Titolo Settimo - Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Disposizioni finali
Art.225
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione
dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e
dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un Archivio nazionale delle
strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un Archivio nazionale
dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Art.226
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie,
come
indicato nell'articolo 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico
veicolare,
agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma
1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto
dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della
strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato
tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità
da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma
1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico
veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta
a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti
registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'Archivio nazionale delle strade,
la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di
strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente
sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie,
per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade
statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento
determina
i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione,
l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio
nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo
47,
comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i
dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà,
a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli
incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto; nell'archivio deve
essere altresì annotato il colore originale del veicolo ed ogni
successiva
modificazione del colore stesso.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato
ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
dal P.R.A.,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti
a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente,
i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché
a tutti i
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione,
di revoca, nonché i dati relativi alle infrazioni commesse alla
guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C.,
dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi
di polizia stradale di cui all'articolo , dalle compagnie di assicurazione,
che
sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
Art.227
Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono
destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'Archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226, comma 1, e per la individuazione
dei
punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi
di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per
il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità,
per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente,
sentito
il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
Art.228
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle
tariffe
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi previsti dall’articolo 16 della legge
1 dicembre 1986, n. 870 è integrata dalla seguente lettera d) fino
al 10 per
cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma
di validità della patente di guida di cui all’art.126. Rimane identica
la
destinazione degli importi prevista dall’art.19 della medesima legge.
Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati
i
limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate
nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative
di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati
alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi
del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e
la
manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o
di specializzazione postlaurea del personale del suindicato Dicastero,
in
merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione
del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari
per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali
e
stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale
delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'articolo 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi
versati nei
capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi
ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché
per gli
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli
enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari
di
strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del
personale o di specializzazione postlaurea, in merito all'applicazione
del
presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale
delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
Art.229
Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie,
nelle
materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti
dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da
emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre
dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea.
Art.230 Educazione
stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione,
i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa
con i Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione
dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni
di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono,
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi
gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano
la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle
strade, della
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli
e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina
le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole,
anche
con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché
di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza
può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti
sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime.
Art.231
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni:
- il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla
legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore
ai sensi dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica
15
giugno 1959, n. 393;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1 giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16
febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 32;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22
dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre
1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981 n. 689 articolo 16 secondo comma, per la parte
relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto
1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, articolo 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI,
del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni
di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.
Capo
II - Disposizioni transitorie
Art.232 Norme regolamentari e decreti ministeriali di
esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice,
è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari
di
esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le
relative disposizioni sono emanate nel termine di sei mesi dalla data di
entrata
in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal
medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo
3 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei
mesi
dalla loro emanazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore
nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo
quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Art.233
Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere
effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente
codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella
data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2,
del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni della
legge 27 maggio 1993, n.162.
Art.234
Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli
20, 22, 23 è fissato il termine del 31 dicembre 1998. Fino a tale
data sono
consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente
esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste
dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26
e 27 si
applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni
rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro
tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o
concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti
nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo da adottare l'anno
successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica
di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle
norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica
deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi
segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica
attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate
le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui
all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente
alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione si applicano le previgenti disposizioni in materia.
Art.235
Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si
applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro
il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione,
restando la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre
1993,
salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile
1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano
dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione
di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva
la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere
immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre
che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in
tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione
ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a
tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli
sono disciplinate dalle norme gi in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione,
alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative
al
trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della
carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché
a tutti gli
adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103,
si applicano a partire dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia
prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della
pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso,
secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di circolazione
rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano
piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino
alla prima
annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza
dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle
norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato
di proprietà, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione
di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il
rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gi vigenti, continuano
e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena
validità. Parimenti conservano piena validità le carte
di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale
momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe,
il loro rilascio
e la loro disciplina sono regolate dalle norme gi in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla
loro costruzione ed omologazione, alla carta di circolazione, alla revisione
ed
alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia che possono essere immesse in circolazione
senza necessità di successivi adeguamenti con la classificazione
prevista
dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione
del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997.
Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data
di entrata
in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi
previgenti.
Art.236
Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano
alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano
rilasciate successivamente al 30 settembre 1993. Le disposizioni di
cui all’art.117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame
superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso
a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le
norme gi vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale
validità dura fino
alla prima conferma di validità o revisione che si effettua,
ai sensi dell'articolo 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procederà,
all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente
alle nuove norme; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti
rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre
1993. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria
B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida
dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle
norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
Art.237
Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per
i
ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla
responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre
1993. Dalla
stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla
circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in
relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche
per periodi
infraannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e
ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento
e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni
previgenti.
Art.238
Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti
dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua
entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della
legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice
alla competenza del giudice di pace.
Art.239
Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente
codice. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da
parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi
e dell'anagrafe
dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo
227 sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in
vigore del
presente codice e devono essere completati nel triennio successivo.
Art.240
Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993. |