Titolo Secondo - Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed
aree pubbliche
Art.13
Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un
anno
dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione
di cui
all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione,
il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi
ad
eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere
improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per
la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto
dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.
Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti
di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico
concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di
cui al comma 1,
le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in
base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo
2,
comma 2.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi
enti
proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze
secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro
dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici
e
il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere
compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze
della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni
del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale
riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di
cui
all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché
comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì
che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel
presente articolo e nei relativi decreti.
Art.14
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal
concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art.15 Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo
per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
lire 60.600 a lire 242.400.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d)
, e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire 36.360 a lire 145.440.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.16
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni
di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade
vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina
per le aree
fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili
o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893
del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area
di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal
punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal
segmento
congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto
da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.17
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita
a qualsiasi tipo
di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando
le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della
curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.18
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine
stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate
nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce
di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite
nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito
dal
segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario,
la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto
da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare
o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.19
Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a
segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili,
di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti
che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità
della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni
di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli
enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000
a
lire 4.848.000.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.20
Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni
tipo di occupazione della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati,
con veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi
da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché
in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni,
di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale
ovvero
quando esistono particolari caratteristiche geometriche della strada,
i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data
di entrata
in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi
in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto
la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di
rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.21
Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità
di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità
ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto
ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione
del traffico, nonché
le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a
carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.22 Accessi
e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada
non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla
strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni gi esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui
al
presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente
proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, né le caratteristiche plano altimetriche della sede
stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi
nel rispetto
delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali
a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,
nei casi di
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi
stessi e ogni qualvolta le
caratteristiche plano altimetriche nel tratto stradale interessato
dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità
per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione
per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di
particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli
diversi e strade parallele, anche
se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione
delle opere
stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del
traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi
lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché
lungo le
corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma
o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire
242.400 a lire 969.600. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore
della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se
le
opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali
reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle
strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono
ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia,
ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque,
impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché
le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle
isole di traffico delle Intersezioni canalizzate è vietata la
posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti
a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o
di luoghi
di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli
e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione
da parte
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo
il
preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie,
quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni
del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le Fasce di
pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed
F),
per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno
la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità
nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario
e
sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli
indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli
sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto
con le
norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità
fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme
stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico
interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari
periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre,
a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni
stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere
tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la
rimozione importa la necessita di entrare nel fondo altrui, la rimozione
non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata
dall'ente proprietario della strada al terzo.
Art.24 Pertinenze
delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante
della strada o ineriscono permanentemente alla ¡sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio,
le
aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati
dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo
al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio
sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente
proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione
o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio
e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario
in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo
26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di
cui al
comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni
violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione
successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art.25
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
Pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche
e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono,
per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e
la loro
manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade,
garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od
intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista
dal
comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.26
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori
pubblici o
al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono
di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il
rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative Pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a
servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
Pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono
autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili
altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti
il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente
proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto
con il
Ministro della difesa.
Art.27
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni
di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali,
sono
presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade
in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con
il
proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni
di concessione non consentono al concessionario di adottare il
relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della
strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo
e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente
titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei
terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti
dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e
le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere
gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o
modificarli in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito
termine
per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
Pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada
in
annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico
risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio
che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative Pertinenze per le quali
siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo
dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio
o
copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta
dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo .
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,
la
sospensione definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a
sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.28
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di
servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile
o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi
che
interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni
e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando
si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i
casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è
a
carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità
per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di
ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto
a risarcire i
danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni.
Art.29 Piantagioni
e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare
i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità
dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie
di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a
lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.30
Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative Pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità,
il prefetto,
sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati
e
dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida,
non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente
ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a
sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi
stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle
strade od
autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del
Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.,
per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del
presidente
della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere
e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di
nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada,
fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di
manutenzione
e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei
fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
Art.31 Manutenzione
delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade,
sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di
sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro
delle Pertinenze e della ¡sede stradale in modo da prevenire
la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove
occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a
lire 969.600.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione
la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.32 Condotta
delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni
non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo
di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio
e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere
le
altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano
o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare
ai
danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali
opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute
nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che
le acque non cadano sulla ¡sede stradale né comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo
stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità
di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
Art.33
Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure
di carattere
tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla ¡sede
stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di
questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano
titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione,
essere
eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario
della
strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata.
Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località
soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità
di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari
o utenti
delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione
dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è
a carico
dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari,
possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero
manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a
lire 969.600.
Art.34
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del
50 per
cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma
1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Se non è stato corrisposto
l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 24 gennaio
1978, n. 27 , e successive modificazioni, a carico del proprietario.
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica
stradale
Art.35 Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare,
in
ordine alle quali è competente il comando militare territoriale.
Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono
attenersi
gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi
e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice
alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare
con propri
decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'articolo
44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici
assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni
di cui
ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del
Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono
svolte con
autonomia funzionale ed operativa.
Art.36
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico veicolare
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino,
anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco
dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato,
a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, entro il termine di cui al comma 1, all'adozione
di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con
gli altri
enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può
prevedere, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che alla
redazione del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate
all'articolo 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana.
4. I piani del traffico veicolare urbano sono finalizzati ad ottenere
il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale,
la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché
di
verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale
che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni
di
cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei
lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto
dall'articolo 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto
il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione
di cui
al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto
delle direttive emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane,
sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del
traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire
la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità
indicate dall'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142
, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate.
8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per
titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca
scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui
al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione
dei piani di
traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo
stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
Art.37
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei
casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine
del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli
enti
proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti
le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali
che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai
posti di
pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e
la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro
dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art.38 Segnaletica
stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note
a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità
con le altre regole
di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle
date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli
agenti di cui all'articolo 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a
quanto
disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare
le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati
alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità
pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali,
i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione,
il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni,
colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche
di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le
figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione
del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada.
I
segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo
o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro
dei lavori
pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera
e
deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è
stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è
previsto dal
regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità
delle
intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata
aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono
essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di
uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare,
con
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate
dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire
l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua
sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono
agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano
uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori
pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza
nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro
dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada
le
spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni
del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art.39 Segnali
verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano
la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento
prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni
cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;
si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei
veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano
le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il
comma 13 dell'articolo 38.
Art.40 Segnali
orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra
di
quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di fermarsi e dare precedenza o il segnale
di passaggio a livello ovvero un segnale manuale del personale che espleta
servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per
rispettare il segnale dare precedenza.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni,
i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali,
nonché
le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate;
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente
affiancata
una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai
veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli
che
debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una
striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il
cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei
veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote;
a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento
o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
Art.41 Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma
circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato
è
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai
veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato
di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato
di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo
giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero.
I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale
e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di
sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che
si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2,
ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa
a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia,
con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo
sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici,
previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal
regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale
ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area
di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare
prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre
la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non
possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al
comma
11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni
di
sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente
l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i
veicoli
non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare
le
indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista
ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano
il
passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa
a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei
veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente
ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a
forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli
di arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche per
corsie
reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità
e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare
di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il
conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di
usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre
direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro,
le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche
efficienti egli deve tenere conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori
e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego
e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate.
Art.42 Segnali
complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati
ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità
di
impiego e di apposizione.
Art.43
Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale
ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione, arresto per tutti
gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado
di
fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è
fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che
abbiano gi
impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano:
arresto per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,
provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle
braccia
e per contro via libera per coloro che percorrono la direzione indicata
dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare
il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente arresto
per
tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui
e via libera per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare
la marcia dei
veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli,
nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti,
anche se in
contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi
per
rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro
ordini,
anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art.44 Passaggi
a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa,
posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in
tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo
di
segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori
qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili
direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre,
i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente
che entra in funzione per avvertire in tempo utile della
chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione
acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che
la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso
unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in
entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello,
le
caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei
cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle
per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere
di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità.
Art.45
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale
non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal
regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché
la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello
prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese
o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica,
di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un
termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di
collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti
e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione
con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione
della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di
cui
all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero
dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione,
la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione
e
quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme
di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che
esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici
centrali
o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici,
a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera
dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove
occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente
e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano
conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente
deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che
possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale.
Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente
proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.
Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento
con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature
e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico,
nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la
loro
fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione
da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità
e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate
altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale
di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione
di
adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento
sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi
o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. |