Titolo Primo - Disposizioni generali
Art.1 Principi
generali.
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano
al
principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi
di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente
e del
risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito
delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della
circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni
sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini,
il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art.2
Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei
veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno
due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra
e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
a raso
e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi
di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione
di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio
ed aree
di parcheggio, entrambe con accessi dotati corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno
due corsie
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta
dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione
di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie
di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati
di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree
o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed
uscite
concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi
di strade.
4. È denominata strada di servizio la strada affiancata
ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di
scorrimento avente la funzione di consentire la sosta
ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla
strada principale e
viceversa, nonché il movimento e le manovre dei
veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai
sensi del comma 2, si distinguono in strade statali,
regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti
proprietari delle
dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione,
la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e
denominate strade militari, ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B
e C, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato
con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero
i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed
importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi,
gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia
della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano
i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi
di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale
o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni
di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico
e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune
con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica,
con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti
o nodi di scambio
internodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini
del presente codice, le strade
<<vicinali>> sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F,
sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato
dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali
sia ai sensi del
comma 2 che del comma 5, seguendo i criteri di cui ai
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio
superiore dei
lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda
nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi
e con le
modalità indicate dal regolamento. Le regioni,
nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti
locali, alle classificazioni
delle rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma
5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale
delle strade previsto
dall'articolo 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso
e alle tipologie di collegamento sono declassificate dal Ministero dei
lavori pubblici e dalle
regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti
i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati
dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto
1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio
1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
Art.3
Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali
e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso,
nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale urbana: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per
i velocipedi e
per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocità tali
da poter essere assimilati ai velocipedi.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito
dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto
ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia
ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree
di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno
del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada è
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada
nello stesso
senso di marcia su una o più file parallele, seguendo
una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso
ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la
sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi tali da determinare condizioni di
scarsa visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà
stradale e può essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del
terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi
e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente
alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua
e
comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente
al marciapiede o
ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti
veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti
di traffico
dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade
facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade
ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua
o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale,
in mancanza di
esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo: raccordo tra due livellette contigue
di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto
di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso: raccordo tra due livellette contigue
di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare
due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o
in riporto sul
terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate
dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e
di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente
a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa
di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate
separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché
i veicoli possano
incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico,
di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello
stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di
fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali
e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Art.4
Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta
alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per
trenta giorni consecutivi;
ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale
sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art.5
Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire
ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'articolo 2. I prefetti, nei giorni festivi o in particolari
altri giorni fissati
con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto
di cose.
Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali
deroghe.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro
dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere
i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone,
in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli
articolo 6 e articolo 7, con ordinanze motivate e rese
note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti
emessi dal
comando militare territoriale di regione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art.6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti
alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché
per esigenze di carattere
militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione
di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.
Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni
fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali
deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,
quando occorra,
gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e
2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza
di cui all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie
di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati
usi; d)
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto
tale divieto con i
prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima
ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade statali e le autostrade statali, dal
capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,
previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza,
i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare
gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente
al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio
e al comandante di
porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo
di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano
affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione
della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità,
deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni
in relazione
alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle
altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli
enti proprietari sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2.
In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i
prescritti
segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando
l'intensità o la sicurezza del articolo traffico lo richiedano,
può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima
di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare
la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi,
gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti
stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto
il Ministro dei
lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600. Se la violazione è commessa dal conducente di un
veicolo adibito al
trasporto di cose, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa
ultima ipotesi dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione
del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
36.360 a lire
145.440.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi
di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire 60.600 a
lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché
non spiri il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio
alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art.7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza
del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti
e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici,
sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il
Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione
di cui
all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza
del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata
strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di
dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco,
dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di
linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata
al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo
di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e
tariffe in conformità alle direttive del Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per
le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,
sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e)
ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati,
per accertate necessità, permessi subordinati
a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata
la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati
dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie
mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive,
la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione
dei dispositivi di
controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi
delle aree
urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,
e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per
migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui
al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze,
deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell'articolo ‚3 area pedonale urbana e zona a traffico limitato, nonché
per quelle
definite A dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze
e condizioni particolari di traffico. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento
e le categorie dei veicoli esentati.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto
degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In caso di
urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone
di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento
e le categorie di veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,
a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente
dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione
o divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello stabilito,
o non
osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle
intersezioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Nei casi
di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del
pagamento di
una somma da lire 36.360 a lire 145.440 e la sanzione
stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
Art.8
Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati
di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 chilometri e
le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico
siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con il Ministro del
turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di
più intenso movimento
turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola.
Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto
a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.9
Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del
comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto
per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti, nonché
per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste
dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle
di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla
osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i
promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta
per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando
il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma
delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno
dicembre dell'anno
precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno
trenta giorni prima della data fissata per la competizione,
ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza
vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara
e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi
competenti e dei promotori. Tale collaudo può
essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti
di gare di regolarità per le quali non
sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi
sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si
debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori,
prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere
al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli
organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la
responsabilità civile di cui all'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione
del
programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione
e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata
nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o
con animali, ovvero di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni
a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e
risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si
tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.
Art.10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche
esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli
61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili
che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di
sagoma stabiliti dall'articolo
61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre
cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo
61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo
62;
b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti,
prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils ed i
laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più
pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive
carte di
circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate
se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se
complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi
ad otto assi.
2-bis) Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi
con sagome di carico
sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione si
intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta
alla tassa di
circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti
dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro
assi e le combinazioni
da sei a otto assi.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre
la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di
veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre
la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati
purché il carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati
in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle
rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto
di veicoli che
eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati
dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo
61 e
dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera
n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporto di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti
degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere
la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del
trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in
uso proprio per necessità inerenti l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità
delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti
a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario
o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione
i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché
per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano
in lunghezza di oltre
il 12 per cento, con limite massimo di 13,44 m per gli
autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati;
tale eccedenza
può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore
per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti
di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g) quando non
eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo
61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono
soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione
che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8
e comunque i limiti dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno
carico o per asse
segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura
di cui all'articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per
tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non
può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali:
40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo
in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta
o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità
e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della
polizia stradale, questa,
ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale
lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece,
della scorta tecnica,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando
sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con
la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è
causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo
di tempo o al numero
dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della
strada, con le modalità previste dal comma 17.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione
del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonché alle opere
di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta
per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei
limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono
il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli
in avaria non eccedenti i
limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli
61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina
officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero
autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso
non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate
e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite
dagli
articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione
ad alimentazione
elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché
presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta
di presa di
corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione,
ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome
e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare
il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per
i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle
prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo
93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al
trasporto eccezionale,
nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi comprese le
eventuali tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione
della scorta tecnica
o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua
uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli
con uno dei
veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000
a lire 4.848.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli
con un veicolo eccezionale, senza osservare prescrizioni stabilite nell'autorizzazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana
l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse da quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), è
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento
di sospensione. Alla
terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni,
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade
non
percorribili ai sensi del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei
commi 18,19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario
del veicolo,
nonché al committente quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente di guida del conducente per
un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione
della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e
22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio
fino a che non
sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando
la sosta
nel luogo in cui è stata accertata la violazione
costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia
condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo
e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da uno a tre
mesi.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art.11
Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti
a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì,
alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi
sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri
abitati. Al
Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento
dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia
di cui all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura
assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art.12
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito
del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria
indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono,
inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione
generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente
alle violazioni commesse
sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse
sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle violazioni commesse nell'ambito
dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo
6, comma 7.
f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto,
dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree
di cui all'articolo 6,
comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare
la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali
e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati
con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non
siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di
apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito
nel regolamento. |