Titolo Sesto - Degli illeciti previsti dal presente codice
e delle sanzioni relative
Capo I - Degli illeciti amministrativi e relative
sanzioni
Sez. I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazioni di quest'ultime
Art.194
Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria,
si
applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le
deroghe previste dalle norme del presente capo.
Art.195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
30.000 ed il limite massimo generale di lire 4.000.000. Tale limite massimo
generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo 198,
ovvero nelle
ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché
alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro
il 1
dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi
delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi
limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1
gennaio
dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di
cui al comma 1.
Art.196
Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria
il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente
con
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della
somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo
è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo
84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario
del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere
e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma
da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita
per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione stessa.
Art.197
Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale
è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace
alla
sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art.198
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave
aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di
accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace
alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Art.199
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
non si trasmette agli eredi.
Art.200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in
solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
Art.201
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con
la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo
a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora
l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato
successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi
entro
centocinquanta giorni dall'identificazione.
2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora
o il
domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto
e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo
12, dai messi comunali o da un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice
di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale
della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto
a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
Art.202
Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sola sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo
fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio
dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in
conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a
mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o
notificato devono essere indicate le modalità di pagamento,
con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi
di
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento
di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai
sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto
entro
dieci giorni dall'identificazione.
Art.203 Ricorso
al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196,
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo
della
commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Con
le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'articolo
214, comma 4.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito
o dal
ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione,
anche se
fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Art.204
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio
o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli
interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento
emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore
al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i
criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le
spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che
sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece,
non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio
o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale
ne dà notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio
del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni
dalla
sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio
o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art.205
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace
del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore
quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione
amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato
dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art.206
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo
22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo
27
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato,
sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti
dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore
il ruolo
per la riscossione in unica soluzione.
Art.207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà
del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore
può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento
delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del
documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio
da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della
garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare
l’immediato ritiro della patente da parte dell’agente accertatore.
In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo
fino a
quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
Art.208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché
da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie
e
tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province
e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale
annuo, definito a norma dell'articolo 2 lettera x), della legge 13
giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS),
istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei
piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale e
per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento
del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza
del
veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro
e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio, nel
rispetto delle quote
come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti
alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della
circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per
i comuni la
comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore
a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata
e nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.209 Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art.210
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non
pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto
del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche intrasmissibilità
di
qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato,
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi
è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione
o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione
su istanza degli eredi.
Art.211
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o
di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'articolo 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche
per
l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi
1 e 2 dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al
prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei
luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione
all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza
suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione
della
comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione
delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o
concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario
della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza
di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria.
L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario
della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario
della strada, d facoltà a quest'ultimo di compiere le opere
suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette
la nota delle
spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi
di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione.
In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi
necessari a
cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma
4.
7. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
Art.212
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi
dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'articolo
201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della
sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve
essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve
avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione
avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 203,commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione d atto della sanzione accessoria e della sua
esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo
650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo.
Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere
comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute
per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce
titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente
porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio
o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli
impedimenti, consente a che attività sospesa sia ripresa o continuata.
Di ciò è data comunicazione al prefetto.
Art.213
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel processo verbale di
contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo
e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione
visibile dello
stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
Prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro è
confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa
il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto
al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito
con l'arresto da
uno a otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso
al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso
al
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata
istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo
le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve
alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata
soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Il
residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca
del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione
nei propri
registri.
Art.214
Fermo amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a
far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo
del
ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica,
facendone menzione nel verbale di contestazione.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa
la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma
1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della
autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto
il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Viene disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
Art.215
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli
organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a
che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia
trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione
accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a
termine
dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia,
con le
modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette
spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo
è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalità
stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione
nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'articolo ä201.
La rimozione
del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo
pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco,
secondo
le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica
il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente
la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui
dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo
può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite
dal
regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione
della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di
rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito
all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa della rimozione o blocco del veicolo
è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’art.203.
Art.216
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa
o della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e del
certificato d’idoneità tecnica per le macchine agricole, o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero
della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato,
entro i
cinque giorni successivi, all'ufficio del P.R.A. se si tratta del certificato
di proprietà, al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato
di idoneità tecnica delle macchine agricole, delle autorizzazioni,
licenze o della
targa, ovvero alla prefettura che l'ha emessa se si tratta della patente;
la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento
al
luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia
dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto
del
luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite
le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.
Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del
veicolo ai sensi
dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione
viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento
del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o
nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione
accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la
restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
di riferisce
ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000
a lire
800.000.
Art.217
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione, questa
è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente
accertatore
rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo
di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente
a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa
si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla
singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione
commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata
all'interessato e
comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno
in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza
di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare
può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale
della
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione
rilasciata da uno stato estero, il competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le
stesse
modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata
all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene
annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della
restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio
del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per
la restituzione del
documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre
ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica
la
sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto
da
un mese ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da tre a dodici mesi.
Art.218
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di
polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione
sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente
a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del
luogo
della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati
nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità
della
violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché
al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza
è
notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta
sulla
patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione
da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia
che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata
la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma
1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero
delle
sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa
immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità
della patente, circola abusivamente è punito con l'arresto da uno
ad otto mesi e
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.
Art.219
Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente
ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nei casi previsti
dall’art.130, comma 1, e dal prefetto della commessa violazione quando
la
stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonché
nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della
patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione
al prefetto nell’ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento
delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con
l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla
notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si
dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
con le modalità di cui all’art. 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di
cui
al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il
ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la
patente è
restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Capo
II - Degli Illeciti penali
Sez. I - Disposizioni generali in tema di reati e relative
sanzioni
Art.220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal
presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore
è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico
ministero, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere
al prefetto e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. La sentenza
o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura
sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia
al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa
solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha
comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo.
In tali casi i
termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti
da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Art.221
Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato
il
pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione
e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge
per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato
o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica
la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 220.
Sez. II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art.222
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna
le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto
derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.
Art.223
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie
di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha
proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni,
copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il
proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione.
Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente,
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro
quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente fino al massimo di
un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque
giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente
di
guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un
massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto nella patente e
comunicato
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato
non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione
è
trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione
di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine
di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente
di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo
205.
Art.224
Procedimento di applicazione della sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne d comunicazione al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita
dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli
218 e articolo 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla
applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario.
L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio
della Direzione
generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente. |