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Codice dei beni culturali e
del paesaggio
SOMMARIO
PARTE PRIMA Disposizioni generali
Articolo 1 Principi
Articolo 2 Patrimonio culturale
Articolo 3 Tutela del patrimonio
culturale
Articolo 4 Funzioni dello Stato
in materia di tutela del patrimonio culturale
Articolo 5 Cooperazione delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio
culturale
Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio
culturale
Articolo 7 Funzioni e compiti in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale
Articolo 8 Regioni e province ad
autonomia speciale
Articolo 9 Beni culturali di interesse
religioso
PARTE SECONDA Beni culturali
TITOLO I Tutela
Capo I Oggetto della tutela
Articolo 10 Beni culturali
Articolo 11 Beni oggetto di specifiche
disposizioni di tutela
Articolo 12 Verifica dell’interesse
culturale
Articolo 13 Dichiarazione dell’interesse
culturale
Articolo 14 Procedimento di dichiarazione
Articolo 15 Notifica della dichiarazione
Articolo 16 Ricorso amministrativo
avverso la dichiarazione
Articolo 17 Catalogazione
Capo II Vigilanza e ispezione
Articolo 18 Vigilanza
Articolo 19 Ispezione
Capo III Protezione e conservazione
Sezione I Misure di protezione
Articolo 20 Interventi vietati
Articolo 21 Interventi soggetti
ad autorizzazione
Articolo 22 Procedimento di autorizzazione
per interventi di edilizia
Articolo 23 Procedure edilizie
semplificate
Articolo 24 Interventi su beni
pubblici
Articolo 25 Conferenza di servizi
Articolo 26 Valutazione di impatto
ambientale
Articolo 27 Situazioni di urgenza
Articolo 28 Misure cautelari e
preventive
Sezione II Misure di conservazione
Articolo 29 Conservazione
Articolo 30 Obblighi conservativi
Articolo 31 Interventi conservativi
volontari
Articolo 32 Interventi conservativi
imposti
Articolo 33 Procedura di esecuzione
degli interventi conservativi imposti
Articolo 34 Oneri per gli interventi
conservativi imposti
1?Articolo 35 Intervento finanziario
del Ministero
Articolo 36 Erogazione del contributo
Articolo 37 Contributo in conto
interessi
Articolo 38 Apertura al pubblico
degli immobili oggetto di interventi conservativi
Articolo 39 Interventi conservativi
su beni dello Stato
Articolo 40 Interventi conservativi
su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
Articolo 41 Obblighi di versamento
agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni
statali
Articolo 42 Conservazione degli
archivi storici di organi costituzionali
Articolo 43 Custodia coattiva
Articolo 44 Comodato e deposito
di beni culturali
Sezione III Altre forme di protezione
Articolo 45 Prescrizioni di tutela
indiretta
Articolo 46 Procedimento per la
tutela indiretta
Articolo 47 Notifica delle prescrizioni
di tutela indiretta e ricorso amministrativo
Articolo 48 Autorizzazione per
mostre ed esposizioni
Articolo 49 Manifesti e cartelli
pubblicitari
Articolo 50 Distacco di beni culturali
Articolo 51 Studi d’artista
Articolo 52 Esercizio del commercio
in aree di valore culturale
Capo IV Circolazione in ambito
nazionale
Sezione I Alienazione e altri modi
di trasmissione
Articolo 53 Beni del demanio culturale
Articolo 54 Beni inalienabili
Articolo 55 Alienabilità
di immobili appartenenti al demanio culturale
Articolo 56 Altre alienazioni soggette
ad autorizzazione
Articolo 57 Regime dell’autorizzazione
ad alienare
Articolo 58 Autorizzazione alla
permuta
Articolo 59 Denuncia di trasferimento
Sezione II Prelazione
Articolo 60 Acquisto in via di
prelazione
Articolo 61 Condizioni della prelazione
Articolo 62 Procedimento per la
prelazione
Sezione III Commercio
Articolo 63 Obbligo di denuncia
dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di
denuncia della vendita o dell’acquisto
di documenti
Articolo 64 Attestati di autenticità
e di provenienza
Capo V Circolazione in ambito internazionale
Sezione I Uscita dal territorio
nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65 Uscita definitiva
Articolo 66 Uscita temporanea per
manifestazioni
Articolo 67 Altri casi di uscita
temporanea
Articolo 68 Attestato di libera
circolazione
Articolo 69 Ricorso amministrativo
avverso il diniego di attestato
Articolo 70 Acquisto coattivo
Articolo 71 Attestato di circolazione
temporanea
Articolo 72 Ingresso nel territorio
nazionale
Sezione II Esportazione dal territorio
dell’Unione europea
Articolo 73 Denominazioni
Articolo 74 Esportazione di beni
culturali dal territorio dell’Unione europea
Sezione III Restituzione di beni
culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell’Unione
europea
Articolo 75 Restituzione
Articolo 76 Assistenza e collaborazione
a favore degli Stati membri dell’Unione europea
Articolo 77 Azione di restituzione
2?Articolo 78 Termini di decadenza
e di prescrizione dell’azione
Articolo 79 Indennizzo
Articolo 80 Pagamento dell’indennizzo
Articolo 81 Oneri per l’assistenza
e la collaborazione
Articolo 82 Azione di restituzione
a favore dell’Italia
Articolo 83 Destinazione del bene
restituito
Articolo 84 Informazioni alla Commissione
europea e al Parlamento nazionale
Articolo 85 Banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti
Articolo 86 Accordi con gli altri
Stati membri dell’Unione europea
Sezione IV Convenzione UNIDROIT
Articolo 87 Beni culturali rubati
o illecitamente esportati
Capo VI Ritrovamenti e scoperte
Sezione I Ricerche e rinvenimenti
fortuiti nell’ambito del territorio nazionale
Articolo 88 Attività di
ricerca
Articolo 89 Concessione di ricerca
Articolo 90 Scoperte fortuite
Articolo 91 Appartenenza e qualificazione
delle cose ritrovate
Articolo 92 Premio per i ritrovamenti
Articolo 93 Determinazione del
premio
Sezione II Ricerche e rinvenimenti
fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Articolo 94 Convenzione UNESCO
Capo VII Espropriazione
Articolo 95 Espropriazione di beni
culturali
Articolo 96 Espropriazione per
fini strumentali
Articolo 97 Espropriazione per
interesse archeologico
Articolo 98 Dichiarazione di pubblica
utilità
Articolo 99 Indennità di
esproprio per i beni culturali
Articolo 100 Rinvio a norme generali
TITOLO II Fruizione e valorizzazione
Capo I Fruizione dei beni culturali
Sezione I Principi generali
Articolo 101 Istituti e luoghi
della cultura
Articolo 102 Fruizione degli istituti
e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Articolo 103 Accesso agli istituti
ed ai luoghi della cultura
Articolo 104 Fruizione di beni
culturali di proprietà privata
Articolo 105 Diritti di uso e godimento
pubblico
Sezione II Uso dei beni culturali
Articolo 106 Uso individuale di
beni culturali
Articolo 107 Uso strumentale e
precario e riproduzione di beni culturali
Articolo 108 Canoni di concessione,
corrispettivi di riproduzione, cauzione
Articolo 109 Catalogo di immagini
fotografiche e di riprese di beni culturali
Articolo 110 Incasso e riparto
di proventi
Capo II Principi della valorizzazione
dei beni culturali
Articolo 111 Attività di
valorizzazione
Articolo 112 Valorizzazione dei
beni culturali di appartenenza pubblica
Articolo 113 Valorizzazione dei
beni culturali di proprietà privata
Articolo 114 Livelli di qualità
della valorizzazione
Articolo 115 Forme di gestione
Articolo 116 Tutela dei beni culturali
conferiti o concessi in uso
Articolo 117 Servizi aggiuntivi
Articolo 118 Promozione di attività
di studio e ricerca
Articolo 119 Diffusione della conoscenza
del patrimonio culturale nelle scuole
Articolo 120 Sponsorizzazione di
beni culturali
Articolo 121 Accordi con le fondazioni
bancarie
Capo III Consultabilità
dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
3?Articolo 122 Archivi di Stato
e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
Articolo 123 Archivi di Stato e
archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
riservati
Articolo 124 Consultabilità
a scopi storici degli archivi correnti
Articolo 125 Declaratoria di riservatezza
Articolo 126 Protezione di dati
personali
Articolo 127 Consultabilità
degli archivi privati
TITOLO III Norme transitorie e
finali
Articolo 128 Notifiche effettuate
a norma della legislazione precedente
Articolo 129 Provvedimenti legislativi
particolari
Articolo 130 Disposizioni regolamentari
precedenti
PARTE TERZA Beni paesaggistici
TITOLO I Tutela e valorizzazione
Capo I Disposizioni generali
Articolo 131 Salvaguardia dei valori
del paesaggio
Articolo 132 Cooperazione tra amministrazioni
pubbliche
Articolo 133 Convenzioni internazionali
Articolo 134 Beni paesaggistici
Articolo 135 Pianificazione paesaggistica
Capo II Individuazione dei beni
paesaggistici
Articolo 136 Immobili ed aree di
notevole interesse pubblico
Articolo 137 Commissioni provinciali
Articolo 138 Proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico
Articolo 139 Partecipazione al
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Articolo 140 Dichiarazione di notevole
interesse pubblico e relative misure di conoscenza
Articolo 141 Provvedimenti ministeriali
Articolo 142 Aree tutelate per
legge
Capo III Pianificazione paesaggistica
Articolo 143 Piano paesaggistico
Articolo 144 Pubblicità
e partecipazione
Articolo 145 Coordinamento della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione
Capo IV Controllo e gestione dei
beni soggetti a tutela
Articolo 146 Autorizzazione
Articolo 147 Autorizzazione per
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
Articolo 149 Interventi non soggetti
ad autorizzazione
Articolo 150 Inibizione o sospensione
dei lavori
Articolo 151 Rimborso spese a seguito
della sospensione dei lavori
Articolo 152 Interventi soggetti
a particolari prescrizioni
Articolo 153 Cartelli pubblicitari
Articolo 154 Colore delle facciate
dei fabbricati
Articolo 155 Vigilanza
Capo V Disposizioni di prima applicazione
e transitorie
Articolo 156 Verifica e adeguamento
dei piani paesaggistici
Articolo 157 Notifiche eseguite,
elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente
Articolo 158 Disposizioni regionali
di attuazione
Articolo 159 Procedimento di autorizzazione
in via transitoria
PARTE QUARTA Sanzioni
TITOLO I Sanzioni amministrative
Capo I Sanzioni relative alla Parte
seconda
Articolo 160 Ordine di reintegrazione
Articolo 161 Danno a cose ritrovate
Articolo 162 Violazioni in materia
di affissione
4?Articolo 163 Perdita di beni
culturali
Articolo 164 Violazioni in atti
giuridici
Articolo 165 Violazione di disposizioni
in materia di circolazione internazionale
Articolo 166 Omessa restituzione
di documenti per l’esportazione
Capo II Sanzioni relative alla
Parte terza
Articolo 167 Ordine di rimessione
in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
Articolo 168 Violazione in materia
di affissione
TITOLO II Sanzioni penali
Capo I Sanzioni relative alla Parte
seconda
Articolo 169 Opere illecite
Articolo 170 Uso illecito
Articolo 171 Collocazione e rimozione
illecita
Articolo 172 Inosservanza delle
prescrizioni di tutela indiretta
Articolo 173 Violazioni in materia
di alienazione
Articolo 174 Uscita o esportazione
illecite
Articolo 175 Violazioni in materia
di ricerche archeologiche
Articolo 176 Impossessamento illecito
di beni culturali appartenenti allo Stato
Articolo 177 Collaborazione per
il recupero di beni culturali
Articolo 178 Contraffazione di
opere d’arte
Articolo 179 Casi di non punibilità
Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti
amministrativi
Capo II Sanzioni relative alla
Parte terza
Articolo 181 Opere eseguite in
assenza di autorizzazione o in difformità da essa
PARTE QUINTA Disposizioni transitorie,
abrogazioni ed entrata
in vigore
Articolo 182 Disposizioni transitorie
Articolo 183 Disposizioni finali
Articolo 184 Norme abrogate
5?DECRETO LEGISLATIVO recante il
“CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO”,
ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, 117
e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
VISTO l’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio
2004;
Sulla proposta del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E’ approvato l’unito codice
dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e
dell’allegato A, vistato dal Ministro
proponente.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì …
6?PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell’articolo
9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
culturale in coerenza con le attribuzioni
di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città
metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale
e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici,
nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione
e la
pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
5. I privati proprietari, possessori
o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono
tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti
la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono
svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è
costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose
immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano
interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o
in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli
immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale
di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente
con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni
di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla
base
di un’adeguata attività
conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale
ed a
garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di
tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare
e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale.
7?Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia
di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio
unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, le funzioni stesse
sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali,
di
seguito denominato «Ministero»,
che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle
regioni, tramite forme di intesa
e coordinamento ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte
salve le funzioni già conferite
alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni
di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni
o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio
culturale
1. Le regioni, nonché i
comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati
«altri
enti pubblici territoriali»,
cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in
conformità a quanto disposto
dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste
dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi,
carteggi, documenti, incunaboli,
raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonché libri,
stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle
regioni.
3. Sulla base di specifici accordi
od intese e previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte
librarie private, nonché
su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale
audiovisivo, con relativi negativi
e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma
3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza,
possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che
ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono
prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di
tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo
le disposizioni di cui alla Parte
terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni
di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà
di
indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione
del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata
in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le
esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene
la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
8?Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi
fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale. Nel rispetto di tali
principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione
delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia
speciale
1. Nelle materie disciplinate dal
presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni
a
statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica
o di altre confessioni religiose,
il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono,
relativamente alle esigenze di
culto, d’accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì,
le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo
12
dell’Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e
reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese
sottoscritte con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
della Costituzione.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
9?a) le raccolte di musei, pinacoteche,
gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente
ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di
ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali,
quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti,
appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti
a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a
chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa
del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia
delle istituzioni pubbliche, collettive
o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti,
a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate
al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia,
la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi,
i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
con relative matrici, aventi carattere
di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti
musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere
di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini
che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade
e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse
storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi
interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura
rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma
1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni
di tutela
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono
beni culturali, in quanto oggetto
di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti
di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui
all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo
52;
d) le opere di pittura, di scultura,
di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura contemporanea
di particolare valore artistico, di cui all’articolo
37;
f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore
10?o verbali, comunque realizzate,
la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui
all’articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma
2;
h) i beni e gli strumenti di interesse
per la storia della scienza e della tecnica aventi più di
cinquanta anni, di cui all’articolo
65;
i) le vestigia individuate dalla
vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico
della Prima guerra mondiale, di
cui all’articolo 50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate
all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del
presente Titolo fino a quando non
sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero,
d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi
dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse
artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di
indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità
di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato,
la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e
dalle relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di
redazione delle schede descrittive
e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del
Ministero adottato di concerto
con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all’amministrazione della difesa,
anche con il concerto della competente direzione generale dei
lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la
predisposizione e la presentazione
delle richieste di verifica, e della relativa documentazione
conoscitiva, da parte degli altri
soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte
a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le
cose medesime sono escluse dall’applicazione
delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito
negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali,
la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti
uffici affinché ne dispongano
la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell’amministrazione interessata,
non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e
quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla
sdemanializzazione sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in
conformità agli indirizzi
generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo
13 ed il relativo provvedimento
è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli
immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito
positivo, integrate con il provvedimento
di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico
accessibile al Ministero e all’Agenzia
del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i
soggetti cui esse appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226.
11?Articolo 13
Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la
sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto
dall’articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è
richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono
sottoposti a tutela anche qualora
i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento
per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su
motivata richiesta della regione
e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione
al proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli
elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l’indicazione
degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del
termine, comunque non inferiore
a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda
complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune
o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l’applicazione,
in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo
II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione, che il Ministero
stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell’interesse
culturale è adottata dal Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall’articolo
13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo della cosa che
ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette
a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di
dichiarazione è trascritto,
su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei
confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso
la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di
cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso
comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l’applicazione, in
via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione
I del Capo III e dalla sezione
I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente
organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga
il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
12?5. Si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità
di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,
scambio, accesso ed elaborazione
dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche
dati dello Stato, delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche
con la collaborazione delle università, concorrono alla
definizione di programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
metodologie di catalogazione e
inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto
ministeriale previsto al comma
2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari,
degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo
affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti
le dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13 è
disciplinata in modo da garantire
la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo 18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali
compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate
all’articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque
siano tenute in uso o in consegna,
è esercitata direttamente dal Ministero. Per l’esercizio dei poteri
di vigilanza sulle cose indicate
all’articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, il Ministero
procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le
regioni.
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere
in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni,
fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia dei
beni culturali.
13?Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono
essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il
loro carattere storico o artistico
oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere
smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione
del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti
beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo,
dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni,
serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli
archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone
giuridiche di complessi organici di documentazione di
archivi pubblici, nonché
di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali,
dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente,
che, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, può prescrivere
le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi
correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto
ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata
ad autorizzazione del soprintendente.
5. L’autorizzazione è resa
su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e può
contenere prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione
per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine
indicato al comma 1 è sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda
ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente, il
termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle
risultanze degli accertamenti d’ufficio
e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine
di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare
l’amministrazione a provvedere.
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
l’amministrazione non provveda
nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
14?Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati
ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in
materia edilizia, è possibile
il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla
legge. A
tal fine l’interessato, all’atto
della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita,
corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali
pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato,
delle regioni, di altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l’autorizzazione necessaria ai
sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’ambito di accordi
tra il
Ministero ed il soggetto pubblico
interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad
opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla
conferenza di servizi, l’autorizzazione
necessaria ai sensi dell’articolo 21 è rilasciata in quella sede
dal competente organo del Ministero
con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della
conferenza e contenente le eventuali
prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l’organo ministeriale
esprima motivato dissenso, l’amministrazione procedente può
richiedere la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione
conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi
informa il Ministero dell’avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione
prevista dall’articolo 21 è
espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla
compatibilità ambientale,
sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione
medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto
effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in
alcun modo compatibile con le esigenze
di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia
negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto
ambientale si considera conclusa
negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano
comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle
forme di cui al comma 1, tali da
porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela,
il
soprintendente ordina la sospensione
dei lavori.
15?Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza
possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato,
purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza,
alla quale sono tempestivamente
inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria
autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può
ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli
articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì
la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell’articolo
10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la
verifica di cui all’articolo 12,
comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si
intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del
medesimo, non è comunicato,
a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di
opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche
quando per esse non siano intervenute
la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione
di cui all’articolo 13, il soprintendente
può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del
committente dell’opera pubblica.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio
culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il
complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel
suo contesto.
3. Per manutenzione si intende
il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale
e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e
delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento
diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all’integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali.
Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche
con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle
università e degli istituti
di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli
di intervento in materia di conservazione
dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla
normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su
beni architettonici, gli interventi
di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici
sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni
culturali ai sensi della normativa
in materia.
16?7. I profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro o altre
attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici
sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo parere della
Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento
del restauro.
9. L’insegnamento del restauro
è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite
ai
sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del
Ministro adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni,
sono individuati le modalità
di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti di cui
al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento
delle attività didattiche
e dell’esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero,
nonché le caratteristiche
del corpo docente.
10. La formazione delle figure
professionali che svolgono attività complementari al restauro o
altre
attività di conservazione
è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si
adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in
sede di
Conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o
intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle
università e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a
carattere interregionale, dotati
di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione
ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare
complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite,
ai sensi
del comma 9, scuole di alta formazione
per l’insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l’obbligo di garantire la
sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma
1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza,
ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori
o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la
conservazione.
4. I soggetti indicati al comma
1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità
e di ordinarli, nonché di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi
agli
affari esauriti da oltre quaranta
anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori
o detentori, a qualsiasi titolo,
di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui
all’articolo 13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi
conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi
titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il
soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato,
sull’ammissibilità dell’intervento
ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
17?eventualmente il carattere necessario
dell’intervento stesso ai fini della concessione delle
agevolazioni tributarie previste
dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi
necessari per assicurare la conservazione
dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1
si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi
conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità
degli
interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è
inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al
proprietario, possessore o detentore
del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta
giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene
necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore
un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle
opere da effettuarsi, conformemente
alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è
approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l’inizio
dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso
dalla soprintendenza al comune
o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato
entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore
o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo
secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso fissato, ovvero se il progetto
è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente
può adottare immediatamente le misure conservative
necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi
imposti
1. Gli oneri per gli interventi
su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell’articolo 32, sono a carico
del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi
sono di particolare rilevanza ovvero
sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
può concorrere in tutto
o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere
che intende sostenere e ne dà
comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi
sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero
provvede al loro rimborso, anche
mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36, commi
2 e 3, nei limiti dell’ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi
sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore
o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
18?Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà
di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore
del bene culturale per l’esecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un
ammontare non superiore alla metà
della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo
intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1
si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti
dall’articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della
percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali
contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti
benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso
dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti
sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente
certificati.
3. Il beneficiario è tenuto
alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati,
in
tutto o in parte, regolarmente
eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme
previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere
contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito
ai proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso
nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso
annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto
direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità
da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma
1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere
di
architettura contemporanea di cui
il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili
oggetto di interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti
ad altri interventi conservativi con il concorso totale o
parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono
resi accessibili al pubblico secondo
modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il
Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere
della spesa ai sensi dell’articolo
34 o della concessione del contributo ai sensi dell’articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni
stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico,
tenendo conto della tipologia degli
interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni
19?in essi esistenti. Accordi e
convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla
città metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni
dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze
di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale,
anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente
concordato, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di
cui al comma 1, relativi a beni
immobili, sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto
medesimi, ferma restando la competenza
del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto
ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l’esecuzione degli interventi
di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero
trasmette il progetto e comunica
l’inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure
previste dall’articolo 32 sono
disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l’ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare
anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30,
comma 2.
3. Gli interventi conservativi
sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali nonché
altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi
di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni
statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi
dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato i documenti relativi
agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate
settant’anni dopo l’anno di nascita
della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che
cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo
centennio.
2. Il soprintendente all’archivio
centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono
accettare versamenti di documenti
più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun versamento può
essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le
spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali
soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio
centrale dello Stato e agli archivi
di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel
comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e
del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e
di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione
dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al
comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione
20?e il funzionamento delle commissioni
sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni
e le attività culturali
di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma
3,
della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si
applicano altresì agli stati
maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene
la documentazione di carattere
militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici
di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni assunte dal Presidente
della Repubblica con proprio decreto, su proposta del
Segretario generale della Presidenza
della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di consultazione
e di accesso agli atti conservati presso l’archivio storico della Presidenza
della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni
dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva
i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le
disposizioni stabilite con regolamento
adottato ai sensi della vigente normativa in materia di
costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà
di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni
culturali mobili al fine di garantirne
la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi
dell’articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e
degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o
collezioni artistiche, archeologiche,
bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da
privati proprietari, previo assenso
del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine
di consentirne la fruizione da
parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare
importanza o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la
loro
custodia presso i pubblici istituti
non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere
durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per
un periodo pari a quello convenuto,
qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato
all’altra la disdetta almeno due
mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza
le parti possono risolvere consensualmente
il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura
necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato,
dandone comunicazione al comodante.
Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea
copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere
altresì in deposito, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali appartenenti
ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente
previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in
materia di comodato e di deposito.
21?Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare
che
sia messa in pericolo l’integrità
dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la
luce o ne siano alterate le condizioni
di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma
1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli
enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi
e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento
per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della
regione o di altri enti pubblici
territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il
numero dei destinatari la comunicazione
personale non è possibile o risulta particolarmente
gravosa, il soprintendente comunica
l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del
procedimento individua l’immobile in relazione al quale si
intendono adottare le prescrizioni
di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali
prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari,
la comunicazione è inviata anche al comune o alla città
metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in
via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile
limitatamente agli aspetti cui
si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento,
stabilito dal Ministero ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di
tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente
le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con avviso
di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto
nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente
le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell’articolo
16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
22?Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E’ soggetto ad autorizzazione
il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell’articolo
12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’articolo
10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’articolo
10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli
beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate
all’articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli
archivi e dei singoli documenti
indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l’autorizzazione abbia
ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela
statale, la richiesta è
presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della
manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
3. L’autorizzazione è rilasciata
tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche
delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione
delle misure necessarie per garantirne
l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il
rilascio
dell’autorizzazione medesima sono
stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell’autorizzazione
è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore
indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da
parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni
sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti
o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere
sostituita dall’assunzione dei
relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata
secondo le procedure, le modalità
e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il
Ministero dell’economia e delle
finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell’ambito
del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito
nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà
di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale
o
scientifico di mostre o esposizioni
di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai
fini dell’applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E’ vietato collocare o affiggere
cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
tutelati come beni culturali. Il
soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o
l’affissione quando non ne derivi
danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti
edifici ed aree. L’autorizzazione
è trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del
provvedimento autorizzativo di
competenza.
2. Lungo le strade site nell’ambito
o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità,
salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia
di circolazione stradale e di pubblicità
sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità
della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con
l’aspetto, il decoro e la pubblica
fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati
al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il
loro
carattere artistico o storico,
rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari
delle coperture dei ponteggi predisposti
per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata
dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve
essere allegato il contratto di
appalto dei lavori medesimi.
23?Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. E’ vietato, senza l’autorizzazione
del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla
pubblica vista.
2. E’ vietato, senza l’autorizzazione
del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli
nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia
della Prima guerra mondiale ai
sensi della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d’artista
1. E’ vietato modificare la destinazione
d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto,
costituito da opere, documenti,
cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in
relazione al contesto in cui è
inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il
suo valore storico, ai sensi dell’articolo
13.
2. E’ altresì vietato modificare
la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla
tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree
di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste
dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi
valore archeologico, storico, artistico
e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l’esercizio del commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti
allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate
all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
2. I beni del demanio culturale
non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore
di terzi, se non nei modi previsti
dal presente codice.
24?Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali
demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti
nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche,
gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti
ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a
quando non sia intervenuta, ove
necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di
verifica previsto dall’articolo
12;
b) le cose mobili che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, se incluse in raccolte
appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti
ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gli archivi e i
singoli documenti di enti ed istituti
pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti
ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate di interesse
particolarmente importante quali
testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive, religiose,
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi
1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici
territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai
commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le
modalità e per i fini previsti
dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili
appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti
al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati
nell’articolo 54, commi 1 e 2,
non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero.
2. L’autorizzazione di cui al comma
1 può essere rilasciata a condizione che:
a) l’alienazione assicuri la tutela
e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il
pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione
siano indicate destinazioni d’uso compatibili con il
carattere storico ed artistico
degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L’autorizzazione ad alienare
comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti
a tutela ai sensi dell’articolo 12, comma 6.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E’ altresì soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l’alienazione dei beni culturali
appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l’alienazione dei beni culturali
appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni
indicati all’articolo 54, comma
2, lettere a) e c).
2. L’autorizzazione è richiesta
anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al
comma 1, lettera b), di collezioni
o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti
si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno
ed ai negozi giuridici che possono
comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati.
25?4. Gli atti che comportano l’alienazione
di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le
cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell’autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione
ad alienare è presentata dall’ente cui i beni appartengono ed è
corredata dalla indicazione della
destinazione d’uso in atto e dal programma degli interventi
conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui
all’articolo 55, comma 1, l’autorizzazione può essere rilasciata
dal
Ministero su proposta delle soprintendenze,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti
pubblici territoriali interessati,
alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le
prescrizioni e le condizioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell’atto
di alienazione.
3. Il bene alienato non può
essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo
progetto sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell’articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui
all’articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti
pubblici di cui all’articolo 56,
comma 1, lettera b) e comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata
qualora i beni medesimi non abbiano
interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non
derivi danno alla loro conservazione
e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui
all’articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di
persone giuridiche private senza
fine di lucro, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave
danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni
medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare
la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli
beni appartenenti alle pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale
ovvero l’arricchimento delle pubbliche
raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono,
in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione
di
beni culturali sono denunciati
al Ministero.
2. La denuncia è effettuata
entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente
la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o
di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata
o fallimentare ovvero in forza
di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall’erede o dal legatario,
in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine
decorre dall’accettazione dell’eredità
o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici
tributari; per il legatario, il
termine decorre dall’apertura della successione, salva rinuncia ai sensi
delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata
al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
26?a) i dati identificativi delle
parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni
;
c) l’indicazione del luogo ove
si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e
delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio
in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste
dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la
denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con
indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto
dall’articolo 62, comma 3, la regione o l’altro ente pubblico
territoriale interessato, hanno
facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati
a
titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato
con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di
un corrispettivo in denaro ovvero
sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio
dal soggetto che procede alla prelazione
ai sensi del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga
di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il
valore economico della cosa è
stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal
soggetto che procede alla prelazione.
Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero
per la sua sostituzione qualora
il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la
nomina è effettuata, su
richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in
cui è
stato concluso il contratto. Le
spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione del terzo
è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere
esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in
pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata
nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia
prevista dall’articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia
sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti
incompleta, la prelazione è
esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il
Ministero ha ricevuto la denuncia
tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi
della stessa ai sensi dell’articolo
59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai
commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante
ed all’acquirente. La proprietà
passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto
dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato
sospensivamente all’esercizio della
prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della
cosa.
5. Le clausole del contratto di
alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero
eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha
facoltà di recedere dal
contratto.
27?Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta
la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata
comunicazione alla regione e agli
altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la
regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei
mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione
dell’opera e l’indicazione del
prezzo.
2. La regione e gli altri enti
pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia,
formulano al Ministero la proposta
di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo
competente che predisponga, a valere
sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria
della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda
esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta
giorni dalla ricezione della denuncia,
all’ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di
spesa, adotta il provvedimento
di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia
medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha
esercitato la prelazione dalla
data dell’ultima notifica.
4. Nei casi di cui all’articolo
61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e
secondo periodo, sono, rispettivamente,
di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia
tardiva o dalla data di acquisizione
degli elementi costitutivi della denuncia medesima.
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell’attività
commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia
della vendita o dell’acquisto di
documenti
1. L’autorità locale di
pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere
la
dichiarazione preventiva di esercizio
del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia
della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il
commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente
decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio
delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le
operazioni eseguite nel registro
prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche
delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto
con il Ministro dell’interno sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria
una
dettagliata descrizione delle cose
oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l’adempimento
dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, anche a mezzo
di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari
della regione nei casi di esercizio
della tutela ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale
dell’ispezione è notificato
all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio
di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i
pubblici ufficiali preposti alle
vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente
l’elenco dei documenti di interesse
storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i
privati proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro
novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalla
comunicazione il soprintendente
può avviare il procedimento di cui all’articolo 13.
5. Il soprintendente può
comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti
dei quali siano proprietari, possessori
o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile
l’interesse storico particolarmente
importante.
28?Articolo 64
Attestati di autenticità
e di provenienza
1. Chiunque esercita l’attività
di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di
intermediazione finalizzata alla
vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti
d’antichità o di interesse
storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli
oggetti medesimi, ha l’obbligo
di consegnare all’acquirente la documentazione attestante
l’autenticità o almeno la
probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare,
con le modalità previste
dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione
recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la
probabile attribuzione e la provenienza.
Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura
dell’opera o dell’oggetto, è
apposta su copia fotografica degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Uscita dal territorio nazionale
e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. E’ vietata l’uscita definitiva
dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati
nell’articolo 10, commi 1, 2 e
3.
2. E’ vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti
ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera
di autore non più vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non
sia
stata effettuata la verifica prevista
dall’articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti,
che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10,
comma 3, e che il Ministero, sentito
il competente organo consultivo, abbia preventivamente
individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il
patrimonio culturale in relazione
alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza
dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai
commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità
stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti,
che presentino interesse culturale, siano opera di autore
non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli
documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse
culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie
di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione
l’uscita delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d).
L’interessato ha tuttavia l’onere
di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da
trasferire all’estero sono opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, secondo le procedure e con
le modalità stabilite con decreto ministeriale.
29?Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata
l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni
culturali indicati nell’articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o
esposizioni d’arte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire
danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il
fondo principale di una determinata ed organica sezione di un
museo, pinacoteca, galleria, archivio
o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati
nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere
autorizzati ad uscire temporaneamente
anche quando:
a) costituiscano mobilio privato
dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie
o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il
trasferimento all’estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento
delle sedi diplomatiche e consolari all’estero;
c) debbano essere sottoposti ad
analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire
necessariamente all’estero;
d) la loro uscita sia richiesta
in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere,
in regime di reciprocità
e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere,
comunque, superiore a quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione
l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi
di trasporto aventi più
di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali,
salvo che sia per essi intervenuta
la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via
definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati
nell’articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per
ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di
libera circolazione.
2. L’ufficio di esportazione, entro
tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne
dà notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni,
ogni elemento conoscitivo utile
in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.
3. L’ufficio di esportazione, accertata
la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato
giudizio, anche sulla base delle
segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all’interessato entro
quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio
o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il
competente organo consultivo.
5. L’attestato di libera circolazione
ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno
dei quali è
depositato agli atti d’ufficio;
un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la
circolazione dell’oggetto; un terzo
è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale
degli attestati.
30?6. Il diniego comporta l’avvio
del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. A tal
fine, contestualmente al diniego,
sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo 14,
comma 2, e le cose o i beni sono
sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà
di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di
esportazione acquisisce il parere
della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta
e, se negativo, è vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso
il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell’attestato
è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità
e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente
organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
3. Dalla data di presentazione
del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione
è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla
disposizione di cui all’articolo
14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga
il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede
in
conformità nei successivi
venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all’articolo
68, comma 3, l’ufficio di esportazione può proporre al
Ministero l’acquisto coattivo della
cosa o del bene per i quali è richiesto l’attestato di libera
circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara
altresì che l’oggetto gravato
dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo
fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà
di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia.
Il
provvedimento di acquisto è
notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia. Fino a quando non
sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l’interessato può rinunciare
all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda
procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta
giorni dalla denuncia, alla regione
nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La
regione ha facoltà di acquistare
la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 62,
commi 2 e 3, in materia di copertura
finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il
relativo provvedimento è
notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via
temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66
e 67, le cose e i beni ivi indicati,
deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente
e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile
della sua custodia all’estero,
al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.
31?2. L’ufficio di esportazione,
accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con
motivato giudizio, l’attestato
di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e
dandone comunicazione all’interessato
entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del
bene. Avverso il provvedimento
di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo
nei modi previsti dall’articolo
69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati
per l’uscita temporanea rivestano l’interesse richiesto
dall’articolo 10, contestualmente
alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all’interessato,
ai fini dell’avvio del procedimento
di dichiarazione, gli elementi indicati all’articolo 14, comma 2,
e l’oggetto è sottoposto
alle misure di cui all’articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio
o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono
ad indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per
i casi di uscita temporanea disciplinati
dall’articolo 66 e dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio dell’attestato è
subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 48.
5. L’attestato indica anche il
termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile
su
richiesta dell’interessato, ma
non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita
dal territorio nazionale, salvo
quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell’attestato è
sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato
per il valore indicato nella domanda.
Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal
Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero
o da organismi sovranazionali,
l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi
rischi da parte dello Stato, ai
sensi dell’articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui
all’articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al
comma
3, l’uscita temporanea è
garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria,
emessa da un istituto bancario
o da una società di assicurazione, per un importo superiore del
dieci
per cento al valore del bene o
della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La
cauzione è incamerata dall’amministrazione
ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione
non rientrino nel territorio nazionale
nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni
appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo
della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da
5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti
dall’articolo 67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno
Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese
terzo delle cose o dei beni indicati
nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda,
dall’ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione
e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di
documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal
territorio dello Stato membro o
del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati,
rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione
e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e
possono essere prorogati su richiesta
dell’interessato.
4. Con decreto ministeriale possono
essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio
e la proroga dei certificati, con
particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o
del bene spediti o importati.
32?Sezione II
Esportazione dal territorio dell’Unione
europea
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella
sezione III di questo Capo si intendono:
a) per «regolamento CEE»,
il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992,
come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del
Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per «direttiva CEE»,
la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata
dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per «Stato richiedente»,
lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azione di
restituzione a norma della sezione
III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali
dal territorio dell’Unione europea
1. L’esportazione al di fuori del
territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati
nell’allegato A del presente codice
è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista
dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio
di esportazione contestualmente
all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal
rilascio di quest’ultimo da parte
del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea
di un bene elencato nell’allegato A del presente codice,
l’ufficio di esportazione rilascia
la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dagli
articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione
I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel
territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione
europea a norma dell’articolo 2
del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza
medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE
gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti
per il rilascio delle licenze di
esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva
l’elenco, comunicando alla Commissione
delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro
due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali
illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell’Unione
europea
Articolo 75
Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea
dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti
ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali
quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello
Stato richiedente, in base alle
norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito
dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità
33?economica europea, sostituito
dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione è ammessa
per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell’allegato
A;
b) beni facenti parte di collezioni
pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche. Si
intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici
territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le
collezioni finanziate in modo significativo
dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici
territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l’uscita dei
beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della
legislazione dello Stato richiedente
in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale,
ovvero determinata dal mancato
rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione
temporanee.
5. Si considerano illecitamente
usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione
temporanee qualora siano violate
le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell’articolo 71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa
se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento
della proposizione della domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore
degli Stati membri dell’Unione europea
1. L’autorità centrale prevista
dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero.
Esso
si avvale, per i vari compiti indicati
nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della
cooperazione degli altri Ministeri,
degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione
dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato
membro dell’Unione europea, il
Ministero:
a) assicura la propria collaborazione
alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale
ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda
o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata
di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con
particolare riguardo alla localizzazione
del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati
il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene
culturale la cui illecita uscita
da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che lo
Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla
lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all’articolo 75, purché
tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.
Qualora la verifica non sia eseguita
entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la
rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti
pubblici nonché ogni altra
misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l’amichevole composizione,
tra Stato richiedente e possessore o detentore a
qualsiasi titolo del bene culturale,
di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine,
tenuto conto della qualità
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre
allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori
o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato,
da svolgersi secondo la legislazione
italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di
entrambe le parti.
34?Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti
illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea
possono esercitare l’azione di
restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo
quanto
previsto dall’articolo 75.
2. L’azione è proposta davanti
al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti
nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo del
bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità
competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita
del bene dal territorio nazionale.
4. L’atto di citazione è
notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del
bene,
anche al Ministero per essere annotato
nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente
l’avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri
Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione
dell’azione
1. L’azione di restituzione è
promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in
cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato
il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L’azione di restituzione si
prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno
dell’uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
3. L’azione di restituzione non
si prescrive per i beni indicati nell’articolo 75, comma 3, lettere b)
e c).
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la
restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata,
liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l’indennizzo previsto
dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di
aver usato, all’atto dell’acquisizione,
la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito
il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può
beneficiare di una posizione più
favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia
obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti
del soggetto responsabile dell’illecita
circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è corrisposto
da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione
del bene.
2. Del pagamento e della consegna
del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un
ufficiale giudiziario o di funzionari
all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del
processo verbale medesimo.
35?3. Il processo verbale costituisce
titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della
domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente
le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire,
le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76,
nonché quelle inerenti all’esecuzione
della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore
dell’Italia
1. L’azione di restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata
dal Ministero, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell’Unione europea in cui si trova
il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza
dell’Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito
non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua
custodia fino alla consegna all’avente
diritto.
2. La consegna del bene è
subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il
procedimento di restituzione e
per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi
abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del
provvedimento di restituzione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l’avente diritto non
ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al
demanio dello Stato. Il Ministero,
sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate,
dispone che il bene sia assegnato
ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di
altro ente pubblico territoriale,
al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel
contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea
e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione
delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per
assicurare l’esecuzione del regolamento
CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati
membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente
al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero, una relazione sull’attuazione
del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva
CEE e del regolamento CEE in Italia
e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente
organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull’applicazione del regolamento
CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al
comma 1. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
36?Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti
1. Presso il Ministero è
istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo
modalità stabilite con decreto
ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri
dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire
una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale
nonché della legislazione
e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione
europea, il Ministero promuove
gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri
Stati
membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente
esportati
1. La restituzione dei beni culturali
indicati nell’annesso alla Convenzione dell’UNIDROIT sul
ritorno internazionale dei beni
culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle
disposizioni della Convenzione
medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti
nell’ambito del territorio nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e,
in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate
all’articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare
l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le
ricerche o le opere di cui al comma
1.
3. Il proprietario dell’immobile
ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo
le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L’indennità può essere
corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio
delle
cose ritrovate o di parte di esse,
quando non interessino le raccolte dello Stato.
37?Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare
in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche
e
delle opere indicate nell’articolo
88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare,
oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga
di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere
revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione
o prosecuzione delle opere. In
tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga
di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è
stabilito da un perito tecnico
nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma
1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili
ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire,
a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte,
presso la Regione od altro ente
pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga
di una sede idonea e possa garantire
la conservazione e la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose
immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro
ventiquattro ore al soprintendente
o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede
alla conservazione temporanea di
esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili
delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell’autorità competente
e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione
e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di
cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia
e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle
cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo
10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, appartengono allo
Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile,
ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di
altro ente o istituto pubblico
alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati
all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall’abbattimento che abbiano l’interesse
di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni
patto contrario.
38?Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un
premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile
dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività
di ricerca, ai sensi dell’articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che
ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile
che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero
sia scopritore della cosa, ha diritto
ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose
ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore
che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza
il consenso del proprietario o
del possessore.
4. Il premio può essere
corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
In
luogo del premio, l’interessato
può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo le modalità e con
i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione
del premio spettante agli aventi titolo ai sensi
dell’articolo 92, previa stima
delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno
degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura
non superiore ad un quinto del
valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate.
L’accettazione dell’acconto non
comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano
la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è
determinato da un terzo, designato
concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina del terzo ovvero per la
sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l’incarico, la nomina
è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui le cose
sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli
aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo
è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti
nella zona contigua al mare territoriale
Articolo 94
Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici
rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia
marine a partire dal limite esterno
del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle “Regole relative
agli interventi sul patrimonio
culturale subacqueo” allegate alla Convenzione UNESCO sulla
protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
39?Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e
mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica
utilità, quando l’espropriazione
risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare,
a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché
ogni
altro ente ed istituto pubblico
ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara
la pubblica utilità ai fini
dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione
del
procedimento.
3. Il Ministero può anche
disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza
fine
di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per
causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia
necessario
per isolare o restaurare monumenti,
assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il
decoro o il godimento da parte
del pubblico, facilitarne l’accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere
all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o ricerche
per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è
dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche
con
provvedimento della regione comunicato
al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti
dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per
i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto
dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il
bene avrebbe in una libera contrattazione
di compravendita all’interno dello Stato.
2. Il pagamento dell’indennità
è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
generali
in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
40?Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati
dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni generali in materia
di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice
sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici,
i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura
permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali
per finalità di educazione
e di studio;
b) «biblioteca», una
struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere
la lettura e lo studio;
c) «archivio», una
struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti
originali di interesse storico
e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) «area archeologica»,
un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di
manufatti o strutture preistorici
o di età antica;
e) «parco archeologico»,
un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza
di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come
museo all’aperto;
f) «complesso monumentale»,
un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche
in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza
artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di
cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di
consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono
a
soggetti privati e sono aperti
al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei
luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico,
assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel
rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
41?2. Nel rispetto dei principi
richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione
dei beni presenti negli istituti
e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità
sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali
pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101
è assicurata, secondo le
disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli
scopi istituzionali cui detti beni
sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare
ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai
luoghi della cultura di appartenenza
pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali definiscono
accordi nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112. In
assenza di accordo, ciascun soggetto
pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha
comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui
al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni
e agli altri
enti pubblici territoriali, in
base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,
la
disponibilità di istituti
e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi
della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai
luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento.
Il
Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare
l’accesso ad essi.
2. L’accesso alle biblioteche ed
agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca
è
gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento,
il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
a) i casi di libero accesso e di
ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e
i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del
biglietto include gli oneri derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione,
distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d’ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di
prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
d) l’eventuale percentuale dei
proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l’accesso
devono essere regolate in modo da non creare
discriminazioni ingiustificate
nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di
proprietà privata
1. Possono essere assoggettati
a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati
all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono
interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai
sensi dell’articolo 13.
2. L’interesse eccezionale degli
immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto
del
Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita
sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà
comunicazione al comune o alla
città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 38.
42?Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano,
nell’ambito delle rispettive competenze, affinché siano
rispettati i diritti di uso e godimento
che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle
disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni
culturali che abbiano in consegna,
per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a
singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero,
il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione
di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione
nonché l’uso strumentale
e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2
e quelle in materia di diritto d’autore.
2. E’ di regola vietata la riproduzione
di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali
di sculture e di opere a rilievo
in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono
ordinariamente consentiti, previa
autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali
già esistenti. Le modalità
per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi
di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i
corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono
determinati dall’autorità
che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività
cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità
di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione
degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione
delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne
derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono
corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto
per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi
di
studio, ovvero da soggetti pubblici
per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese
sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività
in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali,
l’autorità che ha in consegna
i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa.
Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di
esenzione dal pagamento dei canoni
e corrispettivi.
43?5. La cauzione è restituita
quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito
danni e le spese sostenute sono
state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni
e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati
con provvedimento dell’amministrazione
concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche
e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia
ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche
e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale
di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso,
del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall’articolo
115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso agli istituti ed ai luoghi
della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi
per la riproduzione dei beni culturali,
sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono
in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di
contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi
o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento
in conto corrente postale intestato
alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario
aperto da ciascun responsabile
di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale
ultima ipotesi l’istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento
delle somme affluite alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riassegna le somme
incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato
di
previsione della spesa del Ministero,
secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero
medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati
alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la
conservazione dei luoghi medesimi,
ai sensi dell’articolo 29, nonché all’espropriazione e
all’acquisto di beni culturali,
anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o
in consegna ad altri soggetti pubblici
sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei
beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione
dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione
stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali,
finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle
finalità indicate all’articolo
6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
44?2. La valorizzazione è
ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa
pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione,
pluralità dei soggetti,
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità
e trasparenza della
gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa
privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta
la finalità
di solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi
indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati
al comma 1, la legislazione regionale disciplina la
valorizzazione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o
dei quali lo Stato abbia trasferito
la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali
pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui
all’articolo 101 è assicurata,
secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare
ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del
patrimonio culturale di appartenenza
pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi
e
fissarne i tempi e le modalità
di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate
forme di gestione, ai sensi dell’articolo
115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti,
gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti
organi, la loro definizione è
rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della
Regione, del presidente della Provincia
e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo,
ciascun soggetto pubblico è
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
definire, in sede di Conferenza
unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio
nazionale, gli accordi indicati
al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma
4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei
soggetti interessati, gli accordi
medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.
8. I soggetti pubblici interessati
possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni
culturali o di volontariato che
svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei
beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali
di proprietà privata
1. Le attività e le strutture
di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà
privata possono beneficiare del
sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate
tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si
riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione
sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario,
possessore o detentore del bene
in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti
pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei
beni di cui all’articolo 104, comma
1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
45?Articolo 114
Livelli di qualità della
valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università,
fissano i livelli uniformi di qualità
della valorizzazione e ne curano l’aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1
sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell’articolo
115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono
tenuti ad assicurare il rispetto
dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione
dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta
o indiretta.
2. La gestione in forma diretta
è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta
è attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni,
fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri
soggetti, costituiti o partecipati,
in misura prevalente, dall’amministrazione pubblica cui i beni
pertengono;
b) concessione a terzi, in base
ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono
alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato
livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere
a) e b) del comma 3 è attuata
previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia,
degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione
di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla
concessione a terzi, alla stessa
si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di
valutazione comparativa dei progetti
presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali
ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui
al comma 3, lettera a), salvo che,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell’attività
di
valorizzazione, non risulti conveniente
od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari
delle attività di valorizzazione, l’affidamento o la concessione
previsti al comma 3 possono essere
disposti in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare
dell’attività e l’affidatario od il concessionario è regolato
con contratto
di servizio, nel quale sono specificati,
tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di
professionalità degli addetti
nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività
o del servizio.
9. Il titolare dell’attività
può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui
al comma 3,
lettera a), anche con il conferimento
in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti
del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla
partecipazione da parte del titolare
dell’attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato
ovvero di cessazione, per qualunque
causa, dell’affidamento dell’attività o del servizio. I beni
conferiti in uso non sono soggetti
a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All’affidamento o alla concessione
di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in
uso del bene culturale oggetto
di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo,
in qualsiasi caso di cessazione
dell’affidamento o della concessione del servizio o dell’attività.
46?Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti
o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati
conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115, commi 9 e 10,
restano a tutti gli effetti assoggettati
al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero, che provvede
anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto
conferitario o concessionario dell’uso
dei beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi
della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi
di
assistenza culturale e di ospitalità
per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui
al comma 1:
a) il servizio editoriale e di
vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi
e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari
e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del
prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche,
di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita
e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi
inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i
servizi di informazione, di guida
e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di
ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e
manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1
possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di
vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi
è attuata nelle forme previste dall’articolo 115.
5. I canoni di concessione dei
servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di
studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università
e di altri soggetti pubblici e
privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente,
ricerche, studi ed altre attività
conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta
e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e
delle altre attività di
cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni
possono stipulare accordi per istituire,
a livello regionale o interregionale, centri permanenti di
studio e documentazione del patrimonio
culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per
l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri
enti
pubblici territoriali interessati
possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire
la fruizione del patrimonio culturale
da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti
al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della
cultura di cui all’articolo 101
possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al
47?sistema nazionale di istruzione,
apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la
predisposizione di materiali e
sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento
dei
docenti. I percorsi, i materiali
e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente
e
delle eventuali particolari esigenze
determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E’ sponsorizzazione di beni
culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di
soggetti privati alla progettazione
o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali,
ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo
di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto dell’attività dei
soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma
1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio,
dell’immagine, dell’attività
o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili
con il carattere artistico o storico,
l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare,
da stabilirsi con il contratto
di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione
sono altresì definite le modalità di erogazione del
contributo nonché le forme
del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell’iniziativa cui il contributo
si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono
stipulare, anche congiuntamente,
protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione
e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente
perseguano scopi di utilità
sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali,
al fine di
coordinare gli interventi di valorizzazione
sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire
l’equilibrato impiego delle risorse
finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può
concorrere, con proprie risorse
finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti
degli archivi e tutela della riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici
degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonché
di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili,
ad
eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere
riservato, ai sensi dell’articolo 125, relativi alla politica estera
o interna dello Stato, che diventano
consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati
sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo
la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei
a
rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
48?2. Anteriormente al decorso
dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai
sensi della disciplina sull’accesso
ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede
l’amministrazione che deteneva
il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma
1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà
privata depositati negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi
medesimi donati o venduti o lasciati
in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o
vendono o lasciano in eredità
o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilità di tutti
o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, così
come
quella generale stabilita dal comma
1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante
nei
confronti degli aventi causa dai
depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali,
ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici
degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell’interno, previo
parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la
commissione per le questioni inerenti
alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita
presso il Ministero dell’interno,
può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti
di
carattere riservato conservati
negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati
nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione
è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni
richiedente.
2. I documenti per i quali è
autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono
essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi
1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di
documenti di carattere riservato
conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonché
di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è
reso
dal soprintendente archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici
degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, lo Stato, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione
a scopi storici dei propri archivi
correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del
comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti
pubblici, è regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza
e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli
articoli 122 e 127 è effettuato
dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.
49?Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati
personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa
che
ne disciplina il trattamento, i
documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili
unitamente alla documentazione
relativa all’esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo,
può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano
di rilevante interesse pubblico,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza
o dell’identità personale dell’interessato.
3. La consultazione per scopi storici
dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche
alle disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi
privati
1. I privati proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti
dichiarati ai sensi dell’articolo
13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano
motivata richiesta tramite il soprintendente
archivistico, la consultazione dei documenti secondo
modalità concordate tra
i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello
studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione
i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi
dell’articolo 125. Possono essere
esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilità
ai sensi dell’articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati
per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si
applicano le disposizioni di cui
agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo
10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le
notifiche effettuate a norma delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui
all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo,
dette notifiche restano comunque
valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia
le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1
giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni
adottate e notificate a norma dell’articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
3. In presenza di elementi di fatto
sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non
valutati, il Ministero può
rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore
interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al
comma 2, al fine di verificare
la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei
beni medesimi alle disposizioni
di tutela.
4. Avverso il provvedimento di
rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione,
prodotta ai sensi del comma 3,
ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento
medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 16.
50?Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi
ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici,
monumenti nazionali, siti od aree
di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve
le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie,
impartite con legge 28 giugno 1871,
n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23
novembre 1891, n. 653 e legge 7
febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti
e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni
dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n.
1163 e 30 gennaio 1913, n. 363,
e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme
contenute in questa Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice
per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui
caratteri derivano dalla natura,
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione
del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni
pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche
cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le
attività di tutela, pianificazione,
recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di
gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono
gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori
del paesaggio anche nella prospettiva
dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere
la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche
intraprendono attività di
formazione e di educazione.
51?4. Il Ministero e le regioni
definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo
conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la
qualità del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in
ogni
regione con le medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela
e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi
di
cooperazione tra gli Stati derivanti
dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati
all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a
141;
b) le aree indicate all’articolo
142;
c) gli immobili e le aree comunque
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli
articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il
paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine
sottopongono a specifica normativa
d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero
territorio regionale, entrambi
di seguito denominati «piani paesaggistici».
2. Il piano paesaggistico definisce,
con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo 134, le
trasformazioni compatibili con
i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti
a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio,
anche in relazione alle prospettive
di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni
di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi,
non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per
la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili
che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico
e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate
come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico,
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
52?Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale è
istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle
lettere a) e b) e delle aree indicate
alle lettere c) e d) dell’articolo 136;
2. Della commissione fanno parte
di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio
ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio. I restanti membri,
in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti
con particolare e qualificata professionalità
ed esperienza nella tutela del paesaggio. La
commissione procede all’audizione
dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore
regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati,
la commissione indicata all’articolo
137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e gli uffici regionali
e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse
pubblico degli immobili e delle
aree di cui all’articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole
interesse pubblico. La proposta
è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali,
naturali, morfologiche ed estetiche
proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e
valore identitario del territorio
in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e
contiene le prescrizioni, le misure
ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica
disciplina di tutela e valorizzazione,
che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al
valore degli specifici ambiti paesaggistici
e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano
paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La proposta della commissione
per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili
ed aree, corredata dalla relativa
planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é
pubblicata per novanta giorni all’albo
pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa
pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione
nazionale e, ove istituiti, sui
siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali
nel
cui ambito ricadono gli immobili
o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi
all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della proposta
della commissione, i comuni, le
città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri
soggetti interessati possono presentare
osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire
un’inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti
di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati
alle lettere a) e b) dell’articolo
136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore
del bene, nonché alla città metropolitana o al comune
interessato.
53?5. La comunicazione di cui al
comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi
dell’immobile, la proposta formulata
dalla commissione, nonché l’indicazione dei conseguenti
obblighi a carico del proprietario,
possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il
proprietario, possessore o detentore
dell’immobile può presentare osservazioni alla regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse
pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della
proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto
conto dell’esito dell’eventuale
inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle
lettere c) e d) dell’articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle
lettere a) e b) dell’articolo 136
è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore,
depositato
presso il comune, nonché
trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale
è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione
e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei
comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda
alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta formulata ai sensi
dell’articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di
dichiarazione di notevole interesse
pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un
anno dalla predetta richiesta,
il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in
via
sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale,
ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita
dalla commissione provinciale,
effettua l’istruttoria ai fini della formulazione della proposta di
dichiarazione di notevole interesse
pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta
ai comuni interessati affinché provvedano agli adempimenti
indicati all’articolo 139, comma
1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all’articolo
139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni
presentate ai sensi dell’articolo 139, commi 3 e 6, e provvede
con decreto. Il decreto di dichiarazione
di notevole interesse pubblico è notificato, depositato,
trascritto e pubblicato nelle forme
previste dall’articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con
riferimento ai contenuti indicati
all’articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse
pubblico esistenti.
54?Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all’approvazione del piano
paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque
sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi
in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente
1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare
per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali
o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste
e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.
227;
h) le aree assegnate alle università
agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico
individuate alla data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Le disposizioni previste dal
comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre
1985:
a) erano delimitate negli strumenti
urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese
nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da
quelle indicate alla lettera a)
e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1
non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in
parte, siano ritenuti irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla regione competente.
Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure
previste dall’articolo 141, può
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la
disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo
157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche
naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità
dei
valori paesaggistici, il piano
ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio
paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli
di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun
ambito corrispondenti obiettivi
di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica
prevedono in particolare:
55?a) il mantenimento delle caratteristiche,
degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto
conto anche delle tipologie architettoniche,
nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di
valore riconosciuti e tali da non
diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e
delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi
o degradati, al fine di reintegrare
i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si
articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero territorio,
attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali,
estetiche e delle loro interrelazioni
e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione
del territorio attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti
di
programmazione, di pianificazione
e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti
paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni
generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso
negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per
la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate
per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica
degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi
di recupero e riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure
necessarie al corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del territorio nel
contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell’articolo
134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di
aree, diverse da quelle indicate
agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche
in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di
trasformazione del territorio,
individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è
consentita sulla base della verifica
del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico
ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le
quali il piano paesaggistico definisce
anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da
introdurre negli strumenti urbanistici
in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi
dell’articolo 145.
5. Il piano può altresì
individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo
142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli
interventi consentiti, in considerazione
del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della
opportunità di valutare
gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio
dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti
e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e
157, nelle quali, invece, la realizzazione
di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica
della conformità alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata
nell’ambito del procedimento inerente
al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa
disciplina, e non richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi di recupero e riqualificazione
non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni
previste dal comma 5, lettera b), è subordinata
all’approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo
145. Dalla medesima consegue la
modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli
articoli 157, 140 e 141, nonché
dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’articolo 142.
56?7. Il piano può subordinare
l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione
di
opere ed interventi ai sensi del
comma 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l’effettiva conformità
alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio
realizzate.
8. Il piano prevede comunque che
nelle aree di cui all’articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli
a campione sulle opere ed interventi
realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di
violazione delle previsioni vigenti
determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di
cui agli articoli 146, 147 e 159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua
anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione
e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti
di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare accordi per l’elaborazione
d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo è stabilito il
termine entro il quale è
completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro il quale
la
regione approva il piano. Qualora
all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il
provvedimento regionale, il piano
è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito
il
Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio.
11. L’accordo di cui al comma 10
stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione
periodica del piano, con particolare
riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli
140 e 141.
12. Qualora l’accordo di cui al
comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua
l’elaborazione congiunta del piano,
non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione
dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione
istituzionale, la partecipazione
dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela
degli interessi diffusi, individuate
ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie
forme di pubblicità.
2. Qualora dall’applicazione dell’articolo
143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti
degli atti e dei provvedimenti
di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative
disposizioni del piano paesaggistico
è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità
indicate all’articolo 140, commi
3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le
linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio,
con finalità di indirizzo
della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono
misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché
con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici
di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle città
metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti
sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme
di salvaguardia applicabili in
attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì
vincolanti per gli interventi settoriali.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel
piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua
approvazione, i comuni, le città
metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali
57?protette conformano e adeguano
gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle
previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative
che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale
salvaguardia dei valori paesaggistici
individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali
previsioni non sono oggetto di
indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento
di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento
medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti
a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei
provvedimenti elencati all’articolo
157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e
141, tutelati ai sensi dell’articolo
142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano
paesaggistico, non possono distruggerli,
né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno
l’obbligo di sottoporre alla regione
o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa
competenza i progetti delle opere
che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,
al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, d’intesa
con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la
documentazione necessaria alla
verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione
dell’intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli
elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di
compensazione necessari.
5. L’amministrazione competente,
nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la
conformità dell’intervento
alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto
ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri
di gestione dell’immobile o dell’area;
c) la coerenza con gli obiettivi
di qualità paesaggistica.
6. L’amministrazione, accertata
la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere
della commissione per il paesaggio,
entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza,
trasmette la proposta di autorizzazione,
corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla
competente soprintendenza, dandone
notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce
avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241. Qualora l’amministrazione
verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella
prevista al comma 3, chiede le
necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso
dalla data della richiesta fino
a quella di ricezione della documentazione. Qualora
l’amministrazione ritenga necessario
acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista
al comma 3, ovvero effettuare accertamenti,
il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della
richiesta fino a quella di ricezione
della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della
necessità di accertamenti
fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non
superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il
parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
ricezione della proposta di cui
al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del
parere, l’amministrazione assume
comunque le determinazioni in merito alla domanda di
autorizzazione.
58?8. L’autorizzazione è
rilasciata o negata dall’amministrazione competente entro il termine di
venti
giorni dalla ricezione del parere
della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della
concessione o degli altri titoli
legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati
in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine
indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere
l’autorizzazione alla regione,
che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine
di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore
o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la
competenza al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è
presentata alla competente soprintendenza.
10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso
di venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia,
senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso
del procedimento, nonché,
unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti,
alla
comunità montana e all’ente
parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al
vincolo;
c) non può essere rilasciata
in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,
degli interventi.
11. L’autorizzazione paesaggistica
è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale
o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e
da qualsiasi altro soggetto pubblico
o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se,
dopo la sua proposizione ovvero
in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non
avervi più interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere impugnate da chi sia legittimato
a ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche se
non abbia proposto il ricorso di
primo grado.
12. Presso ogni comune è
istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente
consultabile, in cui è indicata
la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo
oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in
difformità dal parere della
soprintendenza. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza,
ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo
155.
13. Le disposizioni dei precedenti
commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività
minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di
coltivazione di cave e torbiere.
Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell’ambiente
e della tutela del territorio ai
sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per
quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente
soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi
da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dall’articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali,
ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l’autorizzazione viene rilasciata
in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque
soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma
dell’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l’autorizzazione prescritta dal
comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all’articolo
26.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le
59?altre amministrazioni statali
interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta
e
preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall’entrata in
vigore del presente codice le regioni promuovono l’istituzione della
commissione per il paesaggio presso
gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia
di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione è composta
da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio.
3. La commissione esprime il parere
obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste
dagli articoli 146,147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono
stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione
del Ministero alle attività
della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’articolo
146, comma 7, è espresso
in quella sede secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma
restando
l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
143, comma 5, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4,
non è comunque richiesta
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e
dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti
l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato
dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività
ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g),
purché previsti ed autorizzati
in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall’avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e
141, ovvero dall’avvenuta comunicazione
prescritta dall’articolo 139, comma 4, la regione o il
Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori
senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il
bene;
b) ordinare, anche quando non sia
intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione
di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora
dichiarati di notevole interesse
pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta
giorni non sia stata effettuata
la pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione di
cui all’articolo 138 o della proposta
dell’organo ministeriale prevista all’articolo 141, ovvero non
sia stata ricevuta dagli interessati
la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 4.
60?3. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per
il quale la pianificazione paesaggistica
preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di
avere efficacia se entro il termine
di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati
le prescrizioni alle quali attenersi,
nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l’attuazione
della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai
commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della
sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici
che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli
articoli 138 e 141, o che non siano
stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e
dei quali sia stata ordinata la
sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all’articolo 150, comma 1, l’interessato
può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al
momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità
che
ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari
prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade
e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di
palificazione nell’ambito e in
vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero
in
prossimità degli immobili
indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà
di
prescrivere le distanze, le misure
e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in
debito conto l’utilità economica
delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni
protetti da questo Titolo. La medesima
facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa
consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico
elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 142,
comma 1, lettera m), la Regione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimità
dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari
se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente
individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito
e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare
cartelli o altri mezzi pubblicitari,
salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole
della amministrazione competente
individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione
o
della tipologia del mezzo pubblicitario
con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree
soggetti a tutela.
61?Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L’amministrazione competente
individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree
contemplate dalle lettere c) e
d) dell’articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore
rechi disturbo alla bellezza dell’insieme,
un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1
non si applica nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10,
comma 3, lettere a) e d), dichiarati
ai sensi dell’articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle
zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c),
o all’articolo 139, comma 1, lettera
m), l’amministrazione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei
proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l’amministrazione
provvede all’esecuzione d’ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui
beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal
Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza
alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
da parte delle amministrazioni
da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di
paesaggio. L’inottemperanza o la
persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta
l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione
e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani
paesaggistici
1. Entro quattro anni dall’entrata
in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno
redatto i piani previsti dall’articolo
149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la
conformità tra le disposizioni
dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e, in difetto,
provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, predispone
uno schema generale di convenzione con le regioni in cui
vengono stabilite le metodologie
e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione
degli immobili e delle aree oggetto
di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione
cartografica e le caratteristiche
atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono
stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d’intesa delle
attività volte alla verifica
e all’adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema
generale di convenzione di cui
al comma 2. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale sono
completate le attività,
nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato.
Qualora al completamento delle
attività non consegua il provvedimento regionale il piano è
approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall’adeguamento,
in applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva
una modificazione degli effetti
degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141,
l’entrata in vigore delle relative
disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all’espletamento
delle forme di pubblicità
indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.
62?5. Qualora l’accordo di cui
al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica
e l’adeguamento congiunti del piano,
non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8
dell’articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti
emessi ai sensi della normativa
previgente
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e
dell’articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse
pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite
in base alla legge 11 giugno 1922,
n. 776;
b) gli elenchi compilati ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento
della zone di interesse archeologico emessi ai sensi
dell’articolo 82, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
aggiunto dall’articolo 1 del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento
della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente
Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai
quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini
della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del
riconoscimento quali zone di interesse
archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite
disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano
in vigore, in quanto applicabili,
le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione
in via transitoria
1. Fino all’approvazione dei piani
paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156 ovvero ai sensi
dell’articolo 143, ed al conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo
145, l’amministrazione competente
al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 146,
comma 2, dà immediata comunicazione
alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione
prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti
eventualmente esperiti. La comunicazione
è inviata contestualmente agli interessati, per i quali
costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. L’amministrazione competente
può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati
dall’articolo 146, comma 5. L’autorizzazione
è rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla relativa
richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della
concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il
63?termine è sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6-bis del decreto
ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni
caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i
sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine
indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere
l’autorizzazione alla competente
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. L’istanza, corredata dalla documentazione
prescritta, è presentata
alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla
amministrazione competente. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il
termine è sospeso per una
sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di
entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo
1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data
anteriore al 6 settembre 1985,
l’autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può
essere concessa solo dopo l’approvazione
dei piani paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione
degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle
disposizioni del Capo III del Titolo
I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il
Ministero ordina al responsabile
l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre
ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio
del procedimento e il provvedimento
finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al
comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine
impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede
all’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle
forme previste dalla normativa
in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
4. Quando la reintegrazione non
sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato
una somma pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma,
fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall’obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
64?Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell’articolo
160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui
all’articolo 91, trasgredendo agli
obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o
altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 49 è punito
con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni
e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione
degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo
IV e della sezione I del Capo V,
il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal
territorio nazionale, il trasgressore
è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del
bene.
2. Se il fatto è imputabile
a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma
fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall’obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
4. La determinazione della commissione
è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni
e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti
dalle disposizioni del Titolo I
della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità
da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà
del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma
2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia
di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel
delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, chiunque
trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in
violazione delle disposizioni di
cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è
punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.
65?Articolo 166
Omessa restituzione di documenti
per l’esportazione
1. Chi, effettuata l’esportazione
di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea
ai sensi del regolamento CEE, non
rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento
(CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993,
attuativo del regolamento CEE,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino
o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli
obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il
trasgressore è tenuto, secondo
che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ritenga più opportuno nell’interesse
della protezione dei beni indicati nell’articolo 134, alla
rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore
importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è
determinata previa perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in
pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d’ufficio per mezzo del prefetto
e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto
dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di
salvaguardia, interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree
degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o
altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 153 è punito
con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
1. E’ punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
66?a) chiunque senza autorizzazione
demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di
qualunque genere sui beni culturali
indicati nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione
del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli
ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche
se non vi sia stata la dichiarazione
prevista dall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di
assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare
danni notevoli ai beni indicati
nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare,
nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal
comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di
sospensione dei lavori impartito
dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1. E’ punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque destina i beni culturali
indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico od artistico o pregiudizievole
per la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. E’ punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque omette di fissare al luogo
di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
culturali appartenenti ai soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il
detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza
dello spostamento di beni culturali,
dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza
affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni
di tutela indiretta
1. E’ punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell’articolo 45, comma 1.
2. L’inosservanza delle misure
cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma 4, è
punita ai sensi dell’articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1. E’ punito con la reclusione
fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta
autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e
56;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la
denuncia degli atti di trasferimento
della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale
soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della
cosa in pendenza del termine previsto
dall’articolo 61, comma 1.
67?Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all’estero
cose di interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, bibliografico,
documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo
11,
comma 1, lettere f), g) e h), senza
attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito
con la reclusione da uno a quattro
anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1
si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare
nel
territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita
o l’esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca
delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al
reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso
da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione
a fine di
commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai
sensi dell’articolo 30 del codice
penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche
archeologiche
1. E’ punito con l’arresto fino
ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche
o, in genere, opere per il ritrovamento di cose
indicate all’articolo 10 senza
concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le
cose indicate nell’articolo 10
rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni
culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni
culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi
dell’articolo 91 è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,
50.
2. La pena è della reclusione
da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è
commesso da chi abbia ottenuto
la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero
di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati
previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi
qualora il colpevole fornisca una
collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente
sottratti o trasferiti all’estero.
68?Articolo 178
Contraffazione di opere d’arte
1. E’ punito con la reclusione
da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro
3.099:
a) chiunque, al fine di trarne
profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura
o
grafica, ovvero un oggetto di antichità
o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso
nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione,
come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere
di pittura, scultura, grafica o
di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità,
autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b),
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni,
perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od
etichette o con qualsiasi altro
mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsità, come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o
riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio
di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l’interdizione
a norma dell’articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per
i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati
dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo
36,
comma 3, del codice penale.
4. E’ sempre ordinata la confisca
degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o
degli oggetti indicati nel comma
1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate è
vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell’articolo
178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o
altrimenti diffonde copie di opere
di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di
oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all’atto della esposizione o della
vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o,
quando ciò non sia possibile
per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto
della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai
restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l’opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti
amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall’autorità preposta alla
tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è
punito con le
pene previste dall’articolo 650
del codice penale.
69?Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici è
punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna
viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a
spese del condannato. Copia della
sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio
è stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni
ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 7, comma 1, del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito
dall’articolo 3 del decreto ministeriale
24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente
a coloro i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di
diploma di laurea statale ovvero
di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni
di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294
del 2000, come sostituito dall’articolo
3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui
all’articolo 7, comma 2, lettere
a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall’articolo 3
del decreto n. 420 del 2001, si
applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale
ultimo decreto, ancorché
non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di
restauro statale o regionale ivi
prevista fino all’anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo
103, comma 4. In caso di inadempienza,
il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli
articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono
soggetti a controllo preventivo
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
2. Dall’attuazione degli articoli
5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni
previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e
comunque da essa non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall’esercizio
da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34,
35
e 37 sono assunti nei limiti degli
stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
70?5. Le garanzie prestate dallo
Stato in attuazione dell’articolo 48, comma 5, sono elencate in
allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
13 della legge 5 agosto 1978, n.
468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette
al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non
possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto
legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in
vigore il giorno 1 maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089,
articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge
12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo
21, commi 1 e 3, e comma 2, nel
testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo,
rispettivamente, aggiunto e modificato
dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo
del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo
30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127,
limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato
dall’articolo 19, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352,
limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4
della legge 12 luglio 1999, n.
237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237,
limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172,
limitatamente all’articolo 7.
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma
1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi
più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o
sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte
integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti
dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da
quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su
qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle
categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale (1) e disegni fatti interamente
a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie
e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali
(1).
7. Opere originali dell’arte statuaria
o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell’originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi
negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi
le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione (1).
10. Libri aventi più di
cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate
aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti
elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia.
b) Collezioni aventi interesse
storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più
di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato
non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta
anni.
I beni culturali rientranti nelle
categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto
se il loro valore è pari
o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie
indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
72?2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative
ai valori deve essere accertato al momento della presentazione
della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta
anni e non appartenenti all’autore.
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