
del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni
che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in
Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle
condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano
le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo
le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli
seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi,
la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati
nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari
del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato
dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri
che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art.
185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di
autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti
di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa,
la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera
è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è accertata
e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun
caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino
l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un
periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta
in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento
di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie
dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è
sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto
reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità
o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica,
al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti
, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere,
diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto
di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando
ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia
prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
[b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.];
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due rappresentanti
del ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per
la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della
proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti
e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni
suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché
di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria,
designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte
le volte che ne sarà richiesto dal presidente stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b)
in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni
speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta
in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In
tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti
tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191,
primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente
della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente
del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee
al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza
diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà
letteraria scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma
4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata
al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita
a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi
al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo
di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula
una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non
è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta
il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo
di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che
la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del
termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio
e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il
tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine
di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con
decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice
di procedura civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni
giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono
esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli
articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema, del disco
fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale,
si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo
della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti
alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, è stanziata,
in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio
in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione,
su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi
con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse
di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori
e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima
e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli
atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in
conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi
creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le
funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate
dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati
prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per
la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto
deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e
secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi
conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore
di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare
il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente
comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa
legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società
italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Società
italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge
del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni
sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta
legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di
conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente
norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica
e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge
5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione
di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni
per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire
duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento,
il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione
di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo
statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). |