Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Revisione del nuovo codice della strada
(Legge 22 marzo 2001, n. 85)
Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che delega il Governo a legiferare in merito alla revisione del Codice della Strada. Vengono elencati tutti i principi ed i criteri direttivi della nuova norma. 
A lato sono si elencano altre pagine inerenti la materia ed altre leggi relative al codice della strada.
Altre pagine inerenti sul sito: 
 villini 
 restauro 
 urbanistica 
 impianti sportivi 
 parliamo di ristrutturazioni 
 parliamo di piste ciclabili 
 scheda DIA (denuncia di inizio attività) 
 Codice della Strada (titolo I) 
 Codice della Strada (titolo II) 
 Codice della Strada (titolo III) 
 Codice della Strada (titolo IV) 
 Codice della Strada (titolo V) 
 Codice della Strada (titolo VI) 
 Codice della Strada (titolo VII) 
 Decreto n.557/1999 (regolamento per le piste ciclabili) 
Legge n.241/2003 (modifiche ed integrazioni al codice della strada) 
 software GRAVITAZ (elaborazioni urbanistiche) 
 software MODASP (modelli logici aspaziali) 
 software VALQUA (come scegliere tra più tipologie) 
 trova un libro sul tema 
 esamina le opportunità 
 chiedi una consulenza 
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 22 marzo 2001, n. 85
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)
 
"Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada" 

Art. 1. 

(Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2. 

    2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio. 

Art. 2. 

(Princìpi e criteri direttivi) 

    1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonchè con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia; 

        b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze; 
        c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonchè dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonchè, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione; 
        d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; 
        e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto; 
        f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri: 
            1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale; 
            2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l’obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonchè la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonchè di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d’acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra; 
            3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale; 
            4) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all’effettivo utilizzo; 
            5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell’acqua; 

        g) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l’individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell’assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico; 

        h) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri: 
            1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli; 
            2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap; 
            3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto; 
            4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale; 
            5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell’inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico; 
            6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l’equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela dell’ambiente; 
            7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico; 

        i) stabilire l’obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati; 

        l) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto; 
        m) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all’utenza; 
        n) rendere effettivo l’obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all’articolo 225 del nuovo codice della strada; 
        o) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonchè ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico; 
        p) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l’estensione a 100 Km; 
        q) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all’installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale; 
        r) disciplinare l’adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell’inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l’inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci; 
        s) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonchè alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km l’ora; 
        t) contemplare uno specifico reato per chiunque promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell’arresto da uno a otto mesi e dell’ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonchè la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida; 
        u) prevedere l’obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi; 
        v) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera u) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo; prevedere altresì, fermo restando quanto previsto ai numeri 1) e 2) della lettera u), che l’introduzione dell’obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni; 
        z) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d’uso. In particolare, nell’ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonchè le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio; 
        aa) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria; 
        bb) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per l’omologazione, nonchè agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli; 
        cc) regolamentare l’uso delle motoslitte, prevedendo l’obbligo del contrassegno identificativo, dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonchè del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di cui alla lettera iii); 
        dd) prevedere che i pattini a rotelle, nonchè le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta; 
        ee) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonchè la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica; 
        ff) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi; 
        gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonchè per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l’obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera; 
        hh) aggiornare e rivedere le norme per l’ammissione, l’immatricolazione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonchè per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonchè prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell’uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà; 
        ii) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli; prevedere l’estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi; 
        ll) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida di categoria B, C e D, anche speciali, l’obbligo di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile, anche in ore notturne; nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità dell’errore; 
        mm) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; 
        nn) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana; 
        oo) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di: 
            1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali; 
            2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali; 
            3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test; 
            4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale; 

        pp) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti; 

        qq) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri: 
            1) la validità delle patenti di guida indicate nell’articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall’articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. I punteggi sono annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l’attuale formulazione dell’articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice; 
            2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire sei punti. L’attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente; 
        rr) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell’Unione europea; 
        ss) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
        tt) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell’autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega; 
        uu) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente; 
        vv) prevedere, ai fini della tutela della salute, l’obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell’autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonchè l’obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l’espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 116 del nuovo codice della strada; 
        zz) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l’obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l’obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all’atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l’esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l’idoneità al conseguimento del documento sopraindicato; 
        aaa) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonchè l’introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria; 
        bbb) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonchè le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell’interno; 
        ccc) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e di ridurre l’incidentalità, anche prevedendo l’obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; 
        ddd) introdurre l’obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione; 
        eee) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l’immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazione uno dei quali sia quello elettrico; 
        fff) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l’esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l’esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione; 
        ggg) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente; 
        hhh) stabilire il divieto di collocare all’interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati; 
        iii) stabilire che: 
            1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri; 
            2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli; 
            3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale; 
            4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo; 
            5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell’operatore responsabile della gestione dei corsi; 
            6) i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
            7) al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all’assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l’attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate dall’articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 

        lll) istituire, ferma restando l’attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, presso il quale vengano comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate; 

        mmm) aggiornare la disciplina della targatura, prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferma restando l’attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate, determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe; 
        nnn) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell’Unione europea; 
        ooo) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione; 
        ppp) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o stranieri, di cui all’articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo; 
        qqq) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe; 
        rrr) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centi abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice della strada, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; 
        sss) prevedere, all’articolo 23, comma 13-ter, del nuovo codice della strada, la soppressione delle parole: «, di insegne di esercizio»; 
        ttt) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade. 

Art. 3. 

(Modifica all’articolo 119 del nuovo codice della strada) 

    1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono inserite le seguenti: «nell’area della diabetologia e malattie del ricambio». 

Art. 4. 

(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) 

    1. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. 

Art. 5. 

(Parere parlamentare) 

    1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 

    2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. 
    3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. 

Art. 6. 

(Disposizioni integrative e correttive) 

    1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 5. 

Art. 7. 

(Disposizioni finanziarie) 

    1. Dall’attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.