autorimesse testo coordinato - 14/01/03 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 della legge
13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge
26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge
18 luglio 1980, n. 406;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità
di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio
di autorimesse e simili;
Viste le norme elaborate dal
Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto l'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
DECRETA:
Sono approvate le norme di
sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e
simili, allegate al presente decreto.
Sono pertanto abrogate tutte
le norme attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 1° febbraio
1986
Il Ministro: SCALFARO
Allegato
Ai fini delle presenti norme
valgono le seguenti definizioni:
- ALTEZZA DEI PIANI: è
l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta
l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del
piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta, per i soffitti
a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è
la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
- AUTOFFICINA O OFFICINA DI
RIPARAZIONE AUTOVEICOLI: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione
e manutenzione di autoveicoli.
- AUTORIMESSA: area coperta
destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli
con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte
almeno su due lati.
- AUTOSALONE O SALONE DI ESPOSIZIONE
AUTOVEICOLI: area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
- AUTOSILO: volume destinato
al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo
di dispositivi meccanici.
- AUTOVEICOLO: veicolo o macchina
muniti di motore a combustione interna.
- BOX: volume delimitato da
strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore
a 40 m 2 .
- CAPACITÀ DI PARCAMENTO:
è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie
specifica di parcamento.
- PIANO DI RIFERIMENTO: piano
della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale
si accede.
- RAMPA: piano inclinato carrabile
destinato a superare dislivelli.
- RAMPA APERTA: è la
rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un
minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione
affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di
superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore
a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano
sulla stessa rampa.
- RAMPA A PROVA DI FUMO: rampa
in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano
mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata
di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio
scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
- SERVIZI ANNESSI: officine
di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio
e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania,
alloggio custode.
- SUPERFICIE SPECIFICA DI
PARCAMENTO: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.
1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per
oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità
delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e
di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione
e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti
con l'osservanza delle presenti norme.
1.1 Classificazione
1.1.0 Le autorimesse e simili
possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici
esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici
destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1 In base all'ubicazione
i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano
di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano
di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti
considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi
piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché
l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia
a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché
le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2 In relazione alla configurazione
delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite
di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale
di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti
stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3 In base alle caratteristiche
di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che
sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero
provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte
le altre.
1.1.4 In base alla organizzazione
degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0 Le presenti norme si
applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente
punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni
di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori
al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m 2 .
Per le autorimesse esistenti
o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore
alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a
costruire.
E' in facoltà del richiedente
applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero
di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno
di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano
le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle
di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero
massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita
dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del
diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza
delle norme di cui al punto 2.
AUTOVEICOLI
2.1 Autorimesse del tipo misto
con numero di veicoli non superiori a nove
- Le strutture portanti orizzontali
e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno
REI 60;
- le eventuali comunicazioni
ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio
nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene
a chiusura automatica;
sono comunque vietate le comunicazioni
con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- la superficie di aerazione
naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie
in pianta del locale;
- l'altezza del locale deve
essere non inferiore a 2 metri;
- l'eventuale suddivisione
interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI
30;
- ogni box deve avere aerazione
con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite
aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento
di chiusura del box.
2.2 Autorimesse del tipo isolato
con numero di autoveicoli non superiori a nove
- Le strutture verticali e
orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
- la superficie di aerazione
naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
- l'eventuale suddivisione
interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali
non combustibili;
- ogni box deve avere aerazione
con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta: l'aerazione può avvenire anche con
aperture sulla corsia di manovra;
- l'altezza del locale non
deve essere inferiore a 2 m.
2.3 Autorimesse miste o isolate
a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore
a nove.
Tali autorimesse devono essere
realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.
1 Da più
parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità
ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al
punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M.
1° febbraio 1986.
Al riguardo
si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92, non sono
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi
capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
Al punto 2 del
D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi
per le “Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore
a nove autoveicoli”; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le autorimesse
miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con
numero di box superiore a nove.
Dalle suddette
disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto,
purché ciascun box abbia
accesso diretto
da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0
del D.M. 1° febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto
92 del D.M. 16 febbraio 1982.
Le disposizioni
contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere
osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività,
fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14
del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.
2.4 Nelle autorimesse a box,
purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m 3 , è
consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di
non più di due autoveicoli.
3.0 Non è consentito
destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato
e il settimo fuori terra.
3.1 Isolamento
Ai fini dell'isolamento le
autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di
tipo non inferiore a REI 120. E' consentito che tali strutture siano di
tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto
fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad
uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico,
non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati
ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982.
3.2 Altezza dei piani
1 Chiarimento
fornito con Lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988.
L'altezza dei piani non può
essere inferiore a 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave.
2 Per autorimesse
private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1 0 interrato,
è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con
un minimo di 2,00 m, a condizione che:
a) l’autorimessa
sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione
prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie
in pianta dell’autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di
ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l’altezza
minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza
dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e
tubazioni a soffitto;
c) il percorso
massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a 30 m. Tale
lunghezza deve essere osservata
anche per le
autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2 0 capoverso.
Per gli autosilo è
consentita un'altezza di 1,8 m.
3.3 Superficie specifica di
parcamento
La superficie specifica di
parcamento non può essere inferiore a:
- 20 m 2 per autorimesse non
sorvegliate;
- 10 m 2 per autorimesse sorvegliate
e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché
di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m 3 è consentito
l'utilizzo di dispositivo di sollevamento per il ricovero di non più
di due autoveicoli.
3 Alcuni Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all’attenzione
di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di
motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse, in considerazione della
crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.
Come noto il
testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza
antincendi per la costruzione e
l’esercizio
di autorimesse e simili” cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando
in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.
Il nuovo Codice
della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega
uno stralcio, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori,
motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione
degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
Pertanto, tenuto
conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola
tecnica per le autorimesse,
approvata dal
CCTS per la p.i., prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica
di parcamento pari a 2,5 m 2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m
2 in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l’introduzione
di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori
nella misura di 1 a 4.
I Comandi provinciali
nel rilasciare i Certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la
capienza massima delle
autorimesse
facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996
per gli autoveicoli; un’apposita clausola
dovrà
specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori
per ogni autoveicoli in meno.
Si precisa,
infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche
ai fini dell’assoggettabilità delle
autorimesse
ai controlli di prevenzione incendi.
3.4 Fino a quando non saranno
state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi
previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate
le seguenti disposizioni:
3.4.1 Strutture dei locali
I locali destinati ad autorimessa
devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di
tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio
devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore
a REI 180.
Le strutture di separazione
con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24,
25, 51, 75, 76, 77,
2 Criteri per
la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2 del D.M. 1°
febbraio 1986 fissati dalla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del
29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate,
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all’approvazione
del progetto.
3 Chiarimento
interpretativo emanato con Lettera-Circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3
del 25 luglio 2000.
78, 79, 80, 82, 84, 85, 86,
87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono
essere almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo
isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione
possono essere non combustibili.
3.5 Comunicazioni
3.5.1 Le autorimesse e simili
non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività
di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2 Le autorimesse fino
a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di
altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di
tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
4 Sono pervenuti
nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente
dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità
di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti
termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35
kW.
Al riguardo,
su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, si chiarisce
che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986,
tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato
(compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono
comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione
sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE
120.
Le autorimesse private fino
a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici
di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche
piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta
autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali
destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato,
avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con
esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84,
86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta
autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso
filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali
destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78,
79 e 80.
3.5.3 Le autorimesse possono
comunicare attraverso filtri come definiti dal decreto ministeriale 30
novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76,
78, 79, 80 e 83.
3.5.4 Gli autosilo non possono
avere comunicazione con altri locali.
3.6 Sezionamenti
3.6.1 Compartimentazione
Le autorimesse devono essere
suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non
eccedente quelle indicate nella seguente tabella:
4 Chiarimento
fornito con Lettera-Circolare prot. n. P402 /4134 sott. 1 del 19 febbraio
1997.
Fuori terra
Sotterranee
Miste
Isolate
Miste
Isolate
Piano
Aperte Chiuse Aperte Chiuse
Aperte Chiuse Aperte
Chiuse
Terra
7500 5000 10000
7500
1
5500 3500
7500 5500
5000 2500
7000 3000
2
5500 3500
7500 5500
3500 2000
5500 2500
3
3500 2500
5500 3500
2000 1500
3500 2000
4
3500 2500
5500 3500
1500
2500 1500
5
2500
5000 2500
1500
2000 1500
6
2500
5000
1500
2000 1500
7
2000
4000
Un compartimento può
essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione
che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante
dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della
precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente
quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee
o più basso per
quelle fuori terra né
che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla
tabella.
Limitatamente alle autorimesse
situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo
e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi
in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo
interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono
sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse
fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate
possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento
automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre
protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione
fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno
REI 90; è consentito realizzare attraverso le pareti di suddivisione,
aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica
in caso di incendio.
3.6.2 I passaggi tra i piani
dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori,
devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non
combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI
120 provviste di autochiusura.
3.6.3 Le corsie di manovra
devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere
ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti
auto, ortogonali alla corsia.
5 Nel caso in
cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto,
è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza
non inferiore a 3,00 m a condizione che sia installata apposita segnaletica
che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei
cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e.
specchi parabolici).
3.7 Accessi
5 Criteri per
la concessione di deroghe in via generale al punto 3.6.3 del D.M. 1°
febbraio 1986 fissati dalla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del
29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate,
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all’approvazione
del progetto.
3.7.0 Ingressi
Gli ingressi alle autorimesse
devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private,
o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite
rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della
rampa coperta.
3.7.1 Per gli autosilo deve
essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale
di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche
costruttive dell'autosilo.
3.7.2 Rampe
Ogni compartimento deve essere
servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza
ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di
ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a
quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non
inferiore a 3 m.
6 Per autorimesse
oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di
ampiezza non inferiore a 3,00 m a
condizione che
venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla
rampa medesima a senso unico
alternato.
Diversi compartimenti, realizzati
anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica
coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché
le rampe siano aperte o a prova di fumo.
Le rampe non devono avere
pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul
filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso
di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
7 Nel caso di
autorimesse interrate, con capacità di parcamento non superiore
a 30 autoveicoli, è consentito che l’accesso
avvenga da montauto
alle seguenti condizioni:
- il locale
per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su
spazio scoperto; qualora non sia
garantito tale
requisito il locale ricevimento sia del tipo protetto con stesse caratteristiche
del vano montauto;
- il vano montauto
sia protetto rispetto all’area destinata a parcheggio con struttura di
separazione REI 90 e porte di
caratteristiche
non inferiori a RE 90;
- il sistema
del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l’alimentazione
di energia elettrica in caso di
mancanza di
energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l’alimentazione
di tutti gli impianti di
sicurezza;
- l’autorimessa
sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno
30 minuti;
- la movimentazione
degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto
all’esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo
e facilmente visibile, il regolamento
di utilizzazione
dell’impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l’area destinata
al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento
automatico del tipo a
pioggia (sprinkler).
3.8 Pavimenti
3.8.0 Pendenza
6 Criteri per
la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1°
febbraio 1986 fissati dalla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del
29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate,
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all’approvazione
del progetto.
7 Criteri per
la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1°
febbraio 1986 fissati dalla Lettera-Circolare
n. P1563/4108
sott. 28 del 29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le
condizioni riportate, i
Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all’approvazione del progetto.
I pavimenti devono avere pendenza
sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta
in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque
residue.
3.8.1 La pavimentazione deve
essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2 Spandimento di liquidi
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe
di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello
dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento
all'altro.
3.9 Ventilazione
3.9.0 Ventilazione naturale
Le autorimesse devono essere
munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate
nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace
ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e
dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una
uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere
distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca
non superiore a 40 m.
3.9.1 Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale
devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta
del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto
di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale
superficie - non inferiore a 0,003 m 2 per metro quadrato di
pavimento - deve essere completamente
priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione
deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee
la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se
utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della
ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale
o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise
in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale
aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno
o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di
superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2 Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale
deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse
sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello
riportato nella seguente tabella.
NUMERO AUTOVEICOLI NELLE AUTORIMESSE
SOTTERRANEE:
- primo piano 125
- secondo piano 100
- terzo piano 75
- oltre il terzo piano 50
Per le autorimesse fuori terra
di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto
di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiore
a 250.
3.9.3 Ventilazione meccanica.
Caratteristiche
La portata dell'impianto di
ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione
meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando
manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato
nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa
in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di
miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione
meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per ogni
piano o di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore a 0,2 m 2 per ogni
100 m 2 di superficie. I camini devono immettere nell'atmosfera a quota
superiore alla copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità
superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto
di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato
manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature
di rivelazione continua di miscele
infiammabili e di CO.
Il numero e l'ubicazione degli
indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente
in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere
e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro
numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere
inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento
dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in
funzione quando:
a) un solo indicatore rivela
valori istantanei delle concentrazioni di CO superiore a 100 p.p.m;
b) due indicatori simultaneamente
rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;
c) uno o più indicatori
rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti
il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi
numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione
di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4 Negli autosilo fuori
terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m 2 ogni 200
m 3 di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione
meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento
dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di
ogni piano, convogliata a
1,0 m oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di 10 m dai
camini stessi.
3.10 Misure per lo sfollamento
delle persone in caso di emergenza
3.10.0 Densità di affollamento
La densità di affollamento
va calcolata in base alla ricettività massima: ai fini del calcolo,
essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una
persona per ogni 10 m 2 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m
2 ) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m 2 di
superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m 2 ) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1 Capacità di
deflusso
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani
sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il
terzo fuori terra o interrato.
3.10.2 Vie di uscita
Le autorimesse devono essere
provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido
e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di
incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse internate
le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di
facile apertura dall'interno.
3.10.3 Dimensionamento delle
vie di uscita
Le vie di uscita devono essere
dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base
di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4 Larghezza delle vie
di uscita
La larghezza delle vie di
uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (l.2 m).
Nel caso di due o più
uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a
quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza
delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
La larghezza totale delle
uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza
delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.
3.10.5 Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica
o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili
con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da
impianto di spegnimento automatico.
3.10.6 Numero delle uscite
Il numero delle uscite non
deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in
punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo
piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a
30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita
anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai
fini dell'esodo.
3.10.7 Scale - Ascensori
Per le autorimesse situate
in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori
devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici
di altezza antincendi
inferiore a 32 m sono ammesse
scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8 L'autosilo deve essere
provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne
non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole
celle prevedendo passaggi
liberi, sul lato opposto dell'ingresso
macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.
4.1 Impianti di riscaldamento
Il riscaldamento delle autorimesse
può essere realizzato con:
- radiatori aerotermi alimentati
ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
- impianti ad aria calda:
è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è
destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
- generatori ad aria calda
a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno
dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli
di tipo Diesel.
5.1 Nei locali destinati ad
autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti
e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità
di quanto stabilito dalla legge l° marzo 1968, n. 186.
5.2 Le autorimesse di capacità
superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti
di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente
da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti
di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico
ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione
necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque
non inferiore a 5 lux.
6.1 Impianti idrici antincendio
6.1.0 Caratteristiche
Nelle autorimesse fuori terra
ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli
deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli
o frazione.
In quelle oltre il primo interrato,
di capacità superiore a trenta autoveicoli, deve essere installato
come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno
essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio
devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello,
con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun
montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere
derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante
UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo
interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto
piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette
da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1 Custodia degli idranti
La custodia deve essere installata
in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente,
deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0.35 m
e 0.55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso,
manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2 Tubazione flessibile
e lance
La tubazione flessibile deve
essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza
che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3 Tubazioni fisse La rete
idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti
protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi
sanitari.
6.1.4 Gli impianti devono
avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia,
nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una
portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno
2 bar. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata
considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50%
degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5 Alimentazione dell'impianto
L'impianto deve essere alimentato
normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere alimentato anche
da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio
idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche
di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere
sempre adottata qualora l'acquedotto
cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione
richiesta.
6.1.6 Collegamento dei mezzi
dei Vigili del fuoco.
L'impianto deve essere tenuto
costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei
mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente
accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7 Capacità della
riserva idrica
La riserva idrica deve avere
una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per
30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in
precedenza.
6.1.8 Gli impianti fissi di
spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con
alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione
di acqua/schiuma.
6.2 Mezzi di estinzione portatili
Deve essere prevista l'installazione
di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B"
e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli
per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento
autoveicoli, uno ogni dieci
autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori
devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben
visibile e di facile accesso.
7.1 Devono essere isolate
mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5
m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
7.2 Pavimenti
7.2.0 Pendenze
Per le autorimesse ubicate
sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto
3.8.0.
7.2.1 Pavimentazione
Per le autorimesse ubicate
sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccievoli
e impermeabili.
7.3 Misure per lo sfollamento
in caso emergenza
Le autorimesse ubicate sulle
terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori
a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri
in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
7.4 Impianti idrici antincendio
Per le autorimesse sulle terrazze
deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8.1 Generalità
E' consentito destinare parti
della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione
annesse;
b) stazione di lavaggio e
lubrificazione,
c) uffici, guardianie, alloggio
custode.
8.1.0 Officine di riparazione
Le officine di riparazione
annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa,
possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche
piene.
La superficie occupata dalle
officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della
superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono
essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori
terra.
Le officine di riparazione
annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze
infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di
verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle
seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al
piano terra;
b) devono essere separate
con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste
di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura
non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni
di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta
apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo
massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito
armadietto metallico.
8.1.1 Stazione di lavaggio
e lubrificazione
Le stazioni di lavaggio e
lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse.
I lubrificanti, in recipienti
chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m 3 , devono essere depositati
in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata
di 0,2 m.
8.1.2 Uffici - Guardiania
- Alloggi custode
E' consentita l'ubicazione
di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di
accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà
essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente
un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
Per gli autosaloni o saloni
di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero
di autoveicoli sia superiore a trenta.
10.1 Nell'autorimessa vietato:
a) usare fiamme libere salvo
quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili
o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o
prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli
con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2 Entro l'autorimessa è
proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3 Nelle autorimesse si
applicando le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 8 espressamente
finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4 Negli autosilo non è
consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere
consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna
in prossimità dell'ingresso.
10.5 I pavimenti devono essere
periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono
essere ispezionati e puliti.
10.6 Il parcamento di autoveicoli
alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è
consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
10.7 Al fine del mantenimento
dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà
essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale
qualificato.
Per le autorimesse esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981
è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa
di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per
la sua utilizzazione a senso unico.
Qualora per particolari ragioni
di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno
si riserva la facoltà di concedere deroghe (9) sempre che l'adozione
di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un
grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale
delle
presenti norme.
9 Il procedimento
di deroga è disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.
OGGETTO: Prototipi di autosilo
a funzionamento automatizzato - Procedure di approvazione.
Nel corso degli anni, successivamente
all'emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, sono state presentate a questo
Ministero, da parte di alcune società, richieste di approvazione
in deroga di protipi di autosili a funzionamento automatizzato per lo
stoccaggio dei veicoli mediante
sistema meccanizzato di movimentazione non rispondente completamente al
predetto decreto.
Tali protipi, previo esame
da parte della ex Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili
e successivamente da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per
la prevenzione incendi, sono stati approvati con la clausola che i progetti
esecutivi dovevano comunque essere approvati in deroga, ai fini antincendi,
secondo la procedura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n°
577.
Al fine di semplificare la
procedura per l'esame dei progetti di tali manufatti, su conforme parere
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si
dispone che i Comandi Provinciali procedano direttamente
all'approvazione dei suddetti
progetti acquisendo la seguente documentazione:
- relazione tecnica ed elaborati
grafici;
- attestazione di approvazione
del prototipo rilasciato da questo Ministero, su specifica richiesta della
società costruttrice dell'autosilo, che dovrà essere conforme
al modello allegato;
- dichiarazione della società
costruttrice attestante che l'autosilo verrà realizzato conformemente
al prototipo approvato.
E' fatta salva, comunque,
la competenza dei Comandi Provinciali ad imporre eventuali ulteriori prescrizioni
relative al contorno dettato in relazione a particolari situazioni dei
siti.
Alla Ditta _______________________
________________________________
________________________________
OGGETTO: Attestazione di approvazione
di prototipo di autosilo meccanizzato in deroga alla norma del Decreto
del
Ministro dell'Interno del
1° febbraio 1986.
Ditta: _____________________________________________________________
Modello: _____________________________________________________________
Tipo: _____________________________________________________________
VISTO il parere espresso dal
Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui
all'art. 10 del D.P.R. no 577 del 29 luglio 1982, nella riunione del 17
gennaio 1996, con il quale si è ritenuto, al fine di semplificare
le
procedure, che 1'approvazione
in deroga dell'installazione di autosili meccanizzati, i cui prototipi
sono stati approvati su conforme parere dell'ex Commissione Consultiva
per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili o dello stesso Comitato di cui
sopra, possa essere eseguita direttamente dai Comandi Provinciali del Vigili
del Fuoco;
VISTA 1'approvazione del prototipo
di autosilo meccanizzato di cui all'oggetto, rilasciata con nota del Ministero
dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi - Servizio Tecnico centrale - prot. n o
___________________________________
del __________________________;
VISTA la circolare n. 6 MI.SA.
(96) 6 del 19 febbraio 1996;
Al FINE di consentire ai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco 1'approvazione diretta dei progetti di
installazione dell'autosilo di cui all'oggetto;
SI ATTESTA
che gli elaborati grafico-illustrativi,
allegati alla presente e muniti del visto d'ufficio, sono conformi a quelli
approvati da questa Amministrazione con la citata nota prot. n o _____________________
del _______________________ .
FIRMATO
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
|
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