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Decreto del 12 Novembre 1998
(Pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04/12/1998)
Comunicazioni degli amministratori di condominio
all'anagrafe tributaria
Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate.
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, come modificato dalI'art. 21, comma 14, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di condominio negli edifici
devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni
e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi
fornitori e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998,
n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, fra l'altro, di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti
che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di
cui
agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
nel citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
Decreta:
Articolo 1
1. L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare
annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici
(cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la
denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome,
la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione
sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché
l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno
solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli
acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. *
2. Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica
e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato
il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla
lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti
effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.
Articolo 2
1) Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni
di cui all'articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione
dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 12 Novembre 1998.
Il Direttore Generale: ROMANO |
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