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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Pubblicato su G.U. 30 dicembre
1992, n.305, S.O. n.137)
Riordino della finanza degli enti territoriali,
a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Titolo: Preambolo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
art. 1
Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione
o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta
del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio
delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
art. 3
Titolo: Soggetti passivi.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n.
388 art. 18
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di
cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche
se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo
è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma
3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è
stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione
su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
art. 4
Titolo: Soggetto attivo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune
per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta
non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario
ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la
loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto
attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili
al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
art. 5
Titolo: Base imponibile.
Testo in vigore dal 10/12/2000, modificato da L. del 21/11/2000 n.
342 art. 74
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di
cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti
in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno
1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per
l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti
sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto
del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta,
a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione
della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11;
in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base
delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti
in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il
valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati
similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile
è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore
pari a settantacinque.
art. 6
Titolo: Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Testo in vigore dal 01/01/1997, modificato da L. del 23/12/1996 n.
662 art. 3
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se
la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota
del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per
mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556.
art. 7
Titolo: Esenzioni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo
5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio
1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
art. 8
Titolo: Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
Testo in vigore dal 11/05/1997, modificato da DL del 11/03/1997 n.
50 art. 3 convertito
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può
essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui
al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000,
di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino
a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.La predetta facoltà
può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti
in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con
deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
art. 9
Titolo: Terreni condotti direttamente.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché
dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte
di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente
i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei
terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio
di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si
applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente
ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo
4.
art. 10
Titolo: Versamenti e dichiarazioni.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n.
388 art. 18
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3
per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale
il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato
per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al
20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può
essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con
bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere
al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione
è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto
corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento
a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire
o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento,
il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti
moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario
è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura
dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed
un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al
sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha
avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente
al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto
a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti
passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può
essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo
1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche
congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere,
i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità
di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure
per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta;
per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste
e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario
e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine
di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante
l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento
rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo
per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare,
d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per
la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari
allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono
alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti
dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante
nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta
deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il
prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata
la dichiarazione.
art. 11
Titolo: Liquidazione ed accertamento.
Testo in vigore dal 20/03/2001, modificato da DLG del 26/01/2001 n.
32 art. 6
Nota: Per i termini di cui ai commi 1 e 2 vedasi l'art. 2, comma 4,
DL 211/96.
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai
sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo
articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni
fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede
anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri
adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi
dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate
nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano
essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva
essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è
relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune
trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente
il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone
comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune
provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della
maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli
interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone
il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi
computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre
il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è
maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce
nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede
all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine
emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta
o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso
deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano
essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva
essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione,
l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero
dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato
o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato,
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento
i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire
o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi
a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati
e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti
dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione
di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo
del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla
gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal
predetto sistema informativo.
art. 12
Titolo: Riscossione coattiva.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi,
se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo
10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione
o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso
provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo
non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso
di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente
ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
art. 13
Titolo: Rimborsi.
Testo in vigore dal 01/01/1998, modificato da DLG del 15/12/1997 n.
446 art. 58
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è
stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui
è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura
indicata nel comma 5 dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta
del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla
notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
art. 14
Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo in vigore dal 01/04/1998, modificato da DLG del 18/12/1997 n.
473 art. 14
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica
la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo
dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta
dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a
lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti
la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta
o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori
nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
art. 15
Titolo: Contenzioso.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza
di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario
il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
art. 16
Titolo: Indennità di espropriazione.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità
è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione
o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di
espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità,
è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo
dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo
bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta
effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente
agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
art. 17
Titolo: Disposizioni finali.
(N.D.R.: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99, la detrazione
di cui al comma 3 del presente articolo, è elevata a lire 380.000.
Vedi il comma 8 dell'art. 18 della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma
4 e 6 dell'art. 6 della legge 488/99. Vedi altresì sentenza n. 403
del 31 luglio 2000 emessa dalla Corte Costituzionale. Le modifiche apportate
dall'art. 2, comma 6, L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del
successivo comma 8 dello stesso art. 2, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999").
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n.
388 art. 2
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti
delle imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di
locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi
prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero,
per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti
dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa
si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione
dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua
ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del
relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto
di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1°
gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31
dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero,
in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso
di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla
data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati
con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento
di valore imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative
sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la
disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
art. 18
Titolo: Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene
stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del
comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993.
Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato
dal 1° al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare
al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per
l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni
nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla
rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta
comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del
4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale
dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni
così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle
riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune
del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate
sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui
al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà
sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti
dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del
4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale
previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è
stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione
da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata
statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante
al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è
a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo
onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il
1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la
liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione
delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente
dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione
e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno
1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti
nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati
di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto
disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico
nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria
in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota
superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate
sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta
in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità
per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria
e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio
di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti
erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite
le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a
cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali
A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per
quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro
per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto
dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non
si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento e Bolzano.
art. 19
Titolo: Istituzione e disciplina del tributo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente,
anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo
degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del
suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo
annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata
dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è
dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese
di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato
in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento
delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa
di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta
data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista
dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento,
dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera
non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella
misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza
delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione
e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286
e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione
a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31°
gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata
di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia
impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza
importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio
tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota
del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
art. 20 (Soppresso)
Titolo: Istituzione dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549
art. 3
1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli
nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto
della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico,
dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta,
contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari
all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità.
Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene
eseguita la iscrizione nel pubblico registro. 2. All'A.C.I., che gestisce
il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927,
n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della
riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la
riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.
art. 21 (Soppresso)
Titolo: Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549
art. 3
1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo
20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge
23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste,
a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il
pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.
3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità
sono eseguite.
art. 22 (Soppresso)
Titolo: Disciplina dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549
art. 3
1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro
- nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi
alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento
e irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e
al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché,
per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni
del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977,
e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale
del pubblico registro - è tenuto a versare, al netto del compenso
di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui
territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo
riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione
con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo
erariale.
2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile
club d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.
3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per
gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso
pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione
dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 952 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si
applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione
richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati
fino al 31 dicembre 1992.
art. 23
Titolo: Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario,
già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo
5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento
ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive
modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore
diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano,
istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione
di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa
speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti
nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in
esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici
registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come
previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n.
53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica
altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto,
non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli
stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni.
Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste
dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la
disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed
autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti
alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25
della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale
erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali
di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici
della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza
delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
art. 24
Titolo: Poteri delle regioni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare
con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo
23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo
e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa
tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione,
nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di
cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento
degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come
base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare
complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa
annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31
dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando
le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati
nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene
determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura
prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto
speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica
nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta
data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o
nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre
1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale,
alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale
data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di
ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino
alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività
di recupero e rimborso dei relativi importi.
art. 25
Titolo: Riscossione.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40
del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge
28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente
ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione,
di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati
a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata
con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con
decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede
a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione
nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione.
Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate
a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le
comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di
loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici
provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per
i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari
affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti
nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono
continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e
delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché
del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21
della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle
regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno
per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i
termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio
sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto
fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.
art. 26
Titolo: Esclusioni dal pagamento.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o
di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione
diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica
una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale
regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già
riscosso dalla regione di provenienza.
art. 27
Titolo: Rinvio.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati,
per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle
norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio
delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi
regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni
previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto
speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni.
art. 28
Titolo: Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e
delle comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane
con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000
milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire
151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400
milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo
perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma
riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento
alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario
per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento
alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento
del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi
dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni
precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.
art. 29
Titolo: Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per
i comuni e per le comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione
provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante
per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro
rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per
l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992
al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali
entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana
per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità
montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi
entro il mese di ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del fondo
ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota
residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione
delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo
1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro.
art. 30
Titolo: Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere,
per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari
a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo è
corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato
con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo
6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è
attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme
sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per
cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni
provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa
che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti
la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo
33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è
tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi.
art. 31
Titolo: Contributo perequativo per i comuni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere
per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il
1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a
ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il
1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione
delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità
del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma
7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è
distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite
al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito
specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari
alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera
a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma
1- bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in
lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma
1- bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti
all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,
per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera
b), del citato decreto- legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti
i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni
è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura
minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso
di mancata osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto
alla restituzione delle somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi.
art. 32
Titolo: Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento
degli enti dissestati.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno
è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento
dei mutui contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura
stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare
ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui
stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle
quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992
e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato
lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993
nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni
1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le
disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto
che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è
fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo
è fissato al 31 marzo 1994.
art. 33
Titolo: Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane
ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine
perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo,
firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove
esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori,
che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo
14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della
certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia
(UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del
costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati,
anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare
in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno
in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso
in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto
tra spese impegnate ed entrate accertate.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31,
comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di
acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione,
di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al
comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.
art. 34
Titolo: Assetto generale della contribuzione erariale.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei
bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione
dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere
pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento
dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento
dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi
di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo
non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati
al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese
di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.
art. 35
Titolo: Fondo ordinario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative
e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge n. 511 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni
provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993,
ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito
dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata
sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita
del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella
media delle riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per
l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati
per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento
degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano
a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali
di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e
successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con
le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia
elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del
comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati
dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di
lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno
successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità
montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste
per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per
l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento
è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi
di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari
ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti
di programmazione economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994
e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così
come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello
Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati,
per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono
destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli
squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità
montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è
definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della
determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo
del gettito dell'I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere
dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto
degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione
finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere
comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai
Ministeri dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di
100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla
media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato
articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989.
art. 36
Titolo: Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti
locali.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n.
528 art. 1
Nota: Per termini comunicaz. ved. l'art. 4, comma 2, DL 542/93 e reiterati.
1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna
comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati
al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della
legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato
dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato
con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo
35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente
e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso
dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale
viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo
37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque
ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite
all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato
nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
mese di settembre per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi
ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale
energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993
al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille,
diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così
calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una
quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le
quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune,
il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del
complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993.
L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il
triennio successivo;
c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla
somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale
energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993.
Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma
4 dell'articolo 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti
dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite
dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità
montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è
comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
art. 37
Titolo: Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.
Testo in vigore dal 29/10/1995, modificato da DL del 27/10/1995 n.
444 art. 3 convertito
Nota: Per il termine di cui al comma 4 vedasi l'art. 5, comma 6, DL
361/95.
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi
ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono
ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni
provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente
procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito
dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari
e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento
minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna
amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo
di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni
tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite
dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri
monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per
le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro
classi: amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti
e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti
e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti
e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna
classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo
i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione
residente e dalle relative classi d'età ponderati, ove ne ricorra
la necessità, con la densità della popolazione o con altro
elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i
determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza
delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione
territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla
dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale
extraurbana servita;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai
determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie
stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto
consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati
recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni
di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare
i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro
valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni
minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi
sul territorio con caratteristica di uniformità.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente
di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto
percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti
militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal
Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari
obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto
rapporto.
h-ter) I parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo
è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti
della percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono
comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
art. 38
Titolo: Servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite all'ente locale.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Per il termine comma 3 ved. l'art. 4, comma 2, del DL 212/93
e reiterati.
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi
con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali
e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento
dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate
o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie
stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo
ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di
cui all'articolo 37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato,
ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo
36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del
sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
art. 39
Titolo: Fondo consolidato.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n.
528 art. 1
Nota: Per il termine comma 3 ved. l'art. 4, comma 2, del DL 542/93
e reiterati.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato
le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati,
negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione
del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale
degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del citato decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale
assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'articolo
9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale
assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione
del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale
degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo
32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto
e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo
7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni
provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo
2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli
uffici scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo
consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme
di legge relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione
del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico
del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio
successivo.
art. 40
Titolo: Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n.
528 art. 1
Nota: Per i termini commi 2 e 8 ved. art. 4, comma 2, DL 542/93 e reiterati.
1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle
imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali
e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e
per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte
dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul
gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995
entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale,
entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto.
I contributi non si consolidano al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali
le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle
imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale
della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal
fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente
consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento
medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo,
gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media
ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie
di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con
possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie
entro il 20 per cento:
a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi
imponibili immobiliari e di reddito;
d) comuni capoluogo di provincia;
e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi,
per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.
e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale
esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari
e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i
dati forniti dal Ministero della difesa.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente
raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene
ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri
generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in
zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e
di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite
ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1°
marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane
in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati
ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente
depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun
ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia
dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I.
e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il
mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
art. 41
Titolo: Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è
disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione
della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali,
di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in
conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun
ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori
pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati
più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio
statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37.
Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione
da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di
riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle
regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la
metà sulla base della popolazione residente in territorio montano
e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati
montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente
destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse
sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione
economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo
3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per
il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in
cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono
essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione
di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi,
l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma
restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto.
art. 42
Titolo: Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli
investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato
derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto
della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio
degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge
31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I
dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
art. 43
Titolo: Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35
è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato
di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste
dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica
di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con
l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera
c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine
dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato
in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data
della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma
6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo
36, comma 1, lettera b).
art. 44 (Soppresso)
Titolo: Certificazione degli enti locali e dei consorzi.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n.
267 art. 274
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e
le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione
delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun
adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI,
con l'UPI e con l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione
della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza. 4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili
i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative
degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
art. 45 (Soppresso)
Titolo: Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente
deficitarie.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n.
267 art. 274
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli
centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni
di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente
gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.
2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:
a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo
25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni,
sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano di risanamento
finanziario da parte del Ministero dell'interno;
b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle
quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto
e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.
3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita
tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è
allegata al certificato di conto consuntivo.
4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione
del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai
controlli centrali.
5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo
alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino
eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello
relativo al costo del personale.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese
di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalità ed
i parametri di riferimento.
7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo
328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione
centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta
Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo
4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice presidente,
il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno
ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto
finanziario degli enti locali.
8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi,
sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre,
le relative modalità valide per il triennio successivo. Agli enti
inadempienti è comminata, con decreto ministeriale, la sanzione
della perdita del tre per cento del contributo ordinario dell'anno per
il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in
unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi.
art. 46 (Soppresso)
Titolo: Autofinanziamento di opere pubbliche.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n.
267 art. 274
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende
speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui,
anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento
di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto
se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi
in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza
pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario
diretto ad accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento
e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed
al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito
da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con
decreto emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario
riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti
una spesa superiore al miliardo.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati
in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualità del servizio.
5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati,
il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale
prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento,
verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con
gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti
tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o Il Comitato
provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica,
entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della
delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6. (Comma abrogato).
7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame
del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno
essere effettuate dalla Cassa stessa.
7-bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a
criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo
a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere
comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e
prestiti, secondo la rispettiva competenza.
art. 47 (Soppresso)
Titolo: Popolazione degli enti locali.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n.
267 art. 274
1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre
leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi,
di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema
di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura
del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente
disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla
fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo
i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità
montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione
si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
art. 48
Titolo: Ambito di applicazione delle norme.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente
decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
art. 49
Titolo: Norma di coordinamento finanziario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto
legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio
dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo
4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
art. 50
Titolo: Entrata in vigore.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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