Legge di conversione
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1. La disciplina prevista dal decreto-legge
13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno
1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004. 3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero. 3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi. 3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. 3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque. 3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa. Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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