LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XIV
Del comodato
Art.1803 - Nozione - Il
comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per
un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art.1804 - Obbligazioni del comodatario
- Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con
la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene
che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa..
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il
consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante
può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento
del danno.
Art.1805 - Perimento della cosa
- Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito
a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo
salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo
più lungo a quello a lui consentito, è responsabile della
perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che
la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso
o l'avesse restituita a tempo debito.
Art.1806 - Stima - Se la cosa è
stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico
del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art.1807 - Deterioramento per effetto
dell'uso - Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui
è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde
del deterioramento.
Art.1808 - Spese per l'uso della cosa
e spese straordinarie - Il comodatario non ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e
urgenti.
Art.1809 - Restituzione - Il comodatario
è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto
o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità
del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario
abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art.1810 - Comodato senza determinazione
di durata - Se non è stato convenuto un termine nè questo
risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario
è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Art.1811 - Morte del comodatario
- In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione
della cosa.
Art.1812 - Danni al comodatario per
vizi della cosa - Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno
a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora,
conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. |