Parti
e argomenti della scheda:
Si riporta la legge che riguarda il finaziamento della mobilità ciclistica. In essa sono contenuti i compiti affidati alle regioni ed ai comuni per la redazione del piano delle reti di piste ciclabili, dei parcheggi, del riuso delle aree dismesse, degli interventi urbanistici relativi. |
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Art. 1. 1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed
allo sviluppo della mobilità ciclistica.
Art. 2. 1. Alle regioni é affidato il compito di redigere i piani regionali
di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la
realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a
redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente
alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità
provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.
I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati
dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con
gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi,
con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con
gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
Art. 3. 1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione é costituito
un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità
ciclistica.
Art. 4. 1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione é effettuata: a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità
ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane
concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo
3.
Art. 5. 1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi
previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti
pubblici o privati.
Art. 6. 1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti: a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti
e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza
del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
Art. 7. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, é emanato un regolamento con
il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
Art. 8. 1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso é utilizzata
prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni
é demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili
a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad
uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
Art. 9. 1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui
all'articolo 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici
vigenti e la procedura si completa in sede comunale.
Art. 10. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, é inserito il seguente: "4- bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, é inserito il seguente: "2- bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresí, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza". 3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, é sostituito dal seguente: "I proventi spettanti
agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità
di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale
e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza
e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione
di interventi a favore della mobilità ciclistica".
" 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comporta mento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princípi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti". 5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 11. 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'articolo
2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per
l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della
quota a ciascuna assegnata.
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