Bisogna subito precisare che trattandosi di "proprietà comune" anche i doveri per la gestione e la manutenzione devono essere comuni a tutti i proprietari. Pertanto esiste il metodo dei millesimi che ripartisce ogni spesa tra i valori dei signoli immobili. A nulla serve distinguere se un appartamento è usato, affittato o sgombero in quanto, ai sensi dell'art.1123 del Codice Civile, l'importante è che vi sia un proprietario (e naturalmente se esiste un bene ci sarà anche il suo padrone). L'argomento condominio è suddiviso in varie pagine alle quali si può accedere cliccando su ognuno dei temi seguenti. Qualora non trovi risposte adeguate al tuo problema puoi entrare nel Forum di discussione di questo sito (clicca nella barra del menu, in alto in questa pagina), oppure puoi richiedere una consulenza a pagamento tramite questo modulo. In quest'ultimo caso avrai la possibilità di interloquire con un tecnico del ramo, puoi approfondire la tua problematica anche con una replica: tutto via email in poco tempo.
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1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini
e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
L'amministratore ha inoltre facoltà di: 1. ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo
per la riscossione dei contributi di cui al n. 3) in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.);
L'amministratore può anche essere chiamato in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell’edificio e a lui sono notificati
i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso in cui non abbia dato senza indugio notizia all’assemblea della notifica di provvedimenti giudiziari o amministrativi, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. Sulla revoca dell’amministratore, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (art. 64 disp. att. c.c.). |
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