Bisogna subito precisare che trattandosi di "proprietà comune" anche i doveri per la gestione e la manutenzione devono essere comuni a tutti i proprietari. Pertanto esiste il metodo dei millesimi che ripartisce ogni spesa tra i valori dei signoli immobili. A nulla serve distinguere se un appartamento è usato, affittato o sgombero in quanto, ai sensi dell'art.1123 del Codice Civile, l'importante è che vi sia un proprietario (e naturalmente se esiste un bene ci sarà anche il suo padrone). L'argomento condominio è suddiviso in varie pagine alle quali si può accedere cliccando su ognuno dei temi seguenti. Qualora non trovi risposte adeguate al tuo problema puoi entrare nel Forum di discussione di questo sito (clicca nella barra del menu, in alto in questa pagina), oppure puoi richiedere una consulenza a pagamento tramite questo modulo. In quest'ultimo caso avrai la possibilità di interloquire con un tecnico del ramo, puoi approfondire la tua problematica anche con una replica: tutto via email in poco tempo.
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(fuori parentesi sono indicati il numero di condomini ed i millesimi di proprietà necessari in prima convocazione, tra parentesi sono indicati il numero dei condomini e dei millesimi necessari in seconda convocazione)
In ogni caso l'ascensore dovrà rispettare le dimensioni previste dal D.P.R. n. 236/89. L'art. 26, co. 5, della L. 9.1.1991, n. 10 prevede che per le innovazioni
relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in
base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide
a semplice maggioranza, derogando alle maggioranze qualificate richieste
invece dagli articoli 1120 e 1136 c.c.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa. È altresì legittimato a far valere la nullità di una delibera, il condomino che, pur avendo votato conformemente, dimostri di avere interesse a far valere la nullità, in quanto leso dalla delibera [cass. 3232/82 e 1511/97]. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. |
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