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Agevolazioni
fiscali per l'edilizia
Dal 1° gennaio 1998, con l'approvazione del disegno
di legge collegato alla Finanziaria '98, sono entrate in vigore le agevolazioni
fiscali per gli interventi di recupero e ammodernamento sul patrimonio
edilizio già esistente, per le spese sostenute nel 1998 e 1999.
Le stesse agevolazioni sono prorogate anche per il 2000, a seguito della
Legge Finanziaria 2000, con la variazione dello sconto di imposta dal 41%
al 36%.
A chi
compete la detrazione
Beneficiari della detrazione fiscale possono essere
tutti coloro che sono assoggettati all'IRPEF (Imposta sui redditi delle
persone fisiche). La detrazione spetta a chiunque sostenga le spese per
gli interventi descritti, quindi non solo ai proprietari, ma anche agli
inquilini, ai comodatari, ai nudi proprietari, agli usufruttuari.
Quali
opere edilizie riguarda
Gli interventi edilizi che oggetto dell'incentivazione
fiscale sono:
-
per quanto concerne le parti comuni del fabbricato,
relative dunque all'intero condominio:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- contenimento dell'inquinamento acustico
- adozione di misure antisisma
- parcheggi e box auto
-
per le singole unità immobiliari:
- gli stessi interventi, tranne quelli
di manutenzione ordinaria.
N.B. - Tra le spese sostenute sono comprese quelle
per la progettazione dei lavori e le prestazioni professionali connesse
alle opere realizzate, l'acquisto di materiali, l'esecuzione dei lavori,
le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
Cosa fare
Prima dell'inizio dei lavori, i contribuenti interessati
dovranno trasmettere, al Centro di servizi delle imposte dirette e indirette,
la seguente documentazione:
-
comunicazione dell'inizio dei lavori redatta su apposito
modello;
-
copia della concessione o autorizzazione o denuncia
inizio attività;
-
i dati catastali identificativi dell'immobile o,
in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
-
copia delle ricevute di pagamento dell'ICI dal 1997
in poi (se dovuta);
-
estremi di registrazione dell'atto che costituisce
titolo: cioè o la copia del contratto di locazione o la dichiarazione
del proprietario locatore di autorizzazione ai lavori;
-
se si tratta di interventi sulle parti comuni dell'immobile,
va allegata la delibera del condominio con la tabella che ripartisce la
spesa.
I contribuenti dovranno inoltre preventivamente comunicare
alla Azienda sanitaria locale competente per territorio la data di inizio
dei lavori per eventuali interventi che rientrino nelle sue competenze.
Gli interessati dovranno conservare ed esibire,
previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali
che provino le spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario col
quale è stato effettuato il pagamento. Nel bonifico bancario di
pagamento dovranno risultare il codice fiscale e/o il numero di partita
IVA di chi ha fatto i lavori, e la causale del versamento.
N.B. - Il modulo per effettuare la comunicazione
è disponibile presso gli uffici finanziari o su Gazzetta Ufficiale.
Note
La detrazione fiscale dal 1° gennaio 2000 è
pari al 36% delle spese sostenute dal contribuente (o dal condominio) fino
ad un importo massimo di lire 150 milioni, per ogni comproprietario nel
caso di immobile posseduto da più persone. La stessa detrazione
è ammessa per ciascun immobile posseduto, anche più di uno.
L'importo delle spese sostenute si porta in detrazione
dell'IRPEF lorda, fino al suo ammontare.
Il recupero delle spese dall'IRPEF può
essere effettuato in cinque o dieci annualità a decorrere dall'anno
fiscale di effettuazione degli interventi.
La detrazione ai applica nel caso in cui i lavori
sono eseguiti in edifici censiti all'Ufficio del Catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento, e sia stata pagata l'ICI a partire dall'anno
1997 (se dovuta).
Il modulo per la notifica d'inizio lavori e
relative note esplicatve si possono trovare presso gli Uffici delle Entrate
Norme di riferimento
Legge n. 449 del 27.12.1997
Circolare Ministero delle Finanze n. 57/E del
24.02.1998
Legge n. 448 del 23.12.1999
Il
vademecum fiscale per i trasferimenti (fonte:
il Sole 24 ore)
Tutte le imposte sulle cessioni immobiliari
Nelle pagine che seguono si intende offrire ai
lettori una panoramica, la più completa possibile, della tassazione
che, anche alla luce delle novità recate dalla Finanziaria 2000,
percuote i trasferimenti immobiliari. Mentre, infatti, l’Iva non subisce
variazioni, un non indifferente affievolimento giunge in tema di Imposta
di registro e di Imposta sull’incremento di valore degli immobili (nessuna
variazione invece è prevista in tema di imposte ipotecaria e catastale),
secondo il seguente prospetto: a) imposta di registro: dal 1° gennaio
2000 passa dal 4 al 3% l’aliquota di registro dovuta per gli acquisti «prima
casa» e gli acquisti di beni vincolati per ragioni storico-ar-tistiche
e si riduce dall’8 al 7% il trasferimento di «fabbricati e relative
pertinenze» (quindi anche i fabbricati non abitativi); b) Invim:
si riduce di un quarto, a condizione che si tratti di trasferimenti a titolo
oneroso (e, quindi, di vendite, permute, assegnazioni ai soci, dazioni
in pagamento, conferimenti in società eccetera) e non di donazioni
e che si tratti di trasferimenti di immobili catastalmente individuati
come a uso abitativo, e relative pertinenze. Permarrà, pertanto,
all’8% l’aliquota di registro per tutti quei trasferimenti per i quali
oggi è applicabile quell’aliquota e che non rientrino nel concetto
di «trasferimento di fabbricati e relative pertinenze»: si
pensi, ad esempio, al caso del trasferimento di terreni. Nelle tabelle
che si sviluppano all’interno dei commenti che seguono sono state analizzate
diverse tipologie di fabbricati (abitativi e non, di lusso, vincolati,
rurali eccetera) e di situazioni (fabbricati che hanno subìto interventi
di recupero, acquisto della prima casa, eccetera) e di ogni fattispecie
è stato previsto che il trasferimento sia effettuato nell’ambito
di un’attività di impresa (dandosi quindi luogo all’applicazione
dell’Iva) oppure da parte di soggetti privati (con conseguente assoggettamento
della transazione all’imposta di registro). Nell’ambito di ogni tabella,
inoltre, sono elencate le aliquote d’imposta, suddivise tra registro, Iva,
ipotecaria, catastale e Invim, nonché i riferimenti normativi necessari
per consentire al lettore di confrontare direttamente la fonte da cui discende
un particolare trattamento impositivo. A completamento di ogni tabella,
sono poi illustrate le regole da tenere in considerazione o sono analizzate
le particolarità più rilevanti.
ABITAZIONI
DI LUSSO
Le caratteristiche delle abitazioni di lusso
sono state stabilite dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
Cessioni in regime Iva - Nell’ordinamento non
esistono agevolazioni specifiche connesse alla compravendita di unità
abitative con caratteristiche di lusso, la cessione è quindi di
norma soggetta all’aliquota ordinaria del 20%; l’aliquota Iva si riduce
al 10% nel caso siano stati eseguiti interventi di recupero ai sensi delle
lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge 457/1978.
Cessione in regime d’imposta di registro - Si
applica a partire dal 1° gennaio 2000 l’aliquota del 7%, tuttavia nel
caso di unità abitativa con caratteristiche di lusso vincolata ai
sensi della legge 1089/1939 l’aliquota si riduce al 3 per cento. L’aliquota
dell’imposta ipotecaria e catastale rimane ferma in ogni caso al 3 per
cento.
Non vi sono agevolazioni, né per l’Iva
né per l’imposta di registro, nel caso in cui l’acquirente possieda
le caratteristiche per usufruire dell’agevolazione "prima casa" in quanto
la nota II-bis) allegata all’articolo 1 della Tariffa, parte I, dell’imposta
di registro prevede una riduzione di aliquota esclusivamente per le «abitazioni
non di lusso»; a partire dal 1° gennaio 2000 l’Invim è
comunque ridotta di un quarto.
ABITAZIONI
NON DI LUSSO
Si definiscono abitazioni non di lusso quelle
unità abitative non aventi le caratteristiche stabilite nel decreto
ministeriale del 2 agosto 1969.
Cessione in regime Iva - Se il soggetto cedente
è l’impresa costruttrice oppure un impresa avente per oggetto esclusivo
o principale la compravendita di immobili l’aliquota da applicarsi è
in ogni caso il 10 per cento.
Cessione in regime d’imposta di registro - L’aliquota
ordinaria dal 1° gennaio 2000 è pari al 7% che si riduce al
3% nel caso l’abitazione non di lusso oggetto della cessione sia vincolata
ai sensi della legge 1089/1939. L’imposta ipotecaria e catastale rimane
nella misura del 3 per cento. A partire dal 1° gennaio 2000 l’Invim
è ridotta di un quarto.
PRIMA
CASA
Le condizioni necessarie per godere delle agevolazioni
connesse all’acquisto della prima casa sia ai fini dell’imposta di registro
che ai fini Iva sono contenute nella nota II-bis), all’articolo 1, della
Tariffa, parte I, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131.
Cessione in regime Iva - L’aliquota da applicarsi
è sempre il 4 per cento. Da tale agevolazione sono escluse le unità
abitative con caratteristiche di lusso.
Cessione in regime d’imposta di registro - L’aliquota
da applicarsi è sempre il 3% a partire dal 1° gennaio 2000.
Anche in questo caso dall’agevolazione sono escluse le unità abitative
con caratteristiche di lusso. L’imposta ipotecaria e catastale si applica
in misura fissa pari a lire 500mila.
Invim - L’imposta sull’incremento di valore degli
immobili è ridotta del 50 per cento. A partire dal 1° gennaio
2000 l’Invim si riduce ulteriormente al 38,75 per cento. Inoltre, se l’acquirente
ha diritto alle agevolazioni "prima casa" e l’unita abitativa è
vincolata ai sensi della legge 1089/1939, l’Invim pagata dal cedente è
pari a 1/8 di quella ordinaria ossia al 9,375 per cento.
INTERVENTI
DI RECUPERO
Gli interventi di recupero sono definiti dall’articolo
31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.
Cessioni in regime Iva - Gli interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 31
della legge 457/1978 non comportano modificazioni sull’aliquota da applicare
sulle cessioni dei beni che hanno subito interventi di recupero. Pertanto
se l’unità abitativa ha caratteristiche di lusso l’aliquota è
il 20%, se ha caratteristiche non di lusso l’aliquota è il 10%,
se per l’acquirente è prima casa e l’abitazione non ha caratteristiche
di lusso l’aliquota si riduce al 4 per cento.
Allo stesso modo i medesimi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria non provocano varia-zioni di aliquota Iva per
fabbricati a destinazione non abitativa.
Per tali edifici l’aliquota normalmente applicabile
è il 20%, che si riduce al 10% per le opere di urbanizzazione e
per i cosiddetti "edifici assimilati".
Nel caso invece di interventi di restauro o di
ristrutturazione di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della
legge 457/1978 l’aliquota del fabbricato ceduto si riduce in ogni caso
al 10% indipendentemente dalla destinazione abitativa dell’immobile. La
riduzione compete anche nel caso in cui l’abitazione possiede caratteristiche
di lusso. Tale aliquota può essere ridotta al 4% se l’acquirente
possiede le caratteristiche per ottenere le agevolazioni connesse all’acquisto
della prima casa (ma qui non deve trattarsi ovviamente di abitazione di
lusso).
Cessioni in regime d’imposta di registro - Gli
interventi di recupero, sia che si tratti di interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 31
della legge 457/1978, sia che si tratti di interventi di restauro o di
ristrutturazione di cui alle lettere c), d) ed e) effettuati sui fabbricati
non provocano alcuna variazione nell’aliquota dell’imposta di registro.
IMMOBILI
DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
I fabbricati sia abitativi che non abitativi
sottoposti al vincolo previsto dalla legge 1089/1939 godono di speciali
agevolazioni di imposte.
Ici - La base imponibile su cui calcolare l’imposta
è costituita dal valore che risulta moltiplicando il numero dei
vani per la rendita catastale calcolata con la tariffa d’estimo minore
tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria in cui il fabbricato
è sito. Ovviamente tale valore va moltiplicato per 100 e rivalutato
del 5% a partire dal 1997.
Invim - Nel caso di cessione di immobile vincolato
l’imposta si riduce a 1/4 (la riduzione è pari perciò al
75 per cento). Per ottenere tale riduzione è necessario produrre
certificato attestante l’adempimento degli obblighi di conservazione e
protezione dell’immobile. A partire dal 1° gennaio 2000, è prevista
poi un’ulteriore riduzione di un quarto per i fabbricati a destinazione
abitativa: pertanto l’aliquota normale si riduce al 18,75% e se per l’acquirente
trattasi di prima casa l’aliquota si attesta al 9,375 per cento.
Irpef - Analogamente all’Ici, il reddito catastale
è determinato moltiplicando il numero dei vani per la rendita catastale
calcolata con la tariffa d’estimo minore tra quelle previste per le abitazioni
nella zona censuaria in cui il fabbricato è sito. La Corte di cassazione
con la sentenza 18 marzo 1999 n. 2442 ha poi affermato che per gli immobili
locati la base imponibile è sempre la rendita catastale senza alcuna
necessità di effettuare raffronti con il canone di locazione effettivamente
percepito.
Cessioni in regime Iva - Per quanto concerne
le abitazioni con caratteristiche non di lusso non vi sono agevolazioni
particolari rispettato alle normali aliquote Iva. Per le abitazioni con
caratteristiche di lusso che non sono state oggetto di interventi di recupero
ai sensi delle lettere c), d) ed e) si applica l’aliquota ordinaria del
20 per cento. L’Invim è comunque ridotta a un quarto anche nella
cessione di abitazioni con caratteristiche di lusso.
Cessione in regime d’imposta di registro - L’aliquota
applicabile è, a partire dal 1° gennaio 2000, sempre il 3% indipendentemente
dal fatto che l’abitazione abbia o meno caratteristiche di lusso o che
si tratti della prima casa.
URBANIZZAZIONI
ED EDIFICI ASSIMILATI
Cessione in regime IVA - In tutti i casi si applica
l’aliquota agevolata del 10 per cento. Tale aliquota si applica anche alle
cessioni poste in essere da soggetti diversi dalle imprese costruttrici.
Cessione in regime d’imposta di registro - Per
fabbricati e relative pertinenze l’aliquota applicabile, a partire dal
1° gennaio 2000, è pari all’7% che si riduce al 3% in caso di
cessione di immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939.L’Iva su
acquisti di beni e servizi
MATERIE
PRIME E SEMILAVORATE PER L’EDILIZIA
Per le materie prime o semilavorate per l’edilizia
l’aliquota applicabile è sempre il 20% indipendentemente dall’effettivo
utilizzo in campo edile e indipendentemente dal fabbricato in cui tale
bene viene effettivamente utilizzato. L’elenco dei materiali per l’edilizia
soggetti all’aliquota del 20% si trova nel Dl 30 agosto 1993 n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.
BENI
FINITI
Se il bene oggetto di acquisto non è classificabile
tra le materie prime o semilavorate, si pone il problema se, in caso di
utilizzo per la costruzione di immobili agevolati, l’acquisto possa godere
o meno di un’aliquota ridotta (attualmente 4 oppure 10 per cento). Una
parziale elencazione di «beni finiti» che possono usufruire
di aliquota agevolata in sede di acquisto è stata fornita con la
circolare 17 aprile 1981 n. 14/330342 in cui si precisa che ai fini dell’identificazione
dei «beni» ammessi a una possibile agevolazione vale il criterio
della permanenza del carattere della "individualità" dei beni stessi
anche successivamente al loro impiego nella costruzione (infissi interni
ed esterni, impianti di riscaldamento, impianti sanitari, ascensori eccetera).
Il ministero con la risoluzione 30 gennaio 1988
n. 460624 ha poi ribadito che sono assoggettabili all’aliquota ridotta
i beni finiti che vengono normalmente utilizzati nel settore dell’edilizia
e che si incorporano negli immobili senza perdere la loro individualità,
costituendo, comunque, parti strutturali del fabbricato e non semplici
elementi di ornamento o di abbellimento. Sulla base di tale puntualizzazione
consegue che non possono essere considerati beni finiti, nel senso di beni
a cui possa essere applicata un’aliquota Iva agevolata anche se acquistati
per la costruzione di un immobile agevolato, le fioriere, le panchine,
i portabiciclette e i contenitori per rifiuti.
APPALTI
E FORNITURE IN OPERA
La suddivisione alquanto artificiosa tra beni
che mantengono la propria individualità e materie prime e semilavorate
ha dato origine a innumerevoli problemi in particolare sulla differenziazione
tra contratto di appalto e contratto di fornitura con posa in opera.
A questo proposito si evidenzia che i beni finiti
usufruiscono di una eventuale aliquota agevolata indipendentemente dal
fatto che siano stati incorporati nel fabbricato mediante un contratto
d’appalto o di fornitura con posa in opera solo nel caso in cui l’acquirente
sia l’impresa costruttrice. Tuttavia nel caso in cui il committente sia
un privato e non costruisca la sua prima casa, il contratto di fornitura
relativo a un «bene finito» è preferibile in quanto
sconta un’aliquota inferiore (4 anziché 10 per cento).
Per quanto riguarda, invece, le materie prime
e semilavorate la differenza del tipo di contratto mediante il quale vengono
impiegate nella costruzione degli immobili determina anche una diversa
applicazione delle aliquote Iva, che può comportare oneri, anche
rilevanti, per l’acquirente se non si pone in essere una corretta pianificazione
fiscale. Ad esempio: un contratto di fornitura e posa di un pavimento è
soggetto all’aliquota del 20%, un contratto di appalto per l’esecuzione
di un pavimento nei confronti di un’impresa costruttrice in caso di edificazione
di un fabbricato avente le caratteristiche della legge Tupini è
soggetto all’aliquota del 4 per cento. |
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