Titolo Quinto - Norme di comportamento
Art.140
Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto gi previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art.141 Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo
in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico
del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo
per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo
ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo
entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo
prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilit limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle
ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque
nei
tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri
veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando
i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
di
incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta
da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma
7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
36.360a lire 145.440.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600a lire 242.400.
Art.142 Limiti
di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per
le autostrade, i
110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h
per
le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento,
previa
l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di
velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi
da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al
caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione
di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite
dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada
hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità
al venir meno
delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro
dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro
può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia
provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro
dei
lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo
di cui
all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi,;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei centri
abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'articolo 54, comma 1:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a
8 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82, comma
6:
70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi
nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle
Forze Armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati nell'articolo 138,
comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera
i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di
una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire
606.000 a lire 2.424.000. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della
patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è
da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire
145.440.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i)
e l) le
sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo
di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria è della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se
la violazione è commessa da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è
da quattro a
otto mesi.
Art.143
Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e
in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la
strada è
libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando
si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso,
a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una
carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si
deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate
separate, si
deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due
o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più
libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre
o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata
ai veicoli lenti.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando
una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia,
si deve percorrere
la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità
del
traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione
alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione;
i
conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi
a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità
delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra
di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere
sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un
lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo
diversa
segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono
transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al
loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al
movimento dei
viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero
percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione
è
da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
Art.144
Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità
del traffico è
tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata
al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata
da
quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli
agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo
il tronco stradale
adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali;
in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche
nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti
di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella
corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa
la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima
corsia di
destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare
a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una
volontaria
sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò
non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra
possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare
un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la
necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.145 Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie,
salvo
diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai
sensi
dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia
di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37
e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio
i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento
di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità
di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi
circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche
di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla
strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi
della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.146
Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma
degli articoli
da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale
o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del
traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dell'articolo
191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.147
Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'articolo 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere,
gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle
segnalazioni previste nel regolamento di cui all'articolo 44, comma
3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello
quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'articolo 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma
3
dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio
a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve
cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo
per le
persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su
rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a
lire 484.800.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.148 Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera
un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia
o
sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che
la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato
di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra,
qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie,
abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la
propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o
che
precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada
che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie,
il
sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra
del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente
deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto
anche conto della densità della circolazione in senso contrario,
non
consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per
trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il
conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare
a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi
a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in ¡sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata
a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo
i lati.
Qualora i tram siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita
e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a
destra è
vietato.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata
per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente,
il
sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilit; in tali
casi il sorpasso
è consentito solo quando la strada è a due carreggiate
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso
senso di
marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando
un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai
passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni. Esso , però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di
marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata
da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato
o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per
consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche
nelle strade o
tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei
commi
2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Alla stessa sanzione soggiace
chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10,
11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800. Quando non si osservi il divieto
di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Ove il medesimo
soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando
si tratti del divieto di cui al comma 14.
Art.149
Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso
solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta
una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva
nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli
devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m.
I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad
arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire
484.800. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso
per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente
comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano
le
disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.
Art.150 Incrocio tra veicoli nei
passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi
o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato
e non
può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve
arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che
procede
in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile
al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista.
Tuttavia,
se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve
arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti
necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di
massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli
autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima
categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente
più agevole per il conducente del veicolo che procede in
salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità
di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica
l'articolo 149, commi 5 e 6.
Art.151
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare
in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia
o
nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il
veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo
che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente
intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:
il dispositivo che serve ad illuminare la targa di immatricolazione
posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve
a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso
di forte
nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di
un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci
di
posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri
utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa
oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
Art.152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica e venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante
la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le
luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione
pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati,
anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati
anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre
sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilit per il conducente,
sia quella del veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le
brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori anabbaglianti e quelli di profondità non devono
essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno,
in
caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i
proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti
da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti
di
giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'articolo 152,
comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando
a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione
delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli
incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente
per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli
altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su
binari, su
corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare
al veicolo
che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito
durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto
b),
anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se
prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli
a motore, e
loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri
e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando
in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile
di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto, deve essere usata la luce
posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi
da quelli indicati nell'articolo 151, qualora il veicolo ne sia dotato.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero
usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400.
Art.154
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire
il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a
sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono
continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere
segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti
dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a
mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul
margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto
a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata
e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità
del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico
di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra
strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche
frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità
o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600
a lire 242.400.
Art.155
Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo
in
cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto
in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo
dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità
fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli
devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento
e,
in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al
rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
marzo
1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.156
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica
è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico
lo
richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le
manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre
la
necessità, il segnale acustico può essere sostituito
da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità,
nei casi in cui
ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo
delle
segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di
profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti
e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta
ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta
nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi
per
malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più
vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso
e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato,
deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni,
comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi
n,
salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità,
la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso
e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga
spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in
cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo
della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo,
di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte,
senza essersi
assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600
a lire 242.400.
Art.158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e
sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi
da intralciarne la
marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici
e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali
e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza
dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità
delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento
del bordo
più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo sulla carreggiata è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente
in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m,
nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio
di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il
carico delle cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori
di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità
sino a 5 m
prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando
siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il
suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600
a lire 242.400.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art.159
Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione
dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce
grave
intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto
di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articolo 157, comma 4, e articolo 158, commi
1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione
o
pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel
rispetto alle
norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere
le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro
dei
trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione
ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle
ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità
di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di
detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in
posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione
dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo
si possa
ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere
anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi
di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Art.160 Sosta
degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'articolo 672 del codice penale, nei centri
urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta,
con o
senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati
mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da
non
arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi
sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata
la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire
145.440.
Art.161
Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di
evitare ogni pericolo per il articolo traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo
a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata
o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro
della carreggiata
e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio
alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere
a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di
cui
all'articolo 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.162
Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori
a due
ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve
essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale
in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.163
Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato
altresì inserirsi tra
i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei
e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.164
Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità
al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento
e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo
61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo;
può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito
da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso,
purché
nei limiti stabiliti dall'articolo 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori
della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte
non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori
e
posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili,
collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente
oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti
della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata
mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di
materiale fluorescente e retroriflettente, posti alle estremità
della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del
veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e riportare
gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a
lire 484.800.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente
non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite
dal
presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
cui al comma 8,
procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente
di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto
in
luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione
sono fissate dal
regolamento.
Art.165
Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo
attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere
avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti
della
strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo
151,
lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto
sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo 164,
comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo
a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a
lire 484.800.
Art.166
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non può superare
il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a
pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi
di
violazione di cui all'articolo 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.167
Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici.
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare
la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore
a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma:
a) da lire 60.600 a lire 242.400, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire 121.200 a lire 484.800, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire 242.400 a lire 969.600, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire 606.000 a lire 2.424.000, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a
10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta
per
cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle
autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e
con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I
veicoli adibiti al trasporto di container di cui all'articolo 10, comma
3, lettera e)
e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma
2.
6. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi
di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
lire 242.400 a lire 969.600, ferma restando la responsabilità
civile di cui all'articolo 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione
di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano
sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto
a
corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo
di cui all'articolo 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai
limiti
di massa di cui all'articolo 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10,
quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero venga comunque
superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse
massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La
prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova
autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze
degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli
in
dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a
carico dei soggetti di cui al comma 10 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
Art.168
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi
quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose
di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico,
allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del
trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli
allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì
prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti
dei veicoli che si
rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci
o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed
allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi
degli
impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò
essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti
trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati
di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità,
possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1
ma
che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono
essere
ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al
comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione
del singolo
trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i
criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano
le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento
delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo 167,
comma 2,
in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela
della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è
punito con l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.000.000. All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi,
a norma rispettivamente del capo I, sezione II, del titolo VI, e del capo
II,
sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui
al
comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi
3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma
del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'articolo 167, comma 9.
Art.169
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili,
non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo
non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta
di
circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione
ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da
non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi
i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono
determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui
posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è
vietato il
trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque
in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È
consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore
o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete
od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,
ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato
nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida
di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
Art.170
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre
o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile
ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti
che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre
i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità
al
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600
a lire 242.400.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
di ciclomotore minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di
motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette,
nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Quando
il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione
risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo
della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo
per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.172
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su
quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi;
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati
nell'articolo 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza
dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia Municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il
servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla Unità sanitaria locale o delle competenti autorità
sanitarie di altro Stato
membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari
che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di
sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità,
deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/6712/CEE
e
deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo
12;
g) le donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
4. I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una
statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta,
adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore a tre anni che occupano i sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono
trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile,
purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ai
sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano
sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone
in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente,
durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su
itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età
devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative
stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso riguarda
il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza
del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il
normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il
veicolo nel quale è installata, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca,
ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti
o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'articolo
138, comma 11 e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli
adibiti ai
servizi delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
È consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono
per il loro
funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste
dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'articolo 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti,
per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia
stradale ai sensi dell'articolo del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85
è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 121.200 a lire 484.800.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero
è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario
di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200
a lire 484.800.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a
lire 145.440, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi
dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire
484.800 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone
in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo
cui le
infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità
competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non
vi
abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività
nel
commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto
di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti,
sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita
al
trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma
11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati
da
autorità diverse sono definitivi.
Art.175
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare
con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150
centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore
a
250 centimetri cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva
fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente
oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti
agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi
autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente
alle macchine operatrici-gru, come individuate nella carta di circolazione,
non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali
di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di
ordinanza degli enti proprietari di cui all'articolo 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate
il
concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare
solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste
di
soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio
o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere
attività di
propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali
con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo
superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati
agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree
analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli
in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri
di raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti
organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire
60.600 a lire 242.400, salvo l'applicazione delle norme della legge
28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000. Dalla detta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400. Se la violazione riguarda le disposizioni di
cui al comma 6 la sanzione è da lire 36.360 a lire 145.440.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada,
dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi
di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso
in cui
non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle
presenti norme.
Art.176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'articolo 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte
di essa nel
senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di
parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi
o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia
di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione
su
quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia
di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin
dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154
il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque
per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che
occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più
vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per
la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato
sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute
a malessere degli
occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali
casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile
sulla
corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola
nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle
corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario
per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi
oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere
rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'articolo 162, durante la sosta e
la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre
essere tenute
accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti
dall'articolo 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti
privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al
veicolo e alla
distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo
stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di
emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità,
qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo
diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti
al trasporto merci, la
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli
o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare
altre
corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della
carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'articolo 144 per la marcia
per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella
stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio,
i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in
corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi
secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale
addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le
tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati,
quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle
norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che
devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere
in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre
di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a
luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di
opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata,
o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al
titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato
dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo.
All'utente è
data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale
e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere
in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo
che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo
non in regola con la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
È
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona
delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita
di revisione. Si applicano le norme dell'articolo 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il
fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è
punito
con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire
1.000.000.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d),
e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui
al comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo
VI.
Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere
c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da due a sei mesi.
Art.177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia
o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora
i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai
conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia
o
antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti
al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti
di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione
generale della
M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno
a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
e
le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle
segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle
regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma
1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena
udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato
seguire da
presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
Art.178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le
copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti,
per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo .
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio
di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari
della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva
i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non
osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del
libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio
o della copia
dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera
il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio
o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400, salvo che il
fatto
costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li
detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600
per
ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto
costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone
in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo
cui le
infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità
competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione,
non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del
comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di
trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto
di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7,
8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni.
Art.179 Cronotachigrafo.
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n.
3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo
munito
di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose
che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della
M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza
o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono
state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula
alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono
la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di
veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida
il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente
ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona,
il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica
del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui
al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento
CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo,
il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito
dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici
giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi
2 e
3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per
le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.
Art.180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera
b),
nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida
deve avere con sé la patente di guida prescritta;
se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche
l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione
o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'articolo 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale
o
di trasporto eccezionale, ovvero quando il veicolo sia in circolazione
di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritto.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato
di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire
36.360 a lire 145.440.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità
di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad
uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente
codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.181
Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire
145.440. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 180.
Art.182
Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati
in
numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di
anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in
ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati
e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e
la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno
che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito
tuttavia
al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni
di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo
68 comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di
due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più
di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche
il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità
stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a
lire 145.440. La sanzione è da lire 60.600 a lire 242.400 quando
si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Art.183
Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve
avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può
essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più
di quattro se a
quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti
pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati
da
un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati
l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire
145.440.
Art.184
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo,
da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre
almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo
dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la
circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati
o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata
al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, ad eccezione per
le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui
al comma
3. Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 152 tali animali non dovranno
ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui
sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al
numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che
resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì,
tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli
al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle
strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite
da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione
che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che
da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire
242.400.
Art.185
Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni
previsti
negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la ¡sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire
484.800.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo
le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari
atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti
negli appositi impianti interni di detti veicoli le tariffe per l'uso
degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione
da parte dei
comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori
e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi
e delle
sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari
di cui
al comma 4.
Art.186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da
lire 500.000 a lire 2.000.000. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo
stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del
capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato
o fino
alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato
è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino
a un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.187
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia
stradale di cui all'articolo , fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge,
hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12
luglio 1990,
n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato
di alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità
stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo
deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica
ai sensi
dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve
avvenire,
comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino
ad un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.188
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere
apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire
ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel
regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma
1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se
lasciati
in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto,
ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione
prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.189
Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento
delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per
appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai
fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 242.400 a lire 969.600.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è
punito
con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato
alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito
con la
reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire 2.424.000.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non
è
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
lire 121.200 a lire 484.800.
Art.190
Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali
e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine
della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare
il
minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati
i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia
dei
veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro
rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata
a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole
a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata
di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica,
è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando
questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto
di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso
perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di
pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori
degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessità; altresì, vietato, sostando in
gruppo sui marciapiedi, sulle
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al
transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti
e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni
è vietato
usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano
creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a
lire 145.440.
Art.191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori,
i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti
che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova
un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa
la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a
lire 484.800.
Art.192
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di
polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione
e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai
sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con
sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo
medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici
presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave
pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni
atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia
con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono,
per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare
posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza
pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino
nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche
di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro
impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione
del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a
lire 484.800.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino
a tre mesi e con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000.
Art.193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza
la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad
un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità
verso i terzi sia
comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di
cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. |