Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo'
essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio
separato.
Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta
dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e' disposto
dall'autorita'
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art.
62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle
cose indicate dall' art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art.
1136 del codice stesso.
Art.
63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d'
ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta
per un semestre, I'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene
I'autorizzazione, puo' sospendere al condominio moroso I' utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato
Art.
64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
Art.
65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio
puo' richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell' art.
80
del codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare I'assemblea dei
condomini
per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art.
66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, puo' essere convocata in via
straordinaria
dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e'
fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria puo' essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art.
67
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprieta'
indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in
mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all' ordinaria
amministrazione
e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il
diritto
di voto spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art.
68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice,
il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante
in proprieta' esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun
piano
o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art.
69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino,
nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale
o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72
d.a.c.c.)
Art.
70
Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito,
a titolo di sanzione, il pagamento di una certa somma. La somma e'
devoluta
al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art.
71
Il registro indicato dal quarto comma dell' art. 1129
e del terzo comma
dell'art. 1138 del codice e' tenuto presso I' associazione
professionale
(1) dei proprietari di fabbricati.
(1) elimimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n.
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