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Legge 22 marzo 2001, n. 85
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)
"Delega al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada"
Art. 1.
(Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive
del nuovo codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei
lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli
altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo
4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione
vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione
stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi
di cui all’articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad
adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo
le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per integrare,
coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme
legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di
carattere transitorio.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno
essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di
riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare, nonchè di fluidità della circolazione anche mediante
utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare
il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme
comunitarie comunque rilevanti in materia, nonchè con le norme derivanti
dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia;
b) semplificare e snellire
le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;
c) disciplinare in forma
più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o
concessionari delle strade, nonchè dei soggetti delegati per la
regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso
di inerzia o di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale
o delle province autonome, nonchè, solo per esigenze di carattere
sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di
grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni
ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della
giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di
ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo
di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti
di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto;
f) rivedere la disciplina
della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi,
delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione
del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con
almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia
di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade
di collegamento aperte al traffico locale;
2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
l’obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane
di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e
nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l’obbligo
di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente
pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la
presenza di nebbia, nonchè la progressiva generale introduzione
di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti
e sui cavalcavia, nonchè di guard rail idonei a garantire maggiore
sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi
d’acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi
o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più
a destra;
3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite
aree di sosta destinate al traffico commerciale;
4) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche
o private in relazione all’effettivo utilizzo;
5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano
conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità,
piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell’acqua;
g) ai soli fini della sicurezza
e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l’individuazione
dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, sia attribuita,
in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i
quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni
dell’assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico;
h) aggiornare gli strumenti
di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità
per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell’inquinamento atmosferico
e acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone
sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l’equilibrio
tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela
dell’ambiente;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico
pedonale e ciclistico;
i) stabilire l’obbligo, per
i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano
del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la
sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri
abitati;
l) armonizzare la normativa
inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa
agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;
m) prevedere che le notizie
e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli
enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano
rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace,
completa e tempestiva informazione all’utenza;
n) rendere effettivo l’obbligo,
per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade,
di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui
all’articolo 225 del nuovo codice della strada;
o) rivedere la disciplina
del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della
sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità
della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi
dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade,
devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro
miglioramento, nonchè ad interventi per migliorare la mobilità
urbana e ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico;
p) elevare, ai fini della
circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana,
fissandone l’estensione a 100 Km;
q) semplificare le procedure
per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano
del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con
particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità
nei centri abitati e all’installazione di dispositivi rallentatori di velocità
e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia
ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello
nazionale;
r) disciplinare l’adozione
di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell’inquinamento
da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere
l’inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre
appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati
al trasporto delle merci;
s) rivedere la disciplina
della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche
e alla classificazione delle strade, nonchè alle modalità
di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo,
in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti,
i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi
categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20
Km l’ora;
t) contemplare uno specifico
reato per chiunque promuove od organizza corse in gara o competizioni in
velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed
extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa,
prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell’arresto da
uno a otto mesi e dell’ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonchè
la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro
della patente di guida;
u) prevedere l’obbligo di
introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli,
in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio
in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere
dal 1º luglio 2002; 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore
in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio
2002; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima
prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali
che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere
catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui
il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza
o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi
di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa comunitaria
vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;
v) prevedere che la mancata
installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera u)
siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata
installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche
del veicolo; prevedere altresì, fermo restando quanto previsto ai
numeri 1) e 2) della lettera u), che l’introduzione dell’obbligo di installazione
dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;
z) rivedere il sistema di
classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive
ed alla destinazione d’uso. In particolare, nell’ambito di quelli qualificati
atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata
assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonchè le tavole a
spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
aa) prevedere, in materia
di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15
metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in
metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria;
bb) snellire e adeguare
allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche
costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per
l’omologazione, nonchè agli accertamenti dei requisiti di idoneità
alla circolazione dei veicoli;
cc) regolamentare l’uso
delle motoslitte, prevedendo l’obbligo del contrassegno identificativo,
dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonchè
del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla
conduzione di cui alla lettera iii);
dd) prevedere che i pattini
a rotelle, nonchè le tavole a spinta, possano circolare nelle piste
ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico,
con l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per
la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati,
sono stabilite apposite norme di condotta;
ee) rivedere le categorie
dei veicoli e dei rimorchi, nonchè la disciplina delle macchine
agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità
di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione
tipologica;
ff) rivedere la disciplina
relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni
di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche
divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e prevedendo
in ogni caso idonei percorsi alternativi;
gg) prevedere per gli autoveicoli,
i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonchè
per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale,
l’obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del
mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche
tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;
hh) aggiornare e rivedere
le norme per l’ammissione, l’immatricolazione e la cessazione della circolazione
dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio
e in uso di terzi nonchè per la disciplina, ai fini della circolazione,
della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e
per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonchè
prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità
dell’uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà;
ii) aggiornare le norme
per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione
per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo
la periodicità e le modalità dei controlli; prevedere l’estensione
ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina
delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando
al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici
decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;
ll) rivedere la disciplina
della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e
degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure
e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela
degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale
e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare
e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più
sicura; prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti
di guida di categoria B, C e D, anche speciali, l’obbligo di effettuare
esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana
assimilabile, anche in ore notturne; nel sistema di esame a questionario
prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una
diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità
dell’errore;
mm) prevedere che, nel caso
di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione
consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo
la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7
dell’articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
nn) prevedere idonee misure
alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa
scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
oo) ampliare le competenze
del Comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del nuovo codice
della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida
delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare
alle commissioni mediche locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche
locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida
dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale
valutazione con prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi
e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente
di categoria B speciale;
pp) prevedere che gli attraversamenti
pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente
anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati
con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni
medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori
di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
qq) introdurre la patente
a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate nell’articolo 116
del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità
fissati dall’articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata
alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All’atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene
attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma
1, della presente legge. I punteggi sono annotati nell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice
della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo
con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione
della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali
fa rinvio l’attuale formulazione dell’articolo 129, comma 1, del nuovo
codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate
nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale
formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada,
è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione,
comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di
una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale formulazione del medesimo
articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla
seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti.
La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V
comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione
al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni
che comportano perdita di punteggio, l’organo da cui dipende l’agente accertatore,
entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve
darne notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via
telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti
dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti
terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno
definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione
e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati
o dalle autoscuole, consentirà di acquisire sei punti. L’attestato
di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all’ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio,
per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato
articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio
determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.
Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della
patente comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a
quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un
punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente.
Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla
guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;
rr) prevedere la sanzione
del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a
3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo
codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al
pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia,
reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno
Stato dell’Unione europea;
ss) rivedere la disciplina
del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente
di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento
ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione
e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il
conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato
di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni
di alterazione fisica o psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope;
tt) rivedere la disciplina
della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati
anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli
in presenza del titolare dell’autorizzazione, di un suo dipendente munito
di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale
con il titolare dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato
da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
uu) rivedere la disciplina
delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il
divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non
della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
vv) prevedere, ai fini della
tutela della salute, l’obbligo da parte delle strutture sanitarie di base
e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell’ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell’autorità
preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcolemico
e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti e sui
pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
nonchè l’obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale
della sicurezza stradale, e disponendo altresì l’espressa abrogazione
del primo e del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 116 del nuovo
codice della strada;
zz) prevedere, nei limiti
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i
responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia
presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito
trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l’obbligo di comunicazione
agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi
di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione,
prevedere l’obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida.
La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione
medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell’unità
riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente, il quale
effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su
apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno
specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del
certificato anamnestico, il quale, all’atto del rilascio e del rinnovo
della patente di guida, attesti l’esistenza di qualsiasi condizione clinica
atta a compromettere l’idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;
aaa) prevedere la semplificazione
e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonchè l’introduzione
di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione
di tutta la documentazione originaria;
bbb) prevedere che, per
le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia
stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio,
una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita
abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti
i requisiti e le modalità per l’abilitazione delle persone autorizzate
ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta, nonchè le relative modalità
di svolgimento. L’abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero
dell’interno;
ccc) definire misure contro
la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli,
aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere
la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare
la tutela dell’ambiente e di ridurre l’incidentalità, anche prevedendo
l’obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione,
in ottemperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli
a motore a due o a tre ruote;
ddd) introdurre l’obbligo
per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del
proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
eee) prevedere facilitazioni
ed agevolazioni fiscali per l’immatricolazione dei veicoli a due, tre o
quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazione
uno dei quali sia quello elettrico;
fff) prevedere che le esercitazioni
di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia
già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità
alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l’esame
teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l’esercitazione
sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e
per l’innesto a frizione;
ggg) prevedere la possibilità
di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità
del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità
definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada ed alla maggiore età del conducente;
hhh) stabilire il divieto
di collocare all’interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone
oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente
fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;
iii) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito
la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza
avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato
dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente
di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del
certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire
a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali
di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero
1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle
autoscuole, all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica
e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera
ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano
con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico,
alla presenza dell’operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di
intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome,
dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di
collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche
e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.
Le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative
prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della
pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
7) al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento
dell’educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all’assolvimento
del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato
di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione. Resta inalterata l’attribuzione del 15 per cento degli
stessi proventi stabilita dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio
1999, n. 144, per le finalità già indicate dall’articolo
208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
lll) istituire, ferma restando
l’attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori,
compresi i quadricicli, presso il quale vengano comunicati ed abbinati
il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate;
mmm) aggiornare la disciplina
della targatura, prevedendo, con opportune modalità, la possibilità
di ottenere a titolo oneroso, ferma restando l’attuale sequenza alfanumerica,
targhe personalizzate, determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione
e distribuzione delle stesse targhe;
nnn) rivedere la normativa
relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli
adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli
altri Stati dell’Unione europea;
ooo) prevedere che il termine
per la notifica della contestazione, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo
trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente
alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino
dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti
responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
ppp) escludere dalla disciplina
prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti
a cittadini italiani residenti all’estero o stranieri, di cui all’articolo
134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca
del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora
sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al
sequestro del veicolo;
qqq) ridefinire la responsabilità
degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e
degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione
dei muri di sostegno e delle ripe;
rrr) prevedere che per le
pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di carburanti
esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali
fuori dei centi abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del nuovo
codice della strada, ma all’interno delle zone previste come edificabili
o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone
siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano
le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le
disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti;
sss) prevedere, all’articolo
23, comma 13-ter, del nuovo codice della strada, la soppressione delle
parole: «, di insegne di esercizio»;
ttt) prevedere forme di
responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o
gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati
dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse
strade o autostrade.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 119 del nuovo codice della strada)
1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici
specialisti» sono inserite le seguenti: «nell’area della diabetologia
e malattie del ricambio».
Art. 4.
(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada)
1. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Parere parlamentare)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica,
per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere
entro quarantacinque giorni dall’assegnazione, indicando specificatamente
le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai
criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque
giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere,
con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il
parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso
entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
Art. 6.
(Disposizioni integrative e correttive)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 e previo
parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 5.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge, fatta eccezione
per quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
2, comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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