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Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999,
n. 162
(Pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10/06/1999)
Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché
della relativa licenza di esercizio
.Omissis.
Capo I
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai
componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato
IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli
ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di
persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari
o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente
all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante
una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale
e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone
e cose, o soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona
puo' entrarvi senza difficolta', e munita di comandi situati al suo interno
o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a
chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore
a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone
o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione,
della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione
europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente
di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione
e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura
CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione
tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza
negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri
oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione
tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi
e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli
derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi
di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del
componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria
manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o
elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura,
del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano,
delle difese del vano e di altri componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate
dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea
e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi
installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche
se accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione
di prototipi
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere,
esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio
non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non
conformita' dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita'
di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art.
4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente
regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato
II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere
incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo'
essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della
costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente
gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire
il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei
vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5.
Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede
uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si considera conforme
ai suddetti requisiti. Si considera altresi' conforme ai requisiti di cui
si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su
cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali,
che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali
la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme
armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se
le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito
dalla direttiva 83/189/CEE.
Art.
6. Procedura di valutazione della conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati
nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE
del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione
da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare
il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme
all'allegato V e applicare un sistema di garanziaqualita' conforme all'allegato
VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita'
completo conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato
II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX,
XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per dieci
anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato
e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di
qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui
all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto
all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita'
ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato
V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia
stato attuato un sistema di garanzia di qualita' conforme all'allegato
XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente
conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo
notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da un
controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme alle
norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso
ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto
all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto
fornisce al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle
prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinche' queste
operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita' recante
gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni
previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV),
conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione
dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e
gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta,
una copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto
di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi' che gli ascensori
o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di
queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti
di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate
dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive
applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il
componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente
di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea
non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi
devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente
di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore
o il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore
in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve,
altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato
IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di
sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed
il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti
di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non
limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore,
il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo
stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto
alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni
stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure
atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente
di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione
dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.
Art. 8.
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i
propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine
di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti
di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un componente
di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I
ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di sicurezza,
pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione,
rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente
la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento
motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso
e del termine entro cui e' possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa
la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4,
precisando se il provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo
4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma
1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti
di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario
di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi
di certificazione
1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo
6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma
6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi
dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli
organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli
altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni
dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere
un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda.
Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura
di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema
di qualita' sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del
fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo
stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione
del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione
e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attivita'
degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri
uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti
e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione
dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati
ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e
le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i
numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione,
ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli
organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale
e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa piu'
i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente
la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art.
10. Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato
tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura
dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a completare
quella gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del
presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente
tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e
ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori
e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art.
12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo
legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei
montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di
trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni
dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo
6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il
tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore
o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo
6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni
periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia
accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta
giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale
rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto,
per la parte modificata o sostituita nonche' per le altre parti interessate
alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui
al comma 1 al comune competente per territorio nonche' al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali
modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo
ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento
di responsabilita' civile, nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile
e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio
in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi
imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono
tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato,
nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla
verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria,
l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando
le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n.
61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali
o le aziende agricole, nonche', gli organismi di certificazione notificati
ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita' di
cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario,
nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e,
ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i
provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono
in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente
e se e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in
precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire
dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi
e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche periodiche
dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono
provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo,
direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso
il verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente ufficio
tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico
del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
Art. 14. Verifiche
straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il
competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data
della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria
e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario
o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle
cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti
da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata
notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il
fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, e' necessaria
una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti
di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono
a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni
statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli
ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento,
il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare
la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a
persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero
a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito
all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi
ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in
caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia
istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici,
idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle
serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a) a verificare
l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita'
e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le
funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto
elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui
all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la riparazione
e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta,
corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente
alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve
fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone,
tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione
degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere
annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche
periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve
contenere copia delle dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo
6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante
al competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione del competente
ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative
al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita'
del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel
caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti
indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art. 17. Divieti
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre,
vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi,
alla persone con abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori
di dodici anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne
minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi
di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella
A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui all'articolo
6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione,
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli
sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 19. Norme
finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999,
e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi
alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati
e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza
di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
nonche' gli impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi
in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono
al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato,
ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata
di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi
di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario
o del suo legale rappresentante all'organismo gia' competente per il collaudo
di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo
60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8
marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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